Perdita di chance

Perdita di chance: quando il danno è nella mancata opportunità

La perdita di chance è il danno derivante dalla definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato favorevole. Etimologicamente, il termine chance deriva dall’espressione latina “cadentia” e indica una probabilità di riuscita con consistenza concreta.

Nel nostro ordinamento, questo concetto si è progressivamente affermato come forma di danno risarcibile, benché inizialmente elaborato dalla dottrina francese per casi in cui il danno consisteva nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio, come la vincita di un concorso o un’opportunità commerciale.

La tutela risarcitoria si estende così non solo alla lesione di beni materiali tangibili, ma anche a situazioni giuridiche soggettive con potenzialità di produrre un risultato vantaggioso. È importante sottolineare che la perdita di occasione favorevole si può applicare in diversi ambiti:

  • Aquiliano: violazione del principio del neminem laedere o dell’alterum non laedere 
  • Contrattuale: inadempimento di un’obbligazione
  • Precontrattuale: violazione di un corretto comportamento in fase di trattative.

Questa versatilità applicativa rende l’istituto particolarmente rilevante in diversi contesti giuridici: dalla responsabilità medica agli errori professionali, dalle procedure concorsuali agli appalti pubblici.

§ 1. Cos’è la perdita di chance nel diritto Italiano

La perdita di chance costituisce un danno risarcibile che si verifica nel caso di definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici o risultati favorevoli. Non si tratta di una mera aspettativa di fatto, ma di un’entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione.

Questo istituto giuridico rappresenta una delle più interessanti evoluzioni della responsabