Ultimo Aggiornamento 29 Luglio 2024
Nulla executio sine titulo: il titolo esecutivo quale presupposto dell’azione esecutiva
Quando abbiamo il diritto (siamo creditori) di pretendere da un altro soggetto (il nostro debitore) un certo comportamento (prestazione) avente ad oggetto un dare, un fare, un non fare o un prestare il consenso e costui non adempie spontaneamente la propria obbligazione, per poter ottenere la concreta realizzazione del nostro diritto possiamo agire nei confronti del medesimo mediante l’azione esecutiva, ma solo se siamo in possesso di un titolo esecutivo.
Al fine di procedere con l’esecuzione forzata, infatti, è necessario disporre di un titolo esecutivo che documenti l’esistenza del nostro diritto, in quanto nel nostro ordinamento vige il principio nulla executio sine titulo (nessuna esecuzione senza titolo), sancito dall’art. 474 c.p.c., secondo il quale per poter procedere ad esecuzione forzata è necessario avere un titolo esecutivo che, pertanto, rappresenta sia il presupposto che il fondamento dell’esecuzione stessa.
Vediamo insieme allora, in maniera più approfondita, che cos’è il titolo esecutivo.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Cos’è il titolo esecutivo
- § 2. Diritto di credito e titolo esecutivo: caratteristiche
- § 3. Il titolo esecutivo: tipologie
- § 4. La formula esecutiva
- § 5. Il titolo esecutivo e l’esecuzione forzata
§ 1. Cos’è il titolo esecutivo
Il titolo esecutivo è quel documento che dichiara l’esistenza del diritto di credito nei confronti del nostro debitore e, conseguentemente, rappresenta anche il nostro diritto di poter procedere ad esecuzione forzata nei confronti di quest’ultimo in caso di inadempimento dell’obbligazione.
Poiché costituisce il presupposto fondamentale dell’esecuzione forzata, il titolo deve esistere sin dall’inizio del processo esecutivo, cioè dalla notifica dell’atto di precetto, e permanere fino alla chiusura della procedura esecutiva stessa.
§ 2. Diritto di credito e titolo esecutivo: caratteristiche
Non tutti i diritti di credito costituiscono però titoli esecutivi in quanto, per essere tali, è necessario che il diritto vantato sia certo, liquido ed esigibile. Recita infatti l’art. 474, comma 1, c.p.c.:
L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
(Art. 474, comma 1, codice di procedura civile)
Vediamo insieme cosa intende il legislatore con questi aggettivi.
Un diritto (di credito) è :
- certo quando il bene o la prestazione oggetto del medesimo e, quindi, anche dell’esecuzione è chiaro e precisamente individuato e non ci sono contestazioni sull’esistenza dello stesso;
- liquido quando ha ad oggetto una somma di denaro o cose mobili fungibili, che sono determinate in modo esatto o, quantomeno, sono facilmente ricavabili da un semplice calcolo aritmetico;
- esigibile quando la prestazione oggetto del diritto di credito può essere richiesta subito, in quanto non è sottoposta ad alcun termine e/o condizione ovvero a qualunque altro tipo di impedimento.
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§ 3. Il titolo esecutivo: tipologie
I titoli esecutivi possono essere divisi in due grandi categorie: giudiziali e stragiudiziali.
Il titolo esecutivo giudiziale, come dice la parola stessa, si forma in giudizio e, pertanto, consiste in un provvedimento emesso da un giudice (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza…). Al contrario, il titolo esecutivo stragiudiziale si forma per volontà delle parti.
Le legge ci indica con puntualità quali sono i titoli esecutivi ed infatti l’art. 474, comma 2, c.p.c. ci fornisce un elenco dei medesimi:
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
(Art. 474, comma 2, codice di procedura civile)
I titoli indicati al punto n. 1) sono quelli giudiziali, emessi da un giudice ovvero: le sentenze, i provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva (ad esempio: il decreto ingiuntivo provvisoriamente o definitivamente esecutivo, l’ordinanza che impone provvedimenti temporanei e urgenti per i coniugi e la prole) ed infine gli altri atti ai quali la legge riconosce efficacia esecutiva atti (ad esempio il verbale di conciliazione, l’accordo di mediazione o di negoziazione assistita).
