Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Prescrizione di cambiale o assegno: può “eccepirla” l’Ufficiale Giudiziario quando notifica il precetto?
Com’è noto, il creditore che sia in possesso di un assegno o una cambiale rilasciati dal debitore può procedere subito alla notifica del precetto, poiché questi titoli di credito sono validi ed efficaci anche come “titoli esecutivi“. L’ordinamento prevede, tuttavia, stringenti termini per l’esercizio dell’azione cambiaria e di quella cartolare, perciò può capitare che il titolo pervenga nelle mani del legale incaricato di notificare l’atto di precetto quando ormai dette azioni risultano prescritte.
Ragionando, dunque, a proposito della legittimazione necessaria per sollevare l’eccezione di prescrizione, viene da chiedersi: l’Ufficiale Giudiziario, richiesto di notificare un precetto fondato su cambiale o assegno, può rilevare autonomamente la questione e, se del caso, a rifiutare la notifica?
La risposta è no, assolutamente no. Proviamo a capire perché.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Assegno e cambiale come titoli di credito e “titoli esecutivi”
- § 2. Prescrizione dell’azione cartolare (per gli assegni) e dell’azione cambiaria (per le cambiali)
- § 3. Soggetti legittimati ad eccepire la prescrizione
- § 4. Giurisprudenza in tema di impossibilità, per l’Ufficiale Giudiziario, di rilevare la prescrizione dell’assegno o della cambiale in sede di notifica del precetto
§ 1. Assegno e cambiale come titoli di credito e “titoli esecutivi”
Gli assegni, bancari o postali, e le cambiali, tratta o pagherò, rientrano nella categoria generale dei titoli di credito e provano l’esistenza del diritto di esigere la somma di denaro sui medesimi indicata. Non solo: essi rappresentano dei veri e propri titoli esecutivi su cui il creditore può fondare l’esecuzione in caso di mancato pagamento (azione cambiaria e cartolare), purché – ovviamente – i medesimi presentino tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere qualificati come tali.
Il creditore, infatti, qualora alla scadenza non ottenga il pagamento della somma indicata sul titolo, potrà notificare al debitore un atto di precetto (atto prodromico all’esecuzione forzata) fondato sul titolo stesso al fine di potere, successivamente, intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del debitore volta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto.
§ 2. Prescrizione dell’azione cartolare (per gli assegni) e dell’azione cambiaria (per le cambiali)
L’azione cartolare (per l’assegno) e quella cambiaria (per la cambiale), tuttavia, devono essere azionate entro determinati limiti temporali stabiliti dalla legge, oltre i quali il titolo perde la sua qualifica di titolo esecutivo, potendone restare l’efficacia come semplice promessa di pagamento.
Si tratta dell’istituto della prescrizione, in forza del quale si verifica l’estinzione di un diritto per mancato esercizio del medesimo da parte del titolare entro il termine determinato dalla legge.
- Per quanto concerne l’assegno, bancario o postale, il termine di prescrizione dell’azione cartolare è fissato dalla legge in sei (6) mesi dalla data di emissione (art. 75 r.d. 21/12/1933, n. 1736).
- Per la cambiale, l’azione cambiaria presenta dei tempi di prescrizione diversi a seconda dei soggetti contro i quali si agisce (art. 94 r.d. 05/12/1933, n. 1669). Il portatore del titolo, infatti, può intraprendere:
- l’azione diretta contro gli obbligati principali, ovverosia il trattario/accettante (nel caso di tratte) o l’emittente (nel caso di pagherò) e contro i loro eventuali avallanti ed in tal caso l’azione si prescrive in tre (3) anni dalla data di scadenza della cambiale;
- l’azione di regresso contro gli altri obbligati (traente, giranti, accettante per intervento e loro avvallanti). In tal caso è, però, necessaria la previa levata del protesto della cambiale e l’azione si prescrive in un (1) anno dalla data di protesto o da quella della scadenza del titolo se vi è la clausola “senza spese”.
- Infine, le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle dei giranti contro il traente si prescrivono in sei (6) mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.
§ 3. Soggetti legittimati ad eccepire la prescrizione
La prescrizione di un diritto deve essere eccepita dalla parte interessata. Infatti, non può essere rilevata d’ufficio neppure dal Giudice (art. 2938 c.c.).
Per applicazione analogica, ne deriva che l’Ufficiale Giudiziario non potrà sollevare questioni di merito sulla prescrizione, né in sede di notifica dell’atto di precetto su titoli (ove deve attestare la conformità della trascrizione dei titoli con i rispettivi originali), né tanto meno in sede di pignoramento.
L’unico soggetto legittimato ad eccepire la prescrizione della portata esecutiva del titolo è, quindi, il soggetto cui viene richiesto il pagamento, cioè a dire il debitore, al quale la legge riserva appositi strumenti giuridici per farla valere (opposizione al precetto e all’esecuzione).
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§ 4. Giurisprudenza in tema di impossibilità, per l’Ufficiale Giudiziario, di rilevare la prescrizione dell’assegno o della cambiale in sede di notifica del precetto
A conferma di quanto sopra esposto, la pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, 24/09/1993 (in Cass. pen., 1995, pag. 1526; Mass. pen. cass., 1994, fasc. 5, pag. 8), ha ritenuto colpevole del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) l’ufficiale giudiziario che si era rifiutato di notificare un precetto fondato su titoli e di certificare nell’atto stesso la conformità della trascrizione dei titoli agli originali, per intervenuta prescrizione dell’azione cartolare.
Si riporta, di seguito, la relativa massima ufficiale:
“L’ufficiale giudiziario, allorché si tratti di titoli per i quali non è prevista la spedizione in forma esecutiva (artt. 475 e 479 c.p.c.), ma la loro trascrizione integrale nell’atto di precetto prima della notificazione (art. 480 c.p.c.), ha l’obbligo di provvedere unicamente alla certificazione della conformità della trascrizione ai titoli originali (art. 480 comma 2 c.p.c.): nel senso, cioè, che non gli è consentito, nel contesto di tale attività, di svolgere alcun sindacato in materia di prescrizione e di esecutività del titolo. E ciò non solo perché la prescrizione va eccepita dalla parte, la quale vi può anche rinunciare e perché anche la prescrizione dell’azione cautelare è suscettiva di atti interruttivi (artt. 95 legge cambiaria, 76 legge ass.) che potrebbero non essere noti alle parti interessate, ma principalmente perché sia contro il precetto sia contro i successivi atti espropriativi, la legge processuale riserva ad una apposita sede ed all’iniziativa del debitore (regime delle opposizioni) la risoluzione di tutte le questioni che potrebbero riguardare tanto la sussistenza del diritto all’esecuzione (artt. 615 c.p.c.) quando la regolarità formale del titolo esecutivo. Commette, di conseguenza, il delitto previsto dall’art. 328 comma 1 c.p., nel testo anteriore alla modifica intervenuta a seguito della legge n. 86 del 1990, l’ufficiale giudiziario che rifiuti di notificare un precetto di pagamento e di certificare nell’atto di precetto la conformità della trascrizione degli assegni bancari ai titoli originari, per essersi verificata la prescrizione dell’azione cautelare“.