Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Spese Ordinarie e Straordinarie per i Figli
Spesso, magari dopo anni di lite giudiziale su tutti gli aspetti della crisi familiare (modalità di affido, assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, ecc.), i genitori si trovano ancora costretti a discutere in merito alla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie per i figli.
Vediamo in questo articolo quali sono i criteri per stabilire se un esborso configuri “spesa ordinaria” o “spesa straordinaria” in caso di separazione o divorzio e, quindi, quali sono le regole da rispettare per l’eventuale rimborso tra ex coniugi.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Dall’affidamento mono-genitoriale all’affidamento condiviso
- § 2. L’affidamento Condiviso ed il Dovere di ciascun Genitore di Contribuire in Modo Diretto al Mantenimento della Prole – La Previsione, solo eventuale, di un Assegno con Funzione Perequativa
- § 3. Spese Ordinarie e Spese Straordinarie – Assenza di Definizioni Normative – Criteri Generali di Distinzione e Problematiche Applicative
- § 4. Le Linee Guida della Corte di Appello di Milano
- § 5. Le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense
- § 6. La necessità che le parti forniscano al Giudice tutti gli elementi necessari per disciplinare in modo puntuale i doveri di contribuzione dei genitori alle spese straordinarie inerenti la prole
- § 7. CONTENUTI SCARICABILI
§ 1. Dall’affidamento mono-genitoriale all’affidamento condiviso
A partire dal 2006, il legislatore è intervenuto a più riprese sulle norme che disciplinano i rapporti tra genitori e figli in caso di crisi familiare, con rilevanti conseguenze anche in tema di distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie nella gestione dei figli.
Da un lato, gli interventi hanno comportato una parificazione del trattamento della prole nata in costanza di matrimonio rispetto a quella nata al di fuori.
Dall’altro lato, hanno determinato importanti modificazioni nel regime di affidamento della prole, sostituendo al modello tradizionale, in base al quale i figli erano di norma affidati all’uno ovvero all’altro genitore (c.d. affidamento mono-genitoriale), un nuovo modello legale che prevede che i minori vengano affidati (salvo casi eccezionali) ad entrambi i genitori, i quali condividono ad ogni effetto responsabilità e potestà (c.d. affidamento condiviso).
§ 2. L’affidamento Condiviso ed il Dovere di ciascun Genitore di Contribuire in Modo Diretto al Mantenimento della Prole – La Previsione, solo eventuale, di un Assegno con Funzione Perequativa
L’art. 337 ter c.c. prevede, al quarto comma, che
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In base a tale disposizione, dunque, è il mantenimento diretto la forma più idonea a realizzare lo spirito dell’affidamento condiviso.
Ed infatti, se con l’affidamento esclusivo si imponeva la necessità che il genitore non affidatario (come tale necessariamente assente per la maggior parte del tempo e quindi non in grado di provvedere giornalmente ai bisogni della prole) versasse un importo mensile all’altro (che al contrario conviveva abitualmente con i figli e dunque aveva continuamente necessità di far fronte a spese ad essi relative), con il nuovo modello di affidamento condiviso ciascun genitore è chiamato a provvedere in modo diretto a tutto ciò che è necessario per i figli nel momento in cui questi si trovano con lui.
In questo contesto, il codice prevede che il giudice possa stabilire la corresponsione di un assegno periodico solo in via eventuale, e cioè solo nell’ipotesi in cui ciò risulti necessario per “realizzare il principio di proporzionalità”.
Ciò significa che, nel caso in cui due genitori abbiano capacità patrimoniali similari e trascorrano con i figli periodi di tempo analoghi, nessun assegno sarà dovuto, in quanto entrambi avranno modo di provvedere alla prole in modo sostanzialmente paritario.
Discorso diverso andrà fatto nell’ipotesi in cui i due genitori abbiano capacità patrimoniali differenti oppure trascorrano con la prole periodi significativamente diversi (ad esempio per ragioni di lavoro). In questo caso, dovrà essere stabilito un assegno (a carico del genitore più forte economicamente ovvero meno presente sotto il profilo temporale) che abbia una funzione perequativa, ovvero che riequilibri la situazione. Ciò al fine di consentire, da un lato, alla prole di beneficiare delle potenzialità economiche di entrambi i genitori; dall’altro, al genitore meno abbiente o più presente sotto il profilo temporale nella vita dei figli, di non essere costretto ad affrontare costi connessi al loro mantenimento proporzionalmente maggiori rispetto all’altro.
La permanenza di un modello tradizionale che vede il ruolo materno ancora prevalente nell’accudimento della prole (specie nei primi anni di vita) ha sino ad ora fatto sì che la prassi dei Tribunali sia per lo più quella di prevedere, nell’ambito dell’affidamento condiviso, assegni di mantenimento a carico del padre, a fronte di una collocazione dei figli con la madre per periodi superiori rispetto a quelli di permanenza con il padre.