I titoli esecutivi indicati ai punti n. 2 e n. 3 sono, invece, quelli di natura stragiudiziale, tra i quali troviamo le scritture private autenticate (dal notaio o da un altro pubblico ufficiale) , le cambiali e gli altri titoli di credito cui la legge attribuisce la stessa efficacia (ad esempio gli assegni bancari o postali), nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli (ad esempio il contratto di mutuo, pur con taluni rilevanti limiti, o la ricognizione di debito).
§ 3.1 Il Titolo Esecutivo Europeo (TEE)
All’elenco dei titoli esecutivi sopra indicato bisogna poi aggiungere il Titolo Esecutivo Europeo (TEE), che rappresenta uno strumento per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie aventi ad oggetto crediti pecuniari (liquidi, esigibili e non contestati) nell’ambito dell’Unione Europea.
Il TEE consiste, sostanzialmente, in un certificato che accompagna una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria e che consente al documento cui si riferisce di circolare liberamente nell’Unione europea, in quanto il Regolamento Europeo n. 805/2004 prevede che il TEE sia immediatamente esecutivo in ogni paese dell’Unione Europea senza la necessità di alcun provvedimento autorizzativo dell’Autorità dello Stato in cui se ne chiede l’esecuzione.
§ 4. La formula esecutiva
I titoli di cui all’art. 474, comma 2, c.p.c., poc’anzi elencati, sono quelli che la legge definisce titoli esecutivi. Tuttavia, solo alcuni di essi sono provvisti sin dall’origine dell’efficacia esecutiva necessaria per l’esecuzione. Per tutti gli altri, invece, tale efficacia viene acquisita successivamente, mediante la cosiddetta formula esecutiva.
La formula esecutiva altro non è che l’apposizione in fondo al titolo, da parte del cancelliere o del notaio o pubblico ufficiale che ha formato l’atto, della seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti“, preceduta dall’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge“.
L’art. 475 c.p.c. stabilisce infatti che:
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
(Art. 475, codice di procedura civile – “Spedizione in forma esecutiva”)
Dalla lettera dell’articolo emerge chiaramente come sono esonerati dalla richiesta della formula esecutiva solo i titoli esecutivi di cui all’art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c., ovvero le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia (es. assegni), e questo in quanto la forza esecutiva dei predetti titoli è intrinseca nei medesimi.
Titolo esecutivo: qualcosa non è chiaro?
§ 5. Il titolo esecutivo e l’esecuzione forzata
Come abbiamo detto, il titolo esecutivo costituisce il fondamento dell’esecuzione forzata e, pertanto, nei casi sopra descritti, per dare avvio alla medesima è necessario notificare al debitore il titolo esecutivo munito della formula esecutiva suddetta nonché l’atto di precetto.
La notifica del titolo esecutivo al debitore non è invece necessaria nel caso in cui il nostro titolo rientri tra quelli che non necessitano dell’apposizione della formula esecutiva; in tal caso, infatti, sarà necessario notificare al debitore solamente l’atto di precetto, nel quale, tuttavia, andrà obbligatoriamente riportato il contenuto integrale del nostro titolo esecutivo (titolo di credito o scrittura privata autenticata).
Infine, quando sarà decorso il termine dei 10 giorni indicati nell’atto di precetto, concessi al debitore per adempiere spontaneamente la propria obbligazione, qualora il medesimo non abbia adempiuto potremo, finalmente, procedere con l’esecuzione forzata.
Da quanto sopra detto appare, quindi, chiaro il ruolo fondamentale che riveste il titolo esecutivo ai fini della realizzazione dei nostri diritti (di credito).