Avv. Gabriele Chiarini - Siena malasanità per errore nella somministrazione di farmaci

Siena: malasanità per errore nella somministrazione di farmaci

Ultimo Aggiornamento 3 Ottobre 2024

Malasanità a Siena: conseguito il risarcimento danni per errore farmacologico e decesso della paziente

Lo Studio ha portato a compimento, con esito favorevole, un altro caso di malasanità avvenuto presso una struttura sanitaria della città di Siena. Si trattava del decesso di una paziente di sessantaquattro anni operatasi per artroprotesi d’anca, la quale – a causa di un errore nella somministrazione di farmaci antitromboembolici e della cascata di eventi avversi che ne sono conseguiti – ha perso purtroppo la vita, dopo un calvario clinico di circa due mesi.

Gestita in sede giudiziale con il patrocinio del nostro Avv. Gabriele Chiarini, la vicenda si è conclusa con il riconoscimento, in favore dei congiunti della paziente deceduta, di un risarcimento dell’entità complessiva di 588.000 euro (incluse spese, rivalutazione ed oneri accessori), che il Tribunale di Siena ha posto a carico di due strutture ospedaliere private e delle compagnie assicurative di due operatori sanitari.

Approfondiamo, dunque, i dettagli di questo interessante caso di malasanità a Siena, analizzando la sfortunata vicenda clinica della paziente, che ha preso origine da un errore farmacologico, e delineando le fasi principali dell’iter giudiziale che ha condotto ad accertare la responsabilità medica delle strutture e degli operatori coinvolti, consentendo ai familiari di ottenere un congruo ristoro del sofferto danno da perdita del rapporto parentale.


INDICE SOMMARIO | Malasanità Siena


§ 1. Il caso di malasanità a Siena

La vicenda di malasanità inizia a Siena nel 2012, quando la paziente (che chiameremo Alessia, con un nome di fantasia) cominciò ad accusare dolore al ginocchio e all’anca sinistri. Pur non essendo limitata in maniera sensibile nelle attività quotidiane, la signora non era più in condizione di dedicarsi al suo hobby preferito: il ballo liscio, che usava praticare con il marito. Decise perciò di sottoporsi a visite ed esami strumentali, sotto il controllo di due specialisti ortopedici.

L’esito degli accertamenti evidenziò una grave coxartrosi all’anca sinistra, con deformazione della cavità acetabolare e della testa femorale, perciò ad Alessia fu consigliato di sottoporsi ad intervento chirurgico di protesi d’anca presso una clinica privata senese. Programmato il ricovero, vennero effettuati gli esami preoperatori di rito e l’intervento fu eseguito nel dicembre 2013.

La sera precedente l’operazione, ad Alessia fu somministrato il farmaco Arixtra, il cui principio attivo è fondaparinux sodico, che si usa per la prevenzione di episodi tromboembolici venosi (id est: formazione di coaguli di sangue) negli adulti sottoposti a chirurgia maggiore agli arti inferiori, come per l’appunto l’intervento all’anca di Alessia, specie quando il paziente presenta una idiosincrasia all’altro farmaco antitrombotico per eccellenza: l’eparina a basso peso molecolare. Sennonché, mentre l’eparina viene – di regola – inoculata diverse ore prima dell’intervento, la prima dose di fondaparinux deve essere somministrata sei ore dopo la fine dell’intervento.

Il post-operatorio fu caratterizzato da forte dolore all’arto operato e dalla necessità di importanti trasfusioni. Qualche giorno dopo, nel gennaio 2014, Alessia fu trasferita da Siena verso altra struttura sanitaria di Roma, ove avrebbe dovuto proseguire la terapia riabilitativa. Tuttavia, le sue condizioni si aggravarono, progressivamente quanto inesorabilmente. Ulteriori abbondanti trasfusioni si resero necessarie e numerose infezioni correlate all’assistenza sanitaria vennero successivamente evidenziate. Peggiorati anche gli scambi gassosi all’emogasanalisi, la paziente fu prima avviata alla ventilazione meccanica e poi sottoposta a tracheostomia.

