Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024
Responsabilità del datore di lavoro per violazione del preliminare di assunzione
In caso di inadempimento di promessa di assunzione, accettata, di stipulare un contratto definitivo di lavoro a tempo determinato, sussiste la responsabilità del promittente-datore di lavoro per inadempimento, con conseguente diritto del promissario-lavoratore al risarcimento del danno subito, parametrato alle retribuzioni perse.
Se il destinatario della promessa di assunzione non si avvale della facoltà di richiedere, previa offerta della propria prestazione, la tutela prevista dall’art. 2932 c.c. per l’inadempimento del preliminare, il danno parametrato alle retribuzioni perse deve essere ridotto in via equitativa della metà, risultando altrimenti ingiusto che il contraente incolpevole possa ottenere dall’altrui inadempimento al preliminare lo stesso danno sia se offre la propria prestazione sia se non la offre senza fornire alcuna giustificazione della omessa offerta.
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- C. CHIARINI, Nota a Tribunale di Ascoli Piceno, 12 aprile 2002, nelle Corti Marchigiane, 2003, 1, 70