Avv. Merika Carigi - Il risarcimento nei sinistri stradali

Il risarcimento nei sinistri stradali

Ultimo Aggiornamento 3 Ottobre 2024

Sinistri stradali: la procedura ordinaria di risarcimento danni

Cosa devo fare per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale? La prima cosa da fare è certamente quella di denunciare il sinistro alla mia assicurazione e successivamente avviare la procedura per la richiesta di risarcimento dei danni che, di norma, deve essere formulata nei confronti dell’assicurazione del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.

Vediamo insieme come si svolge questa procedura di risarcimento detta “ordinaria”, alla quale, ricordiamo, è stata affiancata la procedura di risarcimento diretto (non obbligatoria), che permette, nei casi in cui può essere attivata, di richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla nostra assicurazione.


§ 1. La denuncia del sinistro stradale all’assicurazione

La normativa principale cui far riferimento in materia di risarcimento per incidente stradale è il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005 e successivi aggiornamenti), cui si affianca la normativa generale prevista dal nostro Codice Civile, in particolare alle norme che disciplinano il contratto di assicurazione.

La prima cosa da fare a seguito di un sinistro è denunciare il medesimo alla nostra assicurazione. Tale prescrizione è prevista dall’art. 1913 c.c., rubricato “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro“, il quale stabilisce che:

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza […]“.

Anche il Codice delle Assicurazioni si occupa della denuncia del sinistro. Infatti l’art. 143 D.Lgs. 209/2005 prevede che, in caso di sinistro tra veicoli, i conducenti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria assicurazione, pena l’applicazione dell’art. 1915 c.c. il quale, testualmente, sancisce che:

L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso […] perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto“.

Alla luce di quanto detto appare, quindi, evidente come la denuncia alla propria assicurazione, da farsi entro 3 giorni, sia fondamentale al fine di evitare eventuali contestazioni e/o eccezioni, più o meno strumentali, che possono però mettere in discussione il proprio diritto al risarcimento del danno.

La denuncia del sinistro consiste, sostanzialmente, in una descrizione dettagliata del fatto:

  • l’indicazione dei soggetti e dei veicoli coinvolti nel sinistro (con specificazione delle rispettive assicurazioni),
  • la descrizione della dinamica del sinistro (data, ora, luogo e modalità) e
  • dei danni e/o lesioni derivanti dal medesimo,
  • l’indicazione di eventuali testimoni e delle Autorità eventualmente intervenute.

La denuncia deve essere inoltrata secondo le modalità previste dalla propria assicurazione, rinvenibili nel contratto stesso (nel dubbio fate una telefonata all’Agenzia presso la quale avete stipulato la Polizza!). Alcune assicurazioni prevedono diverse possibilità per effettuare la denuncia: on line sul sito della Compagnia, mediante compilazione di un modulo prestampato, invio del “modulo blu” di constatazione amichevole e denuncia di sinistro (detto C.A.I., ex C.I.D.), debitamente compilato e sottoscritto, tramite semplice comunicazione telefonica, oppure anche attraverso le sempre più diffuse applicazioni per smartphone.

§ 2. Richiesta di risarcimento del danno nei sinistri stradali: il contenuto e la modalità di invio

Dopo aver effettuato la denuncia all’assicurazione, possiamo procedere con la richiesta di risarcimento dei danni che abbiamo subito a causa del sinistro.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, cioè di colui che è ritenuto responsabile del sinistro, ed è, pertanto, nei confronti di tale assicurazione che dovrà essere rivolta la relativa richiesta di risarcimento.

Tale richiesta (talvolta le Compagnie hanno dei moduli prestampati da compilare) deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.) o posta elettronica certificata (P.E.C.) e, al pari della denuncia di sinistro, deve contenere la descrizione dei soggetti e dei veicoli coinvolti (con l’indicazione delle rispettive assicurazioni), la descrizione dettagliata della dinamica del sinistro (data, ora, luogo e modalità) e dei danni e/o lesioni che ne sono derivati, l’indicazione di eventuali testimoni e delle Autorità eventualmente intervenute, il luogo in cui le cose danneggiate (auto o altro) sono disponibili per essere visionate dal perito che dovrà accertare l’entità del danno.