Nei giorni successivi, purtroppo, si assistette a un progressivo scadimento delle condizioni generali di Alessia, fino allo shock settico e all’arresto cardiocircolatorio, che la portarono al decesso all’inizio di febbraio del 2014. Le cause della morte furono imputate a “infezione della ferita chirurgica“, “insufficienza multiorgano”, “collasso cardiocircolatorio”. La salma della paziente, sulla quale non fu effettuata autopsia, venne quindi posta a disposizione dei familiari per le esequie.

Guarda l’intervista del TG di Radio Siena TV all’Avv. Gabriele Chiarini su questa vicenda di malasanità a Siena per errore nella somministrazione di farmaci.

§ 2. La conferma dell’errore farmacologico in sede di consulenza tecnica ante causam davanti al Tribunale di Siena

I familiari (marito e due figli) di Alessia si sono rivolti al nostro Studio, chiedendo in particolare all’Avv. Gabriele Chiarini di accertare se la triste vicenda clinica fosse imputabile ad errori individuali e/o défaillances organizzative delle strutture sanitarie coinvolte. Sottoposto il caso a valutazione critica, con l’imprescindibile l’ausilio di un pool composto dal medico legale e dagli specialisti in ortopedia ed infettivologia, è subito emersa la sostenibilità di un impegno di responsabilità a carico degli operatori coinvolti, attesi i molteplici punti di caduta rilevati nel percorso assistenziale affrontato dalla paziente, prima a Siena e poi a Roma.

Si è, quindi, proposto un ricorso per accertamento tecnico preventivo (rectius: consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.) davanti al Tribunale di Siena. All’autorevole collegio nominato è stato conferito incarico di svolgere operazioni peritali piuttosto complesse, sia per la delicatezza della fattispecie oggetto di causa, sia per la pluralità di parti intervenute (le due strutture sanitarie resistenti, infatti, avevano chiamato in giudizio tutti i medici curanti che, a vario titolo, si erano occupati della paziente durante la degenza, i quali a loro volta avevano evocato in garanzia le rispettive compagnie assicuratrici).

Ad ogni modo, all’esito di plurimi incontri e scambi di memorie, i CC.TT.UU. hanno infine pregevolmente ricostruito la vicenda e – invero con estrema lucidità – hanno confermato e stigmatizzato tutti i (molteplici) profili di colpevolezza addebitati alle strutture sanitarie resistenti, accertandone la sicura correlazione eziologica con il decesso della compianta sig.ra Alessia. L’elaborato di C.T.U., infatti, ha evidenziato una fatale consecutio di errori nella gestione della paziente, che possiamo così sintetizzare:

  1. Errore nella somministrazione del farmaco Arixtra;
  2. Omessa sospensione dell’intervento alla luce del sanguinamento eccessivo;
  3. Errore dei chirurghi nella fresatura della cavità acetabolare e oversize acetabolare;
  4. Sviluppo di una infezione della ferita chirurgica e tardivo riscontro della stessa;
  5. Ritardo nella richiesta di consulenza infettivologica;
  6. Inadeguato monitoraggio della paziente in corso di ricovero;
  7. Impropria somministrazione e conseguente inefficacia della terapia antibiotica;
  8. Ritardo nel riconoscimento dello stato di sepsi e della sua evoluzione verso l’insufficienza multiorgano.

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§ 3. Il celere giudizio di merito celebrato dal Giudice senese per la vicenda di malasanità

Successivamente al deposito della relazione peritale, l’elevato numero di parti coinvolte ha purtroppo impedito di raggiungere una intesa transattiva per la definizione stragiudiziale della controversia. Erano state esaustivamente accertate, nondimeno, tutte le coordinate necessarie al riconoscimento di una responsabilità piena per il decesso della sig.ra Alessia a carico delle strutture sanitarie coinvolte, le quali – come oggigiorno precisa la legge Gelli – avrebbero dovuto rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte colpose degli esercenti la professione sanitaria della cui opera si erano avvalse, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti delle strutture stesse.

