Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Terzo Trasportato Risarcimento
Nel complicato sistema normativo dettato in materia assicurativa, può risultare poco chiaro come si debba procedere per il risarcimento al terzo trasportato su un mezzo (autovettura o motociclo) coinvolto in un incidente stradale, a seguito del quale il terzo abbia -per l’appunto- riportato danni dei quali intende ricevere il ristoro.
Approfondiamo, dunque, in che modo il trasportato può ottenere il risarcimento del danno, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, 13/02/2019, n. 4147.
INDICE SOMMARIO
- § 1. La disciplina del risarcimento al terzo trasportato nell’art. 141 d.lg. n. 209 del 2005 e il “caso fortuito”
- § 2. La nozione di “caso fortuito”
- § 3. I due effetti (sostanziale e processuale) del criterio del caso fortuito
- § 4. La presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.
- § 5. Il principio di solidarietà tra coautori del fatto illecito di cui all’art. 2055 c.c.
§ 1. La disciplina del risarcimento al terzo trasportato nell’art. 141 d.lg. n. 209 del 2005 e il “caso fortuito”
Ai fini dell’individuazione della disciplina relativa al risarcimento del terzo trasportato in caso di sinistro stradale, occorre fare riferimento all’art. 141, co. 1, d.lg. n. 209 del 2005 (c.d. Codice Assicurazioni), il quale stabilisce che:
“salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro“.
L’art. 141 Cod. Ass. consente dunque al trasportato danneggiato, pur essendo egli un terzo estraneo al rapporto assicurativo, un’azione diretta verso l’assicuratore dell’auto su cui viaggiava. Un limite alla risarcibilità da parte dell’assicuratore del vettore, tuttavia, è rappresentato dal “caso fortuito”.
§ 2. La nozione di “caso fortuito”
La Corte di Cassazione, non ravvisando nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale una risposta univoca sul concetto di “caso fortuito”, ha proposto una interpretazione letterale dell’art. 141 Cod. Ass.
Con la menzionata sentenza n. 4147 del 13/02/2019, la Corte di Cassazione ha analizzato gli elementi costitutivi della fattispecie normativa di cui all’art. 141 Cod. Ass., e ha rilevato che la nozione di “caso fortuito” utilizzata dal legislatore deve essere innanzitutto interpretata in senso giuridico, ossia comprensiva non solo di ogni evento naturale e imprevedibile, ma anche della condotta umana atta a causare l’evento.
Pertanto l’espressione “salvo il caso fortuito” non deve indurre a ritenere che l’art. 141 contempli una sorta di responsabilità oggettiva del conducente, ma va considerata sotto un profilo processuale inerente all’onere della prova. La pronuncia n. 4147 del 13/02/2019 ha infatti puntualizzato che:
“se il legislatore avesse inteso oggettivizzare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, sarebbe stato logico -e più che mai per l’incipit sul caso fortuito- che l’inciso in questione fosse stato: ‘a prescindere dall’accertamento della responsabilità del conducente’, mentre ha usato l’accezione ‘salvo il caso fortuito’ “.
§ 3. I due effetti (sostanziale e processuale) del criterio del caso fortuito
Ad avviso della Suprema Corte, dunque, il legislatore ha inteso procedere a una regolazione della responsabilità dell’assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito. L’utilizzo di questo criterio genera, a parere della Corte,
“due effetti: uno sostanziale ed uno processuale. L’effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell’assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell’assicurato, cioè del vettore. L’effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all’ordinario paradigma dell’onere probatorio del caso fortuito, l’attore/trasportato non ha alcun onere di prova a riguardo, perché sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa, cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto“.
Ciò premesso, dunque, la corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“L’art. 141 d.lg. n. 209 del 2005, in conseguenza del riferimento al caso fortuito -nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane- come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro“.
Cassazione civile, sez. III, 13/02/2019, n. 4147
Hai subito un danno come terzo trasportato?
§ 4. La presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.
Resta dunque fermo che, affinché la compagnia assicurativa del vettore sia tenuta a versare il risarcimento del danno, occorre che il proprio assicurato -conducente dell’auto su cui viaggiava il terzo trasportato- abbia avuto almeno una corresponsabilità nella causazione del sinistro.
A tal proposito, occorre ricordare la disposizione già contenuta all’interno dell’art. 2054, co. 2, c.c.:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.
Si può pertanto constatare come l’art. 2054 c.c. introduca nel nostro ordinamento una presunzione di corresponsabilità paritaria che, come specificato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 4147/2019:
“può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi ‘ex lege’ la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto“.
Secondo quanto premesso, quindi, il terzo trasportato danneggiato dal sinistro potrà domandare direttamente alla compagnia del proprio vettore il risarcimento del danno subito seguendo la procedura di cui all’art. 148 Cod. Ass. (art. 141, co. 2, Cod. Ass.).
§ 5. Il principio di solidarietà tra coautori del fatto illecito di cui all’art. 2055 c.c.
L’art. 141 Cod. Ass., attribuendo al trasportato la facoltà di rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice dell’auto sulla quale viaggiava (per lui più agevolmente rintracciabile), ha inteso dunque conferirgli un vantaggio, agevolandolo nell’ottenimento semplificato del risarcimento del danno patito.
Occorre precisare, tuttavia, che in virtù del principio di solidarietà tra coautori di un fatto dannoso di cui all’art. 2055 c.c., il trasportato potrà comunque rivolgersi discrezionalmente a tutti i responsabili del sinistro ed alle loro compagnie assicuratrici.
In proposito si segnala la recente pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte:
“Il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, affinché possa pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all’art. 2055 c.c., deve indicare la propria qualità di trasportato nella ‘causa petendi’ della domanda risarcitoria, allegando che, proprio in quanto trasportato, ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta a ciascuno dei responsabili“.
Cassazione civile, sez. VI, 17/06/2019, n. 16143