La responsabilità professionale del medico è un concetto giuridico che identifica l’obbligo del professionista sanitario di rispondere per eventuali danni causati al paziente a causa di errori, omissioni o condotte non conformi alle regole dell’arte medica (leges artis). Si tratta di una responsabilità che trova fondamento tanto nel diritto civile quanto in quello penale, distinguendosi dalla responsabilità sanitaria, che ha una portata più ampia e include le carenze organizzative e strutturali delle aziende sanitarie.
Questa distinzione è essenziale: mentre la responsabilità professionale si concentra sulla condotta del singolo medico, la responsabilità sanitaria abbraccia tutto il sistema delle cure, coinvolgendo le strutture ospedaliere e sociosanitarie, i protocolli operativi e le risorse disponibili. Tuttavia, il paziente, al centro di questo sistema, può trovarsi a dover far fronte a situazioni in cui entrambe le responsabilità – quella del medico e quella della struttura – si sovrappongono.
L’evoluzione normativa, culminata nella Legge Gelli-Bianco, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali di queste due responsabilità, stabilendo criteri precisi per la loro applicazione e offrendo nuovi strumenti di tutela per pazienti e professionisti. Questo articolo esplora in dettaglio la responsabilità professionale del medico, le sue basi giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Presupposti della responsabilità professionale del medico
- § 2. La riforma Gelli-Bianco: cosa prevede per la responsabilità medica?
- § 3. Misure preventive per i medici al fine di tutelarsi da responsabilità professionale
- § 4. Come tutelarsi in caso di responsabilità professionale del medico
- § 5. Polizze assicurative e strumenti di garanzia per tutelare pazienti e sanitari
§ 1. Presupposti della responsabilità professionale del medico
La responsabilità professionale del medico si fonda su tre elementi essenziali: la colpa, il nesso di causalità e il danno. La loro compresenza è indispensabile per configurare un caso di responsabilità dal punto di vista legale.
§ 1.1 Condotta (anche omissiva) colpevole
La condotta colpevole di un medico si verifica quando il suo comportamento devia dalle regole e dagli standard che avrebbe dovuto seguire in una situazione specifica. Queste regole sono rappresentate da: “linee guida” (che dovrebbero essere raccolte ufficialmente dal Ministero della Salute, attraverso l.’I.S.S.), ed anche di “buone pratiche”, di “protocolli” o, in genere, di “leges artis“.
La valutazione della condotta del medico si basa su criteri e parametri oggettivi che misurano se l’approccio adottato è stato corretto, sia per il singolo professionista sia per l’intera struttura sanitaria.
La condotta colpevole può manifestarsi in tre modi principali, ognuno con caratteristiche specifiche:
- Negligenza: quando il medico omette di fare ciò che avrebbe dovuto. È spesso associata a disattenzione o superficialità, come nel caso di una mancata analisi di sintomi evidenti.
- Imprudenza: si verifica quando il medico agisce in modo avventato o troppo frettoloso, adottando comportamenti rischiosi senza le dovute precauzioni.
- Imperizia: riguarda la mancanza di competenze tecniche o specifiche. È il caso, ad esempio, di un intervento mal eseguito per inesperienza o incapacità.
Tra queste tre forme di colpa, solo l’imperizia può beneficiare di un trattamento più favorevole in ambito penale, ma solo se l’errore rientra nei limiti della colpa lieve e il medico ha rispettato le linee guida o le buone pratiche.
In molti casi, la condotta colpevole non è imputabile solo al medico ma anche alla struttura sanitaria. Questo avviene, ad esempio, nelle Infezioni Correlate all’Assistenza Sanitaria dove l’organizzazione e la gestione della struttura giocano un ruolo fondamentale ai fini della prevenzione.