E’ stato, perciò, necessario proporre ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione), chiedendo formalmente al Tribunale di Siena di condannare le cliniche resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis – conseguenti alla morte della propria familiare.

Integrato il contraddittorio con la costituzione di tutte le parti interessate, il Giudice senese ha rapidamente istruito il procedimento, conducendolo a definizione con una celerità davvero inconsueta alla luce dei tempi di durata media delle cause civili in Italia. In poco più di un anno dall’iscrizione a ruolo, infatti, la domanda di risarcimento per morte da malasanità ha trovato pieno accoglimento.

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§ 4. L’ordinanza di condanna al risarcimento dei danni per errore nella somministrazione di farmaci

L’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 ter, comma 6, c.p.c., dunque, ha riconosciuto l’errore farmacologico nella somministrazione del fondaparinux e la cascata di conseguenze avverse che ne sono derivate: una consecutio di errori in sanità, iniziati con la somministrazione incongrua di anticoagulante prima dell’intervento, che ha incrementato in modo esponenziale il sanguinamento durante la procedura chirurgica, sanguinamento che non è stato correttamente valutato dai chirurghi né intraoperatoriamente né successivamente, fino alla tardiva diagnosi di ematoma e di sepsi, con ritardo di somministrazione di idonea terapia farmacologica.

Per l’effetto, il Tribunale di Siena ha condannato le strutture sanitarie resistenti, in solido con i due chirurghi ortopedici autori dell’intervento (garantiti, questi ultimi, dalla rispettiva compagnia assicuratrice), al risarcimento danni in favore del marito e dei due figli della sig.ra Alessia, determinando i rispettivi importi in conformità ai valori contemplati dalle pur obiettivamente limitate tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto. Il valore totale dell’onere risarcitorio – comprensivo di rivalutazione, interessi e spese – ammonta a 588.000,00 euro.

Un ristoro che, naturalmente, non restituirà ai parenti la persona cara ormai definitivamente scomparsa, ma che contribuirà a compensarli del dolore sofferto e dello sconvolgimento esistenziale per la perdita della relazione affettiva. E che potrà costituire un monito, altresì, per evitare la ripetizione di episodi consimili. Infatti, al netto delle dotte elaborazioni sul tema, non si può rinunciare a rivendicare che la responsabilità (civile o contrattuale che sia) debba conservare, oltre alla funzione di restituire al danneggiato utilità sostitutive a quelle distrutte dal fatto illecito, anche una funzione – se non sanzionatoria, quantomeno – deterrente, vale a dire efficace, in ottica general-preventiva, a dissuadere i consociati dai comportamenti illeciti. Anche perché, se così non fosse, tanto varrebbe, in tema di responsabilità medica e sanitaria, optare per un sistema “no-fault compensation, sull’esempio della Nuova Zelanda.

[…] la migliore qualità è la disponibilità del medico a riconoscere un errore senza equivoci. Ogni paziente intelligente sa che la pratica della medicina non è una scienza esatta. Gli errori sono inevitabili anche tra i professionisti più coscienziosi. L’ammissione pubblica degli errori è il modo migliore per non ripeterli più e di solito rivela un ottimo medico.

BERNARD LOWN, L’arte perduta di guarire, Milano, 1997

§ 5. Risorse e approfondimenti su “malasanità Siena”

Ecco il link per visionare il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Siena per questa vicenda di malpractice medica:

Ecco il link alla rassegna stampa di questo interessante caso di malasanità a Siena:

Qui troverai alcune tra le più importanti strutture sanitarie, pubbliche e private, presenti a Siena e provincia: