Il risarcimento del danno da circolazione veicoli (vizi e virtù dell’art. 2054 c.c.)

Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024

Responsabilità da circolazione dei veicoli ex art. 2054 codice civile, incidentalità stradale e pandemia

Chi si occupa di risarcimento danni da circolazione veicoli sa che i dati raccolti nel 2020 sugli incidenti stradali rivelano una diminuzione delle vittime prossima al 50% nel nostro Paese rispetto agli anni passati.

Viene spontaneo chiedersi se questo fenomeno sia conseguenza dei comportamenti virtuosi degli utenti della strada oppure se il miglioramento dei dati sia dovuto esclusivamente al blocco della circolazione imposto dalla pandemia da Covid-19.

Cerchiamo di capirlo, cogliendo l’occasione per analizzare in cosa consiste, in Italia, la responsabilità da circolazione di veicoli regolata dall’art. 2054 c.c. quando si configuri e a quali condizioni, per converso, possano dirsi insussistenti i presupposti per il relativo risarcimento del danno.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Cos’è la responsabilità da circolazione veicoli di cui all’art. 2054 c.c.?

L’obbligo di risarcire il danno causato da un sinistro stradale trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. I danni causati dall’incidente stradale, infatti, generano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., secondo il quale:

[1] Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2043 codice civile (“Risarcimento per fatto illecito”)

Configurando una responsabilità da fatto illecito, anche quella da circolazione di veicoli si fonda sul principio generale del “neminem laedere“, ossia quello di non violare l’altrui sfera giuridica.

Questa previsione deve però essere integrata con quanto previsto dall‘art. 2054 c.c., che tratta nello specifico della “circolazione di veicoli“. L’art. 2054 c.c., in particolare, pone a carico del conducente – e del proprietario, se soggetto diverso – il risarcimento del danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo. Questo il testo integrale della norma:

[1] Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

[2] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

[3] Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

[4] In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2054 codice civile (“Circolazione di veicoli”)

E’ necessario dunque che il danno sia stato prodotto in occasione della circolazione di veicoli. Il nostro legislatore, tuttavia, non ha dettato una definizione di circolazione rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., che pertanto è stata elaborata negli anni dalla giurisprudenza. Quest’ultima attribuisce alla circolazione stradale un significato ampio capace di ricomprendere non solo la movimentazione dei veicoli, ma anche la c.d. “circolazione statica”, ovvero i momenti di quiete dei veicoli in arresto, sosta o fermata.

Ciò consente, quindi, all’eventuale danneggiato, di chiedere il risarcimento dei danni cagionati dai veicoli in moto, ma anche da quelli in arresto, sosta e fermata come definiti dall’art. 157 Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (Cass. n. 3257/2016, Cass. n. 3108/2010; sull’arresto Cass. SS.UU. n. 8620/2015).

§ 2. Estensione della normativa sulla circolazione stradale alle aree private e decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione

Come abbiamo visto nel nostro approfondimento sul Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la legge – nello specifico l’art. 122 Codice delle Assicurazioni – prevede che ogni veicolo immatricolato circolante su strada debba essere munito di un assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (nota come assicurazione “RC auto“) che ha lo scopo, per l’appunto, di risarcire i terzi per i danni materiali e/o le lesioni personali ad essi causati e riconducibili alla responsabilità del conducente del veicolo assicurato che abbia causato il sinistro.

Una questione molto dibattuta riguarda il perimetro di applicabilità delle norme sulla circolazione stradale: si tratta di capire, infatti, se l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto sia operativa soltanto in caso di circolazione del veicolo in aree pubbliche oppure anche in aree private (quali ad esempio i garage privati).

Allora, l’assicurazione obbligatoria copre i danni causati anche in zone private? Se da un lato la giurisprudenza, ormai consolidata, ha pacificamente riconosciuto che le norme sulla circolazione stradale – incluse quelle sull’operatività della copertura assicurativa – si debbano applicare anche al veicolo che si trovi in un’area privata dove il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale, rimane il contrasto di orientamenti relativo a tutte quelle zone private dove vi siano limitazioni di accesso, come appunto le autorimesse e i parcheggi privati o condominiali.

Al fine di dipanare la questione, la giurisprudenza ha esaminato il contenuto dell’art. 122 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 07/09/2005, n. 209), il quale, al primo comma, prevede che:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada.

Art. 122, comma 1, cod. ass.

Si ravvisano due le possibili interpretazioni di questa norma:

  1. Interpretazione restrittiva, che considera la suddetta disposizione come tesa a circoscrivere l’operatività della normativa sull’assicurazione obbligatoria, limitandola solo ad alcune ipotesi contemplate dall’art. 2054 c.c. (esclusione di aree private con traffico non paragonabile a quello stradale);
  2. Interpretazione estensiva o conforme alle norme di diritto comunitario, che estende la nozione di “aree equiparate alle strade ad uso pubblico” ad ogni area, anche privata su cui il veicolo, assicurato, possa essere impiegato.

Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea richiamando la direttiva 2009/103/CE e specificando che il concetto di “circolazione” dei veicoli di cui alla direttiva debba essere rapportato alla funzione abituale nell’uso del veicolo, a prescindere dallo spazio in cui sia occorso il sinistro (cfr. CGUE, sez. III, 04/09/2014, C-162/13; CGUE 20/06/2019, C-100/18).

Sembra aderire all’interpretazione estensiva anche il Decreto Ministeriale 11/03/2020, n. 54, del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha affermato l’operatività della copertura obbligatoria dell’assicurazone stipulata per i danni da circolazione di veicoli “in qualsiasi area privata” (così l’art. 1 dell’Allegato A del D.M. 54/2020).

La questione è stata posta all’attenzione delle Sezione Unite presso la Corte di Cassazione, alla quale ha rimandato la III Sezione, con ordinanza interlocutoria del 18/12/2019, n. 33675, promuovendo l’interpretazione conforme al diritto comunitario. La pronuncia delle SS.UU. è stata recentemente emanata ed ha definitivamente risolto la questione, riconoscendo la piena operatività della polizza RC auto anche in aree private, a condizione che il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua “funzione abituale”.

Infatti, con la sentenza di Cass. SS.UU., 30/07/2021, n. 21983, è stato stabilito il seguente principio di diritto:

Attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione – anche in fase statica, preliminare o successiva -, nonché del tipo di uso […] che del mezzo […] si faccia, è allora l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 luglio 2021, n. 21983)

§ 3. Nozione di veicolo e presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c.

Dunque, a mente dell’art. 2054, comma 1, c.c., “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“.

Per poter comprendere la norma, è necessario chiarire cosa intenda il legislatore con il termine veicolo.
L’art. 46 del Codice della Strada prevede che sono veicoli “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo”. Sono espressamente escluse le macchine per uso di bambini o di invalidi. I veicoli che rientrano all’interno della disciplina di cui all’art. 2054 c.c., compiutamente elencati all’art. 47 del Codice della Strada, sono i seguenti: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.

Come anticipato, il 1° comma dell’art. 2054 c.c. prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, con conseguente obbligo per lo stesso di risarcire il danno causato ad altri durante la guida. Al fine di superare questa presunzione, il conducente del veicolo deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Questa prova liberatoria è sicuramente molto difficoltosa da fornire, tuttavia, può essere raggiunta anche in modo indiretto, ad esempio attraverso la dimostrazione che il sinistro si sia verificato a causa di un comportamento altrui o un evento esterno imprevedibile ed inevitabile. È il caso, ad esempio, dell’attraversamento improvviso di un pedone nascosto alla visibilità del conducente e in assenza di strisce pedonali in prossimità alla zona di attraversamento, a condizione però – precisa la giurisprudenza – che risulti provato che non vi era, da parte del conducente, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. 4551/2017).

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§ 4. Presunzione di corresponsabilità tra conducenti in un sinistro stradale

Il secondo comma dell’art. 2054 c.c. tratta dello scontro tra veicoli e introduce una ulteriore presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti. Nello scontro tra veicoli, infatti, si presume il pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti. Non è necessario che i veicoli siano entrambi in marcia affinché trovi applicazione l’art. 2054, 2° comma, c.c. in quanto lo scontro può avvenire anche tra un veicolo in marcia ed uno fermo. Ad ogni modo, è necessario che vi sia stato un impatto, perché le presunzione non opera in caso di sinistro senza scontro tra veicoli, nel qual caso può tornare ad applicarsi la presunzione di cui al primo comma del medesimo art. 2054 c.c. (ove il danno possa considerarsi conseguente alla circolazione del veicolo danneggiante).

La parità della colpa si presume fino a prova contraria. Anche in questo caso, quindi, il legislatore ha previsto una prova liberatoria, il cui onere incombe su ciascuno dei conducenti i quali devono, quindi, rispettivamente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Come abbiamo visto, la prova da fornire è ardua, in quanto il conducente di un veicolo non è tenuto ad ottemperare solo alle norme di condotta previste in materia di circolazione, ma deve utilizzare altresì la comune prudenza fino a prevedere, di fatto, l’imprudenza altrui ed affermare l’assoluta estraneità della propria condotta dall’evento di danno.
Il conducente che, tuttavia, riesca a dimostrare la colpa esclusiva dell’altro, non sarà tenuto a dimostrare di aver posto in essere tutto il possibile, essendo, così, di fatto esonerato dall’onere della prova liberatoria.

§ 5. Responsabilità solidale tra conducente e proprietario del veicolo

L’ipotesi contemplata dal terzo comma dell’art. 2054, tratta della responsabilità solidale tra conducente e proprietario del veicolo. Più precisamente: “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà” (art. 2054, comma 3, c.c.).

Nel caso in cui, quindi, il conducente del veicolo sia diverso dal proprietario e si verifichi uno scontro tra veicoli, il proprietario e il conducente sono entrambi responsabili dei danni occorsi. Al fine di liberarsi dalla responsabilità, il proprietario ha a disposizione, anche in questo caso, una prova liberatoria. Si tratta della possibilità di dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta, non solo senza il suo consenso, ma addirittura contro la sua volontà.