E’ tuttavia dovere degli operatori del diritto (sia avvocati che giudici) analizzare e valutare attentamente i singoli contesti familiari per fornire un valido aiuto alle parti che intendano disciplinare la crisi familiare realizzando pienamente il dettato normativo ed il principio della bi-genitorialità.
§ 3. Spese Ordinarie e Spese Straordinarie – Assenza di Definizioni Normative – Criteri Generali di Distinzione e Problematiche Applicative
Come noto, oltre alle spese che riguardano la cura e la gestione quotidiana dei figli, esistono una serie di spese ulteriori che i genitori si trovano ad affrontare per esigenze di vario genere (per lo più connesse alle condizioni di salute, agli studi oppure agli svaghi della prole). Si tratta di spese non preventivabili e non quantificabili a priori, spesso eccezionali e di importo elevato.
Proprio per questo, vengono definite “Spese Straordinarie”, in contrapposizione alle prime che vengono dette “Spese Ordinarie”.
Mentre queste ultime rientrano nel mantenimento ordinario (e dunque, in caso di previsione di un assegno periodico, vi sono ricomprese), quelle straordinarie comportano a carico di entrambi i genitori un ulteriore dovere di contribuzione (al 50%, salvo che le parti o il Giudice abbiano previsto una diversa percentuale in ragione delle differenti capacità patrimoniali dei genitori).
Ciò significa che il genitore che abbia effettuato una spesa straordinaria per i figli potrà richiedere all’altro il rimborso della quota di sua spettanza.
Se poi la spese straordinaria sia da ritenere non necessaria, ma voluttuaria, la stessa dovrà essere stata previamente concordata affinché possa pretendersi la partecipazione del genitore che non l’abbia sostenuta.
In ogni caso, per poter richiedere il rimborso, il genitore dovrà documentare la spesa straordinaria affrontata (mentre non vi necessità di documentare le spese ordinarie).
Nessuna disposizione normativa contiene una esatta definizione o elencazione di tali spese, per cui la loro individuazione in concreto è rimessa all’interprete. Ciò ha purtroppo alimentato e tuttora alimenta accesi conflitti, con una variegata casistica giurisprudenziale spesso contrastante.
Il genitore cui viene richiesto il rimborso di una spesa straordinaria può infatti negarlo contestandone la natura (e dunque sostenendo che si tratti di spesa ordinaria) ovvero eccependo di non aver acconsentito alla stessa (ove non necessaria).
§ 4. Le Linee Guida della Corte di Appello di Milano
Con la finalità di ridurre in via preventiva il contenzioso in tema di contribuzione alle spese straordinarie, molti Tribunali hanno promosso Protocolli di Intesa in cui vengono individuate Linee Guida destinate a fornire agli operatori importanti indicazioni in merito alle prassi applicative locali. Nell’ambito di tali Linee Guida vengono elencate e qualificate come ordinarie ovvero straordinarie una serie di voci di spesa. Si precisa inoltre, per ciascuna voce, se la stessa debba o meno essere previamente concordata.
Tra le numerose Linee Guida reperibili on line, una particolare attenzione meritano senz’altro quelle approvate in data 14.11.2017 dalla Corte di Appello di Milano, con ambito di applicazione esteso a tutti i Tribunali del circondario.
In base a tali Linee Guida debbono ritenersi Spese Straordinarie (extra assegno) quelle caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti:
- occasionalità o sporadicità (requisito temporale);
- gravosità (requisito quantitativo);
- voluttuarietà (requisito funzionale).
Debbono al contrario essere qualificate Spese Ordinarie tutte quelle spese destinate a coprire i costi connessi alle esigenze giornaliere dei figli (e quindi vitto, mensa scolastica, canone di locazione e utenze di casa, abbigliamento ordinario inclusi cambi di stagione, spese di cancelleria ricorrenti nell’anno, medicinali da banco …).
Per quanto riguarda poi le Spese Straordinarie, le stesse vengono raggruppate in sei categorie:
- Spese mediche che non richiedono un preventivo accordo (ad es. visite specialistiche prescritte dal pediatra, trattamenti erogati dal Servizio Nazionale, tickets, occhiali da vista e farmaci prescritti da specialisti…);
- Spese mediche che richiedono preventivo accordo (ad es. cure presso strutture private o trattamenti non erogati dal SSN, cure termali, farmaci omeopatici …);
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (ad es. libri di testi, tasse scolastiche e universitari per istituti pubblici, gite senza pernottamento, abbonamenti all’autobus per frequenza scolastica….);
- Spese scolastiche che richiedono preventivo accordo (ad es. tasse scolastiche ed universitarie per istituti privati, gite con pernottamento, alloggio presso sede universitarie, lezioni private …);
- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo (ad es. pre e dopo scuola, centri ricreativi estivi presso strutture pubbliche …);
- Spese extrascolastiche che richiedono preventivo accordo (ad es. corsi di lingue, di musica, attività sportive, viaggi studio …).
