Atto di precetto funzione, contenuto ed opposizione

Atto di precetto: funzione, contenuto ed opposizione

Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024

Il precetto quale atto necessario antecedente l’esecuzione forzata

L’atto di precetto consiste nell’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante da un titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci (10) giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si darà corso all’esecuzione forzata. Il precetto è un atto prodromico all’esecuzione stessa e ciò significa che, in sua mancanza, non è possibile ottenere la realizzazione coattiva dell’ordine contenuto in una sentenza o in un altro provvedimento di condanna (ad esempio, se si tratta del pagamento di una somma di denaro, senza il precetto non è possibile pignorare i beni del debitore e soddisfare, così, il diritto del creditore).

Chi riceve la notifica di un atto di precetto può decidere di eseguire spontaneamente la prestazione richiesta, oppure può contestare l’intimazione, proponendo opposizione al precetto. Beninteso: può anche disinteressarsi totalmente della questione, ma dovrà essere consapevole del fatto che il creditore potrà, comunque, procedere con l’esecuzione forzata.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Cos’è l’atto di precetto

Il precetto è l’atto mediante il quale il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci (10) giorni, preavvertendolo che, in difetto, si darà corso all’esecuzione forzata. Ciò è quanto stabilisce il primo comma dell’art. 480 c.p.c., intitolato per l’appunto “Forma del precetto“.

Come si deduce dallo stesso tenore letterale dell’articolo, il precetto è un atto che precede l’esecuzione stessa ed è indispensabile per poterla intraprendere. Infatti, l’Ufficiale Giudiziario che dovrà eseguirla dovrà, previamente, verificare l’esistenza nonché la validità sia del titolo esecutivo che dell’atto di precetto.

§ 2. Il contenuto dell’atto di precetto e la sua notifica

La legge indica con precisione quale sia il contenuto che deve avere l’atto di precetto per essere valido ed efficace. Il menzionato art. 480, comma 2 , c.p.c., infatti, recita testualmente:

Il precetto deve contenere a pena di nullità l‘indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore“.

(Art. 480, comma 2 , c.p.c.)

Tale atto, previamente sottoscritto, deve poi essere portato a conoscenza del debitore mediante la cd. “notifica“, che viene eseguita dall’Ufficiale Giudiziario e che consiste, sostanzialmente, nel consegnare personalmente al medesimo, preferibilmente a mani proprie, una copia dell’atto stesso a norma degli articoli 137 e seguenti c.p.c.

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§ 3. La notifica “speciale” del precetto alla Pubblica Amministrazione

Quando il destinatario del precetto è una Pubblica Amministrazione, l’atto medesimo deve essere notificato direttamente a quest’ultima e non presso l’Avvocatura dello Stato (che ha la funzione di rappresentanza e di domiciliazione legale della P.A. limitatamente alla sola attività giudiziale).

Altra caratteristica particolare della notifica del precetto nei confronti di una Pubblica Amministrazione è che la medesima può essere effettuata solo dopo che siano decorsi centoventi (120) giorni dalla notifica del titolo esecutivo (art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996). Il mancato rispetto di questo termine comporta la nullità dell’atto di precetto, con conseguente possibilità per la Pubblica Amministrazione di presentare opposizione.

Quindi, quando si deve portare ad esecuzione un titolo esecutivo nei confronti della P.A., bisogna seguire questi passaggi:

  1. Si notifica il titolo esecutivo alla Pubblica Amministrazione debitrice (presso la sua sede legale, non presso l’Avvocatura di Stato);
  2. Si deve attendere, a pena di nullità, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni (senza poter notificare l’atto di precetto né tantomeno procedere ad esecuzione forzata);
  3. Se la P.A. resta inadempiente, dopo i 120 giorni si può notificare l’atto di precetto;
  4. Decorsi gli ulteriori 10 giorni indicati nel precetto, si può procedere ad esecuzione forzata.

§ 4. I termini dell’atto di precetto: dilatorio dell’esecuzione e di validità

L’atto di precetto, come sopra specificato, è un atto antecedente e necessario all’esecuzione forzata; tuttavia quest’ultima può essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine indicato nell’atto di precetto stesso e, in ogni caso, non prima che siano decorsi dieci (10) giorni dalla notifica di esso (Art. 482 c.p.c.). Solo in casi particolari, infatti, può essere autorizzata l’esecuzione immediata.

Questo termine dilatorio (cioè che posticipa l’inizio dell’esecuzione) viene riconosciuto dalla legge al debitore al fine di consentirgli di poter adempiere spontaneamente l’obbligo risultante dal titolo esecutivo ed evitare così l’esecuzione forzata e tutte le sue conseguenze.

Il precetto, inoltre, ha una validità di novanta (90) giorni dalla sua notifica e, pertanto, è necessario procedere con l’esecuzione forzata entro tale termine, decorso il quale l’atto di precetto diventa inefficace. Teniamo, comunque, presente che, qualora il creditore non riuscisse ad intraprendere l’esecuzione nel suddetto termine, potrà sempre notificare al debitore un nuovo atto di precetto, perché il titolo esecutivo conserva naturalmente la sua validità ed efficacia.

§ 5. Cosa può fare chi riceve un precetto

Chi riceve la notifica di un atto di precetto può intraprendere diverse strade. In particolare, se ritiene che la domanda del creditore sia giusta (o per meglio dire fondata), può decidere di eseguire la prestazione che gli viene richiesta, magari contattando preventivamente il creditore per provare a raggiungere con il medesimo un accordo stragiudiziale che permetta di rinegoziare termini e/o condizioni di pagamento. In tal modo, eviterà l’esecuzione forzata e tutto ciò che la medesima comporta.

Nel caso in cui, invece, ritenga che la richiesta del creditore sia irregolare e/o infondata, chia ha ricevuto un precetto deve proporre opposizione al medesimo, al fine di far valere le sue ragioni. Infatti, se non facesse nulla, decorso il termine dilatorio di cui al precetto (10 giorni, come detto), il creditore potrebbe intraprendere nei suoi confronti l’esecuzione forzata, sottoponendo a pignoramento i suoi beni e/o crediti sino al soddisfacimento del proprio diritto.

§ 6. Opposizione all’atto di precetto

Come anticipato, se il destinatario di un atto di precetto ritiene che vi siano irregolarità formali oppure che la prestazione richiesta non sia dovuta, prima che sia iniziata l’esecuzione, può proporre opposizione al medesimo mediante un’apposita azione denominata, appunto, opposizione a precetto. Tale azione va proposta, davanti al Giudice competente, con atto di citazione che, nel primo caso (irregolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, art. 617 c.p.c.), deve essere notificato alla controparte entro venti (20) giorni dalla data in cui si è ricevuta la notifica del precetto; invece, nel secondo caso (inesistenza del debito e ogni altra questione attinente alla sostanza del precetto o del titolo, art. 615 c.p.c.), non vi sono termini perentori da rispettare.

Qualora, invece, l’esecuzione sia già iniziata, l’opposizione va proposta avanti il Giudice dell’Esecuzione mediante ricorso che, nel caso di irregolarità formali (del titolo, del precetto o della loro notifica), deve essere effettuata entro venti (20) giorni dal primo atto di esecuzione (art. 617, comma 2, c.p.c.); mentre, se riguarda l’inesistenza del debito e ogni altra questione attinente alla sostanza del precetto o del titolo esecutivo, deve essere intrapresa prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati (art. 615, comma 2, c.p.c.).

Da quanto sopra detto appare, quindi, chiaro il ruolo fondamentale che riveste l’atto di precetto nell’esecuzione forzata, nonché l’importanza dell’opposizione per evitarla, nei limiti in cui questo sia possibile.