§ 1.2 Danno
Si tratta della lesione di un interesse protetto dalla legge, come il diritto alla salute o, in alcuni casi, il diritto all’autodeterminazione del paziente. In ambito sanitario, il danno più comune è la compromissione dell’integrità psico-fisica del paziente, ma possono verificarsi anche violazioni del “consenso informato”, quando un paziente subisce un trattamento senza essere adeguatamente informato dei rischi o delle alternative.
Non ogni errore del medico, però, dà luogo a un danno risarcibile. Esistono situazioni in cui un errore, pur essendo evidente o grave, non provoca conseguenze negative per il paziente. In questi casi, la responsabilità non può essere configurata, poiché manca un presupposto fondamentale. La legge, infatti, non considera indennizzabile il semplice rischio corso dal paziente se non si traduce in un danno concreto.
Un esempio frequente è il paziente che, di fronte a un errore medico, dice: “Avvocato, ho rischiato di morire!”. “Ringrazi il Cielo e non se ne lamenti!” – è la nostra risposta più frequente, perché senza danno non c’è responsabilità.
§ 1.3 Il nesso causale tra la condotta (o l’omissione) e il danno
Il nesso causale (o “eziologico”) è il collegamento che lega la condotta del medico al danno subito dal paziente. In altre parole, per configurare la responsabilità del medico, è necessario dimostrare che il danno non si sarebbe verificato senza quell’errore o quell’omissione. Questo concetto può sembrare semplice, ma diventa complesso quando si analizzano casi pratici, soprattutto in situazioni di causalità omissiva: qui, l’errore non è un’azione, ma una mancanza, come il ritardo in una diagnosi o il mancato intervento tempestivo.
In queste situazioni, il giudizio si basa su una valutazione ipotetica, chiamata dalla Corte Suprema ragionamento controfattuale, che risponde alla domanda: “Cosa sarebbe accaduto se il medico avesse agito correttamente?”.
Nel processo civile, il nesso causale si stabilisce secondo il principio del “più probabile che non”. Questo significa che l’errore del medico deve essere considerato la causa più probabile del danno, anche se non è certo al 100%. La Cassazione ha chiarito che non è necessario superare una soglia matematica precisa, come il 51%, ma basta dimostrare una probabilità significativa.
In ambito penale, invece, il criterio è molto più rigoroso: la colpevolezza del medico deve essere dimostrata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Questo standard, più severo, rende più difficile attribuire responsabilità penale rispetto a quella civile.
§ 2. La riforma Gelli-Bianco: cosa prevede per la responsabilità medica?
La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina della responsabilità professionale in Italia. Il suo obiettivo principale è stato quello di riequilibrare il rapporto tra i diritti dei pazienti e la tutela dei medici, introducendo regole più chiare e specifiche.
In particolare sottolineiamo tre aspetti innovativi:
- La distinzione tra la responsabilità del medico e quella della struttura sanitaria: la responsabilità del medico è diventata extracontrattuale e questo ha portato alla disincentivazione dell’azione civile contro il medico
- La responsabilità penale del medico è stata “alleggerita”, con l’introduzione dell’art 590 sexies del codice penale, che stabilisce la non punibilità del medico che abbia compiuto un errore lieve mentre operava nel rispetto delle linee guida o delle buone pratiche assistenziali.
- Sono stati introdotti numerosi limiti ed ostacoli per la cd. azione di rivalsa contro il medico: in particolare, il dipendente pubblico può essere evocato in giudizio soltanto per responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti
§ 2.1 La distinzione tra responsabilità sanitaria e responsabilità del medico nella legge Gelli-Bianco
La Legge Gelli ha introdotto una netta separazione tra la responsabilità del medico e quella della struttura sanitaria, ciascuna regolata da principi diversi:
- Responsabilità sanitaria: la struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde sempre in via contrattuale. Questo significa che il paziente, per ottenere il risarcimento, deve dimostrare l’inadempimento della struttura, ma non ha l’onere di provare la colpa specifica del personale sanitario. Inoltre, il termine di prescrizione per agire è di 10 anni, un aspetto che amplia la possibilità di tutela per il paziente.
