Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Sequestrate cambiali per inadempimento di un contratto di fornitura di macchinari industriali
Lo Studio ha assistito una società di capitali in una controversia relativa all’inadempimento di un contratto di fornitura di macchinari industriali, ottenendo la concessione di un provvedimento di sequestro giudiziario di cambiali inaudita altera parte.
Il caso oggetto di giudizio
Nel settembre dell’anno 1999, una impresa di lavorazione filati si accordò con un fornitore per l’acquisto di una macchina tessile testurizzatrice, per il prezzo di 1.176.000.000 delle vecchie lire (980.000.000 piú IVA).
Il fornitore emise regolarmente fattura e, dopo il versamento di un anticipo di lire 100.000.000 con bonifico bancario, il 21.2.2000 il contratto fu stipulato in forma scritta. In tale atto si previde che, oltre all’importo di lire 100.000.000 già pagato, la ditta di lavorazione filati avrebbe emesso 10 effetti cambiari per lire 89.666.666 con scadenze al 31.5.2000, 10.7.2000, 10.8.2000, 10.9.2000, 10.10.2000, 10.11.2000, 10.12.2000, 10.1.2001, 10.2.2001 e 10.3.2001, nonché 2 effetti cambiari per lire 89.666.670 con scadenze al 10.4.2001 e 10.5.2001.
Tuttavia, sin dalle prime utilizzazioni della macchina da parte dell’acquirente, emersero numerosi e consistenti difetti di funzionamento, che la stessa non mancò di comunicare prontamente al fornitore. Nonostante inizialmente quest’ultimo si fosse offerto di prestare la propria assistenza tecnica e di fornire i ricambi dei pezzi difettosi, i problemi presentati dal macchinario non furono risolti e si riproposero successivamente.
Nel frattempo l’acquirente stava puntualmente onorando i titoli cambiari alle scadenze. Le rilevanti difettosità del macchinario avevano nondimeno cagionato alla stessa danni di non trascurabile entità, dovuti allo spreco di materia prima e al parziale blocco della produzione con conseguente perdita di clientela. Nel reiterare le proprie contestazioni, all’inizio dell’anno 2001 la ditta di lavorazione filati dichiarò allora la sua intenzione di bloccare il pagamento delle cambiali con scadenza al 10.2.2001 e 10.3.2001.
Nel riconoscere gli inconvenienti tecnici del proprio prodotto ed i conseguenti disagi economici arrecati all’acquirente, il fornitore provvide a richiamare l’effetto con scadenza al 10.2.2001, ed inviò un bonifico bancario a copertura dell’effetto con scadenza al 10.3.2001.
In relazione all’importo delle due ulteriori cambiali con scadenza al 10.4.2001 e 10.5.2001, le parti si accordarono per differirne il pagamento in quattro rate di pari importo (lire 44.833.333) da versarsi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dell’anno 2001.
Il secondo acquisto di macchinari
Nonostante i problemi riscontrati, nel marzo del 2001 la ditta di lavorazione filati non aveva ancora intenzione di interrompere i rapporti con il fornitore. Infatti, oltre ad offrire suggerimenti per lo sviluppo ed il miglioramento del macchinario, acquistò dal medesimo altre due macchine tessili testurizzatrici, per il prezzo totale di 840.000.000 delle vecchie (lire 700.000.000 piú IVA).
Per tale acquisto, l’acquirente versò un acconto di lire 210.000.000 (lire 175.000.000 piú IVA), consegnando al fornitore tre effetti cambiari di lire 70.000.000 l’uno, con scadenza al 20.10.2001, 20.11.2001 e 20.12.2001. Il pagamento delle cambiali e dell’importo restante sarebbe dovuto avvenire successivamente alla consegna dei macchinari, espressamente stabilita entro giugno 2001.
Purtuttavia, trascorso il mese di giugno, il fornitore rimase inadempiente all’obbligazione di consegnare i macchinari acquistati dalla ditta di lavorazione filati.
Al contempo, la macchina di cui alla prima fornitura continuava a presentare i difetti che sin dall’inizio l’avevano caratterizzata. Proprio al fine di risolvere transattivamente almeno la vicenda relativa agli inconvenienti di tale macchinario, nel giugno 2001 l’acquirente raggiunse un accordo con il fornitore in virtú del quale, anziché pagare l’importo di cui alle fatture scadenti al 10.4.2001 e 10.5.2001 entro i quattro termini prestabiliti (giugno, luglio, agosto e settembre), effettuò un bonifico bancario dell’importo di una rata (lire 44.800.000) a favore del fornitore. Per l’importo rimanente (lire 134.533.340) si stabilì che il pagamento sarebbe stato rinviato ad un momento successivo all’estinzione dei rapporti inerenti la seconda fornitura.
Proprio in relazione a tale seconda fornitura, la ditta di lavorazione filati stava ancora attendendo la consegna dei due macchinari acquistati, che sarebbe dovuta avvenire entro giugno. Il fornitore continuava infatti a non adempiere l’obbligo di consegna, lamentando le difficoltà di una congiuntura economica particolarmente sfavorevole, non paga dei disagi già arrecati all’acquirente.
Invano l’acquirente continuò ad insistere per ottenere dal fornitore la consegna dei macchinari. Quest’ultimo si limitava a garantire che avrebbe prontamente provveduto, salvo persistere nell’inadempimento. Quando, il 25.9.2001, l’acquirente minacciò di adire l’autorità giurisdizionale per la tutela delle proprie ragioni, il fornitore invitò la titolare della ditta di lavorazione filati presso la propria sede, assicurando che un incontro personale avrebbe consentito una sicura definizione della vicenda.
Nessun esito positivo sortí tale incontro, persistendo l’atteggiamento scorretto e reticente del fornitore.
L’intervento dello Studio Legale Chiarini
Ormai scoraggiati e delusi dalla vicenda, la titolare della ditta acquirente si rivolse quindi allo Studio Legale Chiarini, che diffidò formalmente il fornitore, in data 9.10.2001, a consegnare i macchinari oggetto del contratto di compravendita.
Il fornitore, in risposta, inviò all’acquirente, il 13.10.2001, un fax a firma del vice presidente, dal tenore informale e quasi implorante, col quale comunicò le ingenti difficoltà finanziarie da cui era afflitto e, nel riconoscere il proprio inadempimento ed il grave pregiudizio patrimoniale subíto dalla ditta di lavorazione filati, ne sollecitò la tolleranza.
Pochi giorni dopo, il 18.10.2001, il fornitore inviò un’inopinata ed alquanto mistificatoria lettera all’acquirente, in cui si dichiarava disponibile a consegnare le macchine in un non meglio precisato “stato di fatto in cui si trovano”, offrendo uno sconto di lire 50.000.000 sul prezzo. Tale presa di posizione, proditoriamente assunta dal fornitore al solo ed evidente scopo di tentare una giustificazione postuma dei propri inadempimenti, contrastava manifestamente con il contenuto, certamente piú genuino, della lettera inviata cinque giorni prima dal vice presidente.
Allegato alla missiva del 18.10.2001 era il già citato prospetto di ripartizione dei pagamenti, precedentemente concordato in forma orale con l’allora direttore ed il vice presidente del fornitore.
La ditta di lavorazione filati fu allora costretta a rispondere con lettera del 19.10.2001, in cui precisò l’effettiva configurazione del rapporto contrattuale ed avanzò una proposta di definizione transattiva della vicenda, a condizione che quest’ultima restituisse gli effetti cambiari con scadenza al 20.10.2001, 20.11.2001 e 20.12.2001, ricevuti in pagamento dell’acconto di lire 210.000.000 (lire 175.000.000 piú IVA) di cui alla seconda fornitura, giacché non aveva intenzione di pagare macchinari che non le erano ancora stati consegnati, in spregio agli accordi contrattuali.
Ciononostante, il fornitore presentò all’incasso il titolo cambiario con scadenza 20.10.2001.
In relazione ad esso l’acquirente tentò, tramite altro legale, di ottenere un sequestro conservativo (sic!), con ricorso depositato il 15.10.2001, dichiarato inammissibile con ordinanza depositata il 6.11.2001. La ditta di lavorazione filati fu dunque costretta a pagare la cambiale di lire 70.000.000, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di un protesto.
In tale procedimento, il fornitore si costituí avanzando, peraltro in maniera alquanto nebulosa, la pretesa di imputare le prime due cambiali con scadenza al 20.10.2001 e 20.11.2001, consegnate e ricevute come acconto sulla seconda fornitura, a pagamento della somma di lire 134.533.340, residuo del prezzo della prima fornitura (il cui pagamento era stato in realtà differito per accordo delle parti ad epoca successiva all’estinzione dei rapporti inerenti la seconda fornitura).
D’altronde, lo stesso fuorviante atteggiamento il fornitore aveva dimostrato quando si era premurato di inviare, il 22.10.2001, una lettera dal contenuto a dir poco pretestuoso. In tale missiva, il cui intento mistificatorio si rilevava sin dai piú piccoli particolari (nello scrivere “Riscontro la Sua lettera di data odierna”, ovverosia il 22.10.2001, si attribuiva infatti alla lettera del 19.10.2001 dell’acquirente una data difforme da quella reale), il fornitore aveva già compiuto tale inconferente riferimento ai precedenti rapporti contrattuali con l’acquirente.
Le ragioni giustificative del sequestro giudiziario di cambiali
Ora, risultava evidente che l’atteggiamento assunto dal fornitore, specie se analizzato in raffronto alla posizione piú volte esplicitata nella corrispondenza diretta all’acquirente, contrastasse coi piú elementari princípi della correttezza commerciale, oltre a configurare diversi illeciti contrattuali. All’inadempimento dell’obbligazione di consegna dei macchinari si accompagnava infatti l’ostentazione di un’interpretazione tendenziosa e deformante del rapporto giuridico tra le parti, animata da intenti palesemente dilatori.