Qualora dal sinistro, oltre a danni materiali, siano derivate anche lesioni personali, o addirittura si tratti di un sinistro mortale con decesso del conducente o di altri soggetti, nella richiesta di risarcimento sarà, altresì, necessario indicare (art. 148 Codice delle Assicurazioni):

  • a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
  • b) l’entità delle lesioni subite (allegare tutti i certificati medici in nostro possesso);
  • c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni (circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie);
  • d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima;
  • e) le spese mediche sostenute (scontrini, ricevute fiscali, fatture ecc.).

§ 3. Proposta di risarcimento danni da sinistro stradale

L’assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento, incaricherà un proprio perito di accertare e valutare l’entità dei danni da risarcire (perizia sui veicoli e sui beni danneggiati nonché perizia medico legale in caso di lesioni) e, all’esito degli accertamenti, invierà al danneggiato una comunicazione con la quale proporrà una congrua offerta di risarcimento del danno, oppure comunicherà i motivi che impediscono di formulare l’offerta.

I termini entro cui l’assicurazione deve dare riscontro alla richiesta di risarcimento sono i seguenti: entro 60 giorni nel caso di soli danni al veicolo e alle cose, ridotti a 30 qualora vi sia il modulo C.A.I. di denuncia del sinistro sottoscritto da entrambe le parti; entro 90 giorni in caso di lesioni (art. 148 Codice Assicurazioni).

Ricevuta la risposta dell’assicurazione, possiamo decidere di:

  • accettare l’offerta e, in tal caso, l’assicurazione provvederà ad inviarci entro 15 giorni la somma proposta a chiusura della posizione e la procedura di risarcimento si estinguerà;
  • rifiutare l’offerta e, anche in questo caso, l’assicurazione provvederà ad inviarci entro 15 giorni la somma proposta, che accetteremo a titolo di acconto su quella maggiore a cui riteniamo di aver diritto e, quindi, incasseremo nell’attesa di una liquidazione definitiva del danno auspicabilmente superiore.

in caso di mancata formulazione di offerta o qualora riteniamo che la medesima sia riduttiva, possiamo esercitare il diritto di accesso agli atti dell’istruttoria assicurativa (art. 146 Codice Assicurazioni). L’accesso deve essere consentito entro 60 giorni dalla formulazione della relativa richiesta scritta, perciò la Compagnia dovrà permetterci di prendere visione degli atti, nonché di estrarne copia (a nostre spese). In mancanza, possiamo inoltrare reclamo all’IVASS.

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§ 4. Azione per il risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali

Nel caso in cui riteniamo che l’offerta ricevuta dall’assicurazione sia riduttiva oppure che la mancata formulazione d’offerta sia ingiusta (anche alla luce dell’eventuale documentazione acquisita con l’accesso agli atti), per ottenere il risarcimento sperato dobbiamo rivolgerci all’autorità giudiziaria intraprendendo nei confronti dell’assicurazione un’azione civile per il risarcimento dei danni da sinistro stradale.

Tale azione, infatti, come previsto dall’art.145 del Codice Assicurazioni Private, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni, ovvero 90 in caso di danno alla persona, decorrenti dal momento in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o P.E.C.).

§ 5. In conclusione

Rispondendo alla nostra domanda iniziale, possiamo quindi concludere che, se restiamo coinvolti in un incidente stradale e riportiamo dei danni (materiali e/o lesioni), la prima cosa da fare è denunciare immediatamente (entro 3 giorni) il sinistro alla nostra assicurazione.

Dobbiamo poi intraprendere la procedura ordinaria di risarcimento dei danni, inviando la relativa richiesta scritta all’assicurazione del veicolo ritenuto responsabile del sinistro mediante raccomandata a.r. o P.E.C.
Qualora non fossimo, in tutto o in parte, soddisfatti della risposta formulata dalla Compagnia, potremo dare avvio al giudizio civile di risarcimento danni da sinistro stradale.

In linea teorica, soltanto per promuovere il giudizio risarcitorio avremo bisogno dell’assistenza di un Avvocato. Nondimeno, è senz’altro opportuno farsi difendere da un professionista qualificato sin dalle prime fasi di gestione della procedura risarcitoria, considerato che spesso le compagnie di assicurazione – che, come noto, non sono enti di beneficenza! – tendono a sottovalutare il danno, piuttosto che sovrastimarlo. In ogni caso, l’onorario per l’assistenza legale deve essere rimborsato dalla Compagnia (al pari del compenso eventualmente versato al medico-legale per la perizia di parte).