Responsabilità (Illimitata?) dei Soci di S.r.l. Cancellata per Debiti Tributari

Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024

Debiti Tributari e Responsabilità Soci S.r.l.

Qual è il regime della responsabilità dei soci di una S.r.l. cancellata dal registro delle imprese per i debiti tributari della società? Esiste il rischio di una loro responsabilità illimitata? Ma è davvero possibile che, dopo la conclusione delle operazioni di liquidazione e l’estinzione della società, i soci di una S.r.l. (che non abbiano ricevuto alcunché dal bilancio finale) possano essere chiamati a rispondere dei debiti tributari già facenti capo alla società?

La Suprema Corte di Cassazione, come noto, è recentemente intervenuta (a gamba tesa) nel dibattito relativo a questi interrogativi, fornendo una risposta apparentemente inquietante, perché lascia intendere una responsabilità illimitata tributaria dei soci di una S.r.l. dopo la chiusura della fase di liquidazione e dopo la cancellazione dal registro delle imprese, pur senza alcuna riscossione di somme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione.

Si tratta, in particolare, delle sentenze Cass. sez. trib. 19/04/2018, n. 9672 e Cass. sez. trib., 07/04/2017, n. 9094, che hanno disseminato una certa perplessità (rectius: sconcerto) fra gli operatori del settore, avendo sollevato l’impressione che una S.r.l. post liquidazione vada equiparata ad una S.n.c., con responsabilità illimitata dei soci per debiti tributari. Il che sarebbe davvero preoccupante, anche perché il discorso ben potrebbe estendersi alle S.p.a. (magari anche quotate!).

In realtà, a nostro modo di vedere, l’interpretazione corretta delle due pronunce è un’altra. Riteniamo, infatti, che la Suprema Corte abbia voluto dire che:

  1. se la liquidazione di una S.r.l. si chiude con dei debiti (specie se tributari, in considerazione delle peculiarità del relativo giudizio), si verifica una successione dei soci in questi rapporti giuridici;
  2. tuttavia, i soci non rispondono “ultra vires”, ma la loro responsabilità resta limitata – conformemente alla normativa codicistica (art. 2495 c.c.) – a quanto essi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (similmente a quanto accade in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario);
  3. pertanto, il creditore (in questo caso l’Agenzia delle Entrate) conserva l’interesse ad agire per l’accertamento del proprio credito nei confronti dei soci, i quali – parimenti – conservano la relativa legittimazione passiva;
  4. la sentenza ottenuta dal creditore (l’Agenzia) nei confronti dei soci potrebbe, ad ogni modo, esser fatta valere solo nei limiti di quanto da essi riscosso nel bilancio finale di liquidazione, oppure in caso di emergenza di sopravvenienze attive o beni/diritti non contemplati nel medesimo bilancio finale di liquidazione.

Con  ordinanza n. 17243 pubblicata il 02/07/2018, peraltro, la Suprema Corte sembrerebbe aver confermato che, dopo l’estinzione della società, i debiti tributari di quest’ultima rimasti insoddisfatti possano essere contestati nei confronti dei soci della società stessa, anche nel caso in cui nulla abbiano ricevuto in sede di liquidazione. Il principio sembra, sinceramente, dirompente ed inaccettabile, come è già stato condivisibilmente messo in luce.

Seppur al di fuori della materia tributaria, la prima sezione della Corte di Cassazione (sentenza 06/12/2019, n. 31933) ha, invece, recentemente riaffermato il (confortante) principio tradizionale:

In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio“.


Cass. sez. I, 06/12/2019, n. 31933
(nello stesso senso: T. Roma, 14/04/2020. Est. Dott.ssa Libri)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infine, riconosciuto, seppur in obiter dictum, che:

“[…] questa Corte si è andata ormai consolidando nell’affermare che ‘i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (…) ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore’ – Cass.n. 9094/2017-. Sicché l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude ‘l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti“- conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018-.

[…] Ne consegue che il limite di responsabilità dei soci, di cui all’art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all’atto di accertamento emesso nei loro confronti – come è accaduto nella vicenda qui all’esame delle Sezioni Unite- ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci’ […]”.

(Cass. SU, 15/01/2021, n. 619)

In sostanza, è probabilmente saggio per i soci di società a responsabilità limitata riflettere adeguatamente prima di portare avanti progetti di chiusura della liquidazione e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, ove sussistano pendenze tributarie attuali o potenziali.

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