Ultimo Aggiornamento 22 Maggio 2024
Legittimazione all’esercizione del diritto al risarcimento dei danni all’immobile in caso di vendita
In caso di alienazione dell’immobile, il diritto al risarcimento dei danni causati da terzi spetta a colui che era proprietario al momento in cui il bene ha subìto il danno oppure a colui che, nelle more, è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento in cui viene promosso il giudizio?
A questa domanda hanno dato una risposta definitiva le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016.
Gli istituti giuridici coinvolti nella fattispecie
Per comprendere quale sia il soggetto legittimato a promuovere l’azione e, quindi, titolare del diritto al risarcimento del danno causato da terzi al bene successivamente alienato, è necessario affrontare preliminarmente la questione del diritto di proprietà del bene e, successivamente, capire se il diritto al risarcimento del danno sia un diritto accessorio al diritto di proprietà oppure autonomo rispetto al medesimo.
Il diritto di proprietà rientra nella categoria dei diritti reali ovvero di quei diritti che attribuiscono al titolare un potere assoluto ed immediato sulla cosa. Il proprietario, quindi, può goderne e disporne in modo pieno ed assoluto – benché nei limiti dettati dall’Ordinamento – nei confronti di tutti (erga omnes). Esso rappresenta il diritto reale di godimento per eccellenza, differenziandosi così da quelli “minori” che, invece, vengono esercitati su beni di proprietà altrui e che, pertanto, presentano delle limitazioni al loro esercizio (il diritto di superficie, l’enfitèusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e le servitù prediali).
Il diritto al risarcimento del danno è invece qualificabile come un diritto di credito ed è, quindi, necessario capire se il medesimo vada inquadrato come un diritto accessorio al diritto di proprietà oppure sia autonomo rispetto al medesimo.
Un diritto accessorio, per sua stessa definizione, è quel diritto che non ha una sua autonoma esistenza, ma dipende dall’esistenza di un diritto principale al quale è legato da un rapporto di dipendenza e, conseguentemente, “segue” le vicende giuridiche di quello principale. Pertanto, qualora il diritto al risarcimento del danno venga inquadrato come accessorio al diritto di proprietà, il medesimo dovrebbe seguire il trasferimento del diritto principale (proprietà dell’immobile) e quindi spettare al nuovo proprietario del bene.
In caso contrario, invece, qualora il diritto al risarcimento del danno debba considerarsi autonomo, è necessario comprendere se esso spetti al vecchio o al nuovo proprietario.
Orientamenti giurisprudenziali sul diritto al risarcimento del danno per danneggiamento di immobili
La questione della titolarità dell’azione e del diritto al risarcimento del danno causato da terzi ad un bene successivamente alienato, nel corso degli anni, è stato oggetto di diverse pronunce le quali hanno dato origine a due correnti di pensiero contrapposte.
L’orientamento minoritario
Secondo un primo orientamento, minoritario, il diritto al risarcimento, inteso come diritto di credito, si trasferisce con la vendita del bene. Afferma infatti la sentenza di Cass., Sez. II, 14 luglio 2008, n. 19307, al punto 4.1 della motivazione:
“Se una cosa di proprietà di un soggetto ha riportato un danno ascrivibile a responsabilità di un terzo, l’acquirente della cosa, una volta divenutone proprietario, diviene anche legittimato ad agire nei confronti del danneggiante e titolare del credito relativo, finché l’azione non sia prescritta, a prescindere dal fatto che questa gli sia stata o meno ceduta o che l’acquirente, all’atto dell’acquisto, conoscesse l’esistenza del danno, salvo che, nell’ambito dell’autonomia contrattuale delle parti, il venditore non abbia riservato a sé l’azione risarcitoria”.
In senso conforme, Cass., sez. VI, 14 ottobre 2011, n. 21256.
Secondo tale orientamento, quindi, il diritto al risarcimento dovrebbe essere ritenuto accessorio al diritto di proprietà.
L’orientamento prevalente
Secondo l’orientamento maggioritario, invece, il diritto al risarcimento rimane in capo a colui che era proprietario del bene al momento dell’evento dannoso.
In tal senso: Cass., sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287; sez. II, 29 novembre 1999, n. 13334; sez. II, 3 luglio 2009, n. 15744; sez. III, 14 giugno 2007, n. 13960; sez. VI, 12 novembre 2014, n. 24146.
L’intervento delle Sezioni Unite a conferma dell’orientamento maggioritario
Nel febbraio 2016, con la sentenza n. 2951, le Sezioni Unite sono intervenute a comporre il contrasto e, in accoglimento dell’orientamento maggioritario, hanno ritenuto che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale.
L’autonomia di tale diritto comporta che, come si legge letteralmente al punto n. 72 della sentenza:
“il diritto al risarcimento del danno subito dall’immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell’art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all’atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale”.
Il principio di diritto affermato
Il principio di diritto che viene affermato con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016 è quindi il seguente:
Il diritto al risarcimento del danno spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso salvo che unitamente all’atto di trasferimento di proprietà vi sia stato tra le parti uno specifico atto di cessione dei crediti (ex art. 1260 c.c.), nel qual caso il diritto spetterebbe al nuovo proprietario in forza della suddetta cessione.