Ciò implica che, al fine di liberarsi dalla responsabilità di cui all’art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente l’aver espresso il mero dissenso alla circolazione, ma occorre che sia stato operato un vero e proprio comportamento concretamente ostativo alla messa in circolazione del proprio veicolo. Non è ad esempio idonea la sola prova della mancata consegna delle chiavi al figlio che voglia guidare l’auto del genitore oppure la dotazione di un sistema antifurto (cfr. Cass. 29/01/2016 n. 1820, ord. 21/10/2014 n. 22318).

§ 6. Responsabilità per vizi di costruzione o di manutenzione

L’ultima ipotesi disciplinata dall’art. 2054 c.c. è quella trattata dal comma 4, secondo il quale “in ogni caso” il conducente ed il proprietario – e i soggetti a quest’ultimo assimilati, come usufruttuario e acquirente con patto di riservato dominio – “sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo“.

Anche in questo caso l’art. 2054 c.c. introduce una presunzione di responsabilità del proprietario o del conducente per difetti di costruzione o di manutenzione a prescindere dalla prova che i suddetti abbiano agito con dolo o colpa. Nel caso dei danni derivanti da vizi costruttivi va precisato, ad ogni modo, che si tratta di una responsabilità concorrente con quella del produttore il quale è, quindi, solidalmente obbligato al risarcimento del danno.

La responsabilità di cui all’art. 2054, comma 4, c.c. resta esclusa quando si riesca a dimostrare che l’evento si è determinato per caso fortuito, forza maggiore o stato di necessità e, comunque, qualora il nesso causale tra il guasto e il danno sia stato interrotto da un fattore esterno che abbia determinato, di per sé, il danno stesso.

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§ 7. La prescrizione dell’azione per il risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli

Entro quanto tempo si deve agire per domandare ed ottenere il risarcimento del danno da circolazione stradale?

L’art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è soggetto alla prescrizione breve, in particolare, quella quinquennale. Nel caso specifico della circolazione stradale, tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo sancisce che il diritto di avanzare domanda di risarcimento da parte del danneggiato è soggetto alla prescrizione breve di due anni (dall’avvenuto incidente o, meglio, dalla stabilizzazione del danno che ne è derivato, perché contra non valentem agere non currit praescriptio).

Rilevante eccezione a questa regola è prevista dal terzo comma dell’art. 2947 c.c., ovvero nell’ipotesi in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato (ad esempio, se dal sinistro sono derivate lesioni o addririttura la morte del danneggiato). In questo caso, trova applicazione la più lunga prescrizione prevista dalla legge penale per il reato (in linea generale stabilita nel minimo in 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni).

Ma attenzione: se il reato si estingue (per causa diversa dalla prescrizione) o interviene sentenza penale irrevocabile – anche di patteggiamento! – allora torna ad applicarsi la prescrizione biennale con decorrenza dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.

§ 8. Dati statistici elaborati dall’Istat sugli incidenti stradali negli ultimi anni e post pandemia da Covid-19

Analizzato il quadro normativo, dedichiamo qualche cenno ai più recenti trend sull’incidentalità stradale negli ultimi anni, compreso il periodo pandemico del 2020, rinviando alla stima preliminare divulgata il 16/12/2020 dall’ISTAT per ogni più approfondita disamina.

In linea generale, è possibile constatare come negli ultimi anni si sia registrato un progressivo calo degli incidenti stradali comportanti lesioni a persone, forse derivante anche da un atteggiamento più consapevole e prudente dell’utente medio della strada. Mai registrata prima è, invece, la drastica diminuzione dell’incidentalità stradale nel periodo gennaio-settembre 2020: si tratta indubitabilmente di una conseguenza delle restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19 e del conseguente blocco quasi assoluto della mobilità e della circolazione per almeno tre mesi (da marzo a maggio 2019).

Nel grafico che segue, possiamo osservare il numero di vittime negli incidenti stradali registrato dall’Istat nei periodi gennaio-settembre dal 2010 al 2020 secondo una stima preliminare.

Numero di vittime in incidenti stradali nei periodi gennaio-settembre dal 2010 al 2020
Fonte: ISTAT – stima preliminare

Di seguito invece riportiamo il grafico Istat sulla variazione percentuale del numero di vittime di incidenti stradali, sempre secondo una stima preliminare riferita ai periodo gennaio-settembre, osservando la diminuzione verificatasi rispetto agli anni 2001 (in colore grigio) e 2010 (in colore blu).

Variazione percentuale del numero delle vittime rispetto al 2001 (in grigio) e al 2010 (in blu)
Fonte: ISTAT – stima preliminare

Chi desiderasse approfondire ed estrarre ulteriori dettagli sulle rilevazioni periodiche effettuate dall’ISTAT in materia di sinistrosità stradale può consultare la pagina dedicata a “morti e feriti in incidenti stradali” ed effettuare una specifica interrogazione.