- Responsabilità del medico: per i medici dipendenti, la responsabilità è in genere extracontrattuale. Questo comporta un termine di prescrizione più breve (5 anni) e un onere probatorio maggiore per il paziente, che deve dimostrare non solo il danno, ma anche la colpa del medico e il nesso causale tra la condotta e il danno. Tuttavia, nei casi di attività svolta in libera professione, il medico assume una responsabilità contrattuale, simile a quella delle strutture sanitarie.
§ 2.2 La responsabilità penale del medico secondo la legge Gelli-Bianco
La Legge Gelli-Bianco ha introdotto un’importante novità in ambito penale con l’articolo 590-sexies del Codice Penale, che regola i casi di lesioni personali colpose e omicidio colposo in ambito sanitario. Il medico non è punibile quando l’errore deriva da imperizia lieve, a condizione che siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali accreditate. Tuttavia, questa tutela non si estende ai casi di negligenza o imprudenza.
Rispetto alla normativa precedente del Decreto Balduzzi, la Gelli-Bianco ha ristretto il campo dell’esenzione, escludendo le condotte imprudenti e negligenti. Questa revisione cerca di bilanciare la tutela del medico con la necessità di garantire comunque una responsabilità nelle situazioni più gravi.
§ 2.3 La natura della responsabilità civile del medico secondo la legge Gelli-Bianco
La riforma ha chiarito che la responsabilità civile del medico può essere contrattuale o extracontrattuale, a seconda della relazione con il paziente. Per i medici in libera professione, la responsabilità è contrattuale, con un termine di prescrizione di 10 anni e un onere probatorio più leggero per il paziente. Per i medici dipendenti di strutture sanitarie, invece, la responsabilità è extracontrattuale, con un termine di prescrizione di 5 anni e un carico probatorio più gravoso per il paziente, che deve dimostrare anche la colpa nel caso specifico.
Questa distinzione mira a proteggere i medici dipendenti, indirizzando le azioni risarcitorie prevalentemente verso le strutture sanitarie, pur mantenendo regole più rigorose per i liberi professionisti.
§ 3. Misure preventive per i medici al fine di tutelarsi da responsabilità professionale
La responsabilità professionale medica può essere prevenuta attraverso un approccio consapevole, supportato da formazione continua e da una rete di professionisti qualificati. Ecco i principali strumenti e consigli per i medici:
§ 3.1 Investire in competenze e aggiornamento professionale
La preparazione è la prima difesa contro i rischi della responsabilità professionale. I medici devono mantenersi costantemente aggiornati su linee guida, tecniche cliniche e nuove evidenze scientifiche. Questo non significa solo acquisire crediti ECM, ma anche sviluppare competenze pratiche che garantiscano uno standard di cura elevato.
Ecco, questo aspetto della competenza è piuttosto rilevante, perché la nostra giurisprudenza è particolarmente esigente con la categoria medica, nel senso che il “medico medio”, vale a dire il cd. “agente modello” rispetto al quale dobbiamo valutare se un comportamento è stato diligente o meno, non equivale al “medico mediocre”; anzi, si tratta di un “medico bravo“, un medico – come è stato autorevolmente ed ironicamente suggerito – che è più vicino al Dott. Christiaan Barnard (autore del primo trapianto di cuore nella storia della medicina) che al Prof. Dott. Guido Tersilli (venale medico della mutua, magistralmente interpretato dal compianto Alberto Sordi), e quindi deve essere un medico esperto, preparato, scrupoloso e dedito alla salute del paziente.
§ 3.2 Circondarsi di professionisti di supporto
Un medico non può essere esperto in ogni ambito, motivo per cui è essenziale avvalersi del supporto di professionisti qualificati, tra cui:
- Un assicuratore esperto: Non basta acquistare una polizza generica. L’assicuratore deve analizzare le specifiche necessità del medico, selezionando una copertura che includa aspetti essenziali come retroattività, garanzia postuma e franchigia.
- Un avvocato di fiducia: È fondamentale avere un legale esperto da contattare non solo in caso di controversie, ma anche per ricevere consulenze preventive che aiutino a evitare situazioni di rischio. Come nella salute, prevenire è meglio che curare.
- Un consulente finanziario: Può aiutare a pianificare strategie per proteggere il patrimonio personale, riducendo l’esposizione a rischi economici derivanti da possibili azioni legali.
§ 4. Come tutelarsi in caso di responsabilità professionale del medico
La gestione dei casi di responsabilità medica non si limita all’analisi delle condotte del medico, ma coinvolge un iter procedurale specifico che, con la Legge Gelli-Bianco, è stato reso più strutturato e finalizzato alla riduzione del contenzioso. L’obiettivo è garantire una tutela efficace per i pazienti e al tempo stesso evitare che le cause si prolunghino inutilmente, aumentando i costi e le incertezze per tutte le parti coinvolte.
Tra le principali innovazioni della riforma spiccano due strumenti fondamentali:
- La consulenza tecnica preventiva (CTP), prevista dall’art. 696-bis c.p.c., che consente di valutare la fondatezza della richiesta di risarcimento prima di avviare una causa vera e propria.
- La mediazione obbligatoria, regolata dal D.Lgs. 28/2010, che mira a favorire una soluzione conciliativa tra le parti.
Questi strumenti non rappresentano solo una condizione necessaria per procedere in giudizio, ma contribuiscono a definire molte controversie in via extragiudiziale, riducendo i tempi e i costi del contenzioso.
§ 4.1 Come agire per ottenere giustizia e risarcimento
È fondamentale sapere come agire per ottenere giustizia e risarcimento. I pazienti devono:
- Raccogliere la documentazione sanitaria: conservare cartelle cliniche, referti e ogni altro documento utile a ricostruire i fatti
- Valutare il caso con esperti: rivolgersi a un legale specializzato e a un medico legale per una perizia tecnica
- Seguire le procedure obbligatorie: prima di avviare una causa civile, è necessario intraprendere un percorso di conciliazione, come la consulenza tecnica preventiva (CTP) o la mediazione.
Per approfondire i dettagli sulle procedure legali e conoscere i rimedi a disposizione, leggi il nostro articolo in cui sono approfonditi gli aspetti processuali nella responsabilità medica.
§ 5. Polizze assicurative e strumenti di garanzia per tutelare pazienti e sanitari
A completamento delle misure di tutela per medici e pazienti, la Legge Gelli-Bianco introduce una serie di strumenti fondamentali per garantire una maggiore tutela sia per i pazienti sia per i professionisti sanitari.
- Obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie: tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, devono essere assicurate (oppure ricorrere ad altre analoghe misure) per i danni causati ai pazienti. Questo include anche prestazioni svolte in regime di libera professione o attraverso strumenti innovativi come la telemedicina.
- Assicurazione obbligatoria per i medici liberi professionisti: i medici che operano autonomamente, al di fuori di strutture sanitarie, o in regime di libera professione devono dotarsi di una polizza assicurativa personale.
- Azione diretta contro l’assicurazione: in caso di danno, il paziente può agire direttamente contro l’assicurazione della struttura sanitaria o del medico responsabile.
- Fondo di garanzia per danni non coperti: la riforma prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia, attivabile nei casi in cui l’assicurazione risulti insufficiente o inesistente. Questo strumento dovrebbe garantire una tutela anche nei casi più sfortunati.
- Risk management e sicurezza delle cure: la legge incentiva le strutture sanitarie a investire in gestione del rischio clinico. Attraverso audit, formazione del personale e monitoraggio costante, si riducono gli errori medici. I dati raccolti in queste attività sono protetti da una rigida riservatezza, così da favorire una maggiore collaborazione tra operatori sanitari e istituzioni senza timore di conseguenze legali.