Il fornitore aveva già indebitamente percepito parte dell’acconto, che per volontà delle parti sarebbe dovuto essere pagato soltanto successivamente alla consegna delle macchine di cui alla prima fornitura, per l’importo lire 70.000.000. Se fosse stata negata la concessione del richiesto provvedimento di sequestro giudiziario dei titoli con scadenza al 20.11.2001 e 20.12.2001, la stessa avrebbe continuato a beneficiare del corrispettivo pattuito per una fornitura mai effettuata.
Il giudizio di merito cui la misura cautelare richiesta risultava strumentale
La ditta di lavorazione filati non aveva intenzione di tollerare oltre le gravi inadempienze contrattuali del fornitore, con particolare riferimento all’inadempimento dell’obbligazione di consegnare le due macchine relative alla seconda fornitura.
Essa intendeva dunque promuovere l’azione per ottenere il risarcimento dei danni derivati dai rilevanti difetti della macchina acquistata con la prima fornitura, nonché, ciò che in questa sede piú interessava, l’azione di risoluzione del contratto di compravendita di cui alla seconda fornitura, instaurando cosí il procedimento di merito che avrebbe condotto alla condanna del fornitore alla restituzione della somma di lire 70.000.000 ingiustificatamente incassata, nonché dei due titoli cambiari con scadenza al 20.11.2001 e 20.12.2001, oltre al risarcimento dei danni subiti, che sarebbero risultati senz’altro ingenti, giacché l’acquirente aveva impostato tutta l’organizzazione della propria produzione sulla possibilità di utilizzare i macchinari acquistati dalla data prevista per la consegna, ovverosia entro giugno 2001.
La sussistenza dei presupposti di cui all’art. 670 n. 1 c.p.c., del fumus boni iuris e del periculum in mora
Sussisteva dunque l’ipotesi di cui all’art. 670 n. 1 c.p.c., in quanto era controverso il titolo a possedere i due effetti cambiari sopra individuati con scadenza al 20.11.2001 e 20.12.2001.
Ricorreva inoltre il presupposto del fumus boni iuris, consistente nella specie nella fondatezza dell’azione di risoluzione che sarebbe stata intrapresa, poiché risultava con palmare evidenza da tutto quanto sopra esposto il grave inadempimento del fornitore relativo alla consegna dei due macchinari entro giugno 2001.
Ricorreva altresí il presupposto del periculum in mora, posto che le cambiali sarebbero potute essere presentate all’incasso, con irrimediabile pregiudizio per la ditta di lavorazione filati.
Quest’ultima avrebbe dovuto pagare le somme di cui alle tre cambiali, consegnate come acconto della seconda fornitura, solo in data successiva alla consegna prevista per giugno. Tale consegna non era in realtà mai avvenuta. Nonostante ciò, il fornitore aveva già indebitamente percepito la somma di lire 70.000.000, portata dalla prima cambiale con scadenza al 20.10.2001, e continuava a detenere senza titolo alcuno (specie in vista della proponenda azione di risoluzione) gli altri due effetti cambiari con scadenza al 20.11.2001 e 20.12.2001.
Tra l’altro, com’era dimostrato dal tenore delle numerose lettere del fornitore, lo stesso risultava in condizione di gravi difficoltà finanziarie, sí da giustificare il fondato timore che, qualora i titoli fossero rimasti a sua disposizione, non sarebbe stato in grado di restituire le somme eventualmente incassate, né di provvedere al risarcimento dei danni cagionati.
Dunque la stabilità economica della ditta di lavorazione filati, già gravemente minata dai reiterati inadempimenti del fornitore (che ne avevano praticamente determinato una paralisi delle attività produttive), sarebbe risultata irrimediabilmente compromessa dagli ulteriori pagamenti indebiti per centinaia di milioni delle vecchie lire.
Il provvedimento di concessione del sequestro giudiziario sulle due cambiali
Accogliendo inaudita altera parte il ricorso dello Studio Chiarini, in quanto la convocazione della controparte avrebbe potuto pregiudicare la successiva attuazione del provvedimento, il Tribunale ha autorizzato il sequestro giudiziario dei due titoli cambiari di lire 70.000.000 l’uno, con scadenza al 20.11.2001 e 20.12.2001, presso la sede del fornitore o presso la sede della banca domiciliataria, o in qualunque altro luogo essi si trovassero, da eseguirsi nei confronti di chiunque ne sarebbe risultato detentore.
Il provvedimento è stato confermato sia all’esito dell’instaurazione del contraddittorio, sia in sede di reclamo. La controversia è stata, successivamente, definita tra le parti in via transattiva.
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