Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Responsabilità contrattuale del ristoratore
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9997/2020, depositata il 28 maggio 2020, partendo dall’esame del caso di una ragazzina ustionata da una pizza bollente fatta cadere sul suo braccio da una cameriera che serviva ai tavoli, ha ribadito un principio fondamentale:
“Nel contratto di ristorazione, come in quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.“.
Esaminiamo i dettagli della vicenda e la decisione della Suprema Corte, la quale ha ricordato le principali regole che disciplinano la responsabilità del ristoratore in caso di violazione dell’incolumità dei clienti.
§ 1. Il caso: la pizza bollente sul braccio della ragazzina
Una comitiva piuttosto turbolenta era andata in pizzeria e una ragazza era rimasta ustionata da una pizza bollente che la cameriera aveva fatto cadere sul suo braccio, mentre stava servendo ai tavoli. Il rovesciamento della pizza era anche dovuto a un urto inferto da uno dei commensali della danneggiata alla cameriera addetta al servizio ai tavoli.
Nel 2007, i genitori della minore avevano citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, sezione di Ostia, il gestore della pizzeria chiedendo il risarcimento per le lesioni fisiche patite dalla figlia. Il Tribunale aveva rigettato inizialmente la domanda, mentre la Corte d’Appello di Roma aveva accolto l’impugnazione proposta, riconoscendo la responsabilità del titolare della pizzeria, ai sensi dell’art. 1218 c.c. e l’obbligo di quest’ultimo al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di trentamila euro. Contro la decisione della Corte Territoriale il ristoratore aveva proposto ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi.
Esaminiamo l’ordinanza n. 9997/2020 della Suprema Corte, che presenta interessanti spunti di riflessione in tema di responsabilità civile del ristoratore.
§ 2. La responsabilità contrattuale del ristoratore per violazione dell’incolumità dei clienti
La parte ricorrente sosteneva che il contratto di ristorazione avesse ad oggetto unicamente la fornitura, da parte del ristoratore, delle pietanze e delle bevande; quest’ultimo, dunque, sarebbe esonerato da ogni responsabilità per fatti causati da terzi. Per la Suprema Corte, invece:
“Chi accede in un ristorante, stipulando per facta concludentia un contratto rientrante nel genus del contratto d’opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica. Il contratto di ristorazione, infatti, nella sua struttura socialmente tipica, comporta l’obbligo del ristoratore di dare ricetto ed ospitalità all’avventore. In mancanza di questo elemento, non di contratto di ristorazione si dovrebbe parlare, ma di compravendita di cibi preparati o da preparare“.
Nel contratto di ristorazione, pertanto, così come in altri contratti, quali quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte, la quale assume così l’obbligo di garantirne l’incolumità ex art. 1374 c.c. Per gli Ermellini detto obbligo discende dall’art. 32 della Costituzione, applicabile in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all’altra e non solo nel contratto di spedalità o in quello di trasporto di persone.
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§ 3. La prevedibilità del fatto del terzo
L’impugnazione criticava altresì la sentenza della Corte d’Appello in relazione a due ulteriori punti fondamentali: la violazione delle norme che regolano l’accertamento del nesso di causa nonché di quelle che disciplinano la colpa.
La Corte Territoriale, per il ricorrente, avrebbe dovuto escludere il nesso causale perché era stato accertato che l’incidente si era verificato per fatto del terzo, in quanto la cameriera era stata urtata da un membro della comitiva cui si accompagnava alla vittima: il “fatto del terzo”, integrando gli estremi del caso fortuito, avrebbe dovuto escludere il nesso di causa tra inadempimento e danno. Per gli Ermellini, invece, nel caso di specie il danno era stato materialmente arrecato non dal terzo, ma proprio dal personale dipendente del ristorante. Si era dunque trattato di un danno corpore corpori illatum (“arrecato al corpo con il corpo”), ed in virtù del principio di equivalenza causale la sussistenza del nesso era indiscutibile.
La Corte, invece, ha accolto il secondo motivo nella parte in cui la critica riguardava la violazione delle regole sulla colpa, chiarendo che, pur se è vero che il fatto del terzo può integrare gli estremi del caso fortuito, esso non esclude la colpa di chi ha procurato un danno ad altri quando:
- il responsabile aveva l’obbligo (legale o contrattuale) di prevederlo od evitarlo;
- poteva concretamente essere previsto ed evitato.
Per gli Ermellini, i giudici della Corte d’Appello avrebbero dovuto accertare in concreto la prevedibilità o l’evitabilità del danno, invece che presumerla in astratto. E l’accertamento in concreto di tali circostanze esige che si stabilisca in facto: se, con riferimento al caso concreto, come previsto dall’art. 1176 c.c., il ristoratore “medio” potesse con la diligenza da lui esigibile prevedere quel che sarebbe poi accaduto e se “potesse concretamente adottare condotte diverse, e salvifiche, rispetto a quella effettivamente tenuta“.
§ 4. La quantificazione del danno
La Cassazione, infine, ha accolto la doglianza con cui il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse stimato il danno alla persona, patito dalla ragazzina, in trentamila euro, “senza ulteriori motivazioni“. Per i giudici di seconda istanza la ragazza aveva subito “non un danno funzionale, ma solo un danno estetico non emendabile“, e tale pregiudizio era stato liquidato complessivamente nell’unitaria cifra di trentamila euro.
Per gli Ermellini, invece, sarebbe stato necessario specificare:
“in cosa consistette tale pregiudizio estetico e quale ne fu l’entità; se abbia causato solo un’invalidità permanente o anche una invalidità temporanea; in che termini percentuali potesse stimarsi l’invalidità da esso provocata; attraverso quali criteri è pervenuta alla determinazione del suddetto importo“.
In sintesi, la Cassazione ha confermato – in linea di principio – i presupposti necessari per affermare la responsabilità del ristoratore in caso di violazione dell’incolumità dei clienti, rinviando tuttavia l’esame del merito alla Corte d’Appello di Roma per una più approfondita valutazione dei profili della colpa e del danno.
Clicca qui per scaricare l’Ordinanza di Cassazione, sez. III, 28/05/2020, n. 9997