Quanto alle modalità di manifestazione del consenso alla spesa, nell’ambito delle Linee Guida si prevede il principio del Silenzio-Assenso: in caso di richiesta scritta di rimborso, infatti, il destinatario avrà 10 giorni per manifestare, sempre per iscritto, il proprio dissenso motivato. Il silenzio equivarrà al consenso.
§ 5. Le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense
Sempre a novembre 2017, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha approvato proprie “Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli Nelle Cause di Diritto Familiare”, destinando particolare attenzione al tema che ci occupa.
Le parti vengono innanzitutto sollecitate ad una trattazione più approfondita della questione della distribuzione delle spese nell’ambito dei propri atti al fine di evitare contenziosi in futuro.
Vengono quindi forniti dal CNF criteri di classificazione delle spese cui fare riferimento in mancanza di espressa pattuizione e/o accordo.
Le varie voci di spesa sono state raggruppate in tre grandi categorie:
- quelle da intendersi ricomprese nell’assegno di mantenimento (ad es. vitto, abbigliamento, canone e utenze di casa, tasse scolastiche non universitarie, cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasposto urbano, pre e post scuola se già in uso, baby sitter già esistente…);
- quelle extra assegno ma obbligatorie, e dunque da rimborsare anche in caso di mancato preventivo accordo (ad es. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci non da banco prescritti dal medico, interventi e trattamenti erogati dal SSN …);
- quelle extra assegno subordinate al consenso, e dunque da non rimborsare in mancanza di preventivo accordo (es. iscrizioni e rette per scuole private, alloggio fuori sede per frequenza università, master e corsi di specializzazione, corsi per attività artistiche e sportive, viaggi di istruzioni e vacanze autonome della prole, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere se non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti per la prole ….).
In merito alle modalità di manifestazione del consenso alla spesa, anche le Linee Guida del CNF prevedono che in caso di richiesta formale di rimborso il destinatario dovrà manifestare per iscritto il proprio dissenso entro 20 giorni (e non 10); in difetto, il silenzio equivarrà a consenso.
§ 6. La necessità che le parti forniscano al Giudice tutti gli elementi necessari per disciplinare in modo puntuale i doveri di contribuzione dei genitori alle spese straordinarie inerenti la prole
Le elencazioni contenute nelle Linee Guida innanzi citate, così come quelle contenute in altre Linee Guida adottate da vari Tribunali della Nazione, sono sicuramente dettagliate, ma non possono – come ovvio – ricomprendere tutte le spese e tutte le attività potenzialmente ricorrenti. Né possono considerare le specifiche caratteristiche ed esigenze delle singole famiglie e della prole.
Molte spese sono inoltre ricomprese da alcune Linee Guida tra le ordinarie e da altre tra le straordinarie. Per molte spese viene richiesto in alcune Linee Guida il preventivo consenso dell’altro genitore, mentre in altre Linee Guida vengono considerate spese da rimborsare a prescindere dal consenso.
Deve quindi essere colto l’invito rivolto dal CNF alle parti ed ai difensori affinché, nella redazione degli atti di causa, venga riservata massima attenzione alla disciplina delle spese straordinarie in relazione alle specificità del caso concreto.
In particolare, dovranno essere descritte le abitudini della prole prima della separazione, in quanto – ad esempio – nel caso in cui alcune attività siano già state intraprese, ben difficilmente potrà essere negato che vi fosse un consenso di entrambi i genitori alle stesse.
Lo stesso è a dirsi per l’ipotesi in cui la prole già fosse in cura presso specialisti o strutture private ovvero frequentasse scuole private o università fuori sede con conseguenti spese di alloggio.
Particolare attenzione dovrà essere riservata a tutte le spese non strettamente ordinarie ma comunque rientranti nella routine familiare (ad esempio baby sitter, abbonamenti al trasporto urbano, pre o post scuola, corsi di lingue, viaggi all’estero per finalità di istruzione, corsi estivi …) di modo che negli accordi ovvero nei provvedimenti venga specificato quali di queste spese siano da ricomprendere nel mantenimento ordinario (e dunque nell’assegno periodico ove previsto) e quali siano da considerare extra-assegno.
Sarà inoltre opportuno disciplinare le modalità per richiedere e manifestare il consenso rispetto ad eventuali nuove spese straordinarie voluttuarie.
Si tratta senz’altro di un’attività complessa, ma imprescindibile ove si voglia evitare il successivo proliferare di inutili contenziosi.
§ 7. CONTENUTI SCARICABILI
- Corte d’Appello di Milano – Linee Guida spese extra assegno di mantenimento
- C.N.F. – Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli Nelle Cause di Diritto Familiare
- Tribunale di Torino – Protocollo d’intesa in materia di spese straordinarie
- Tribunale di Varese – Protocollo spese ordinarie e straordinarie
- Tribunale di Matera – Linee Guida per le spese straordinarie
- Linee guida sulle spese adottate dal Gruppo famiglia e minori nell’ambito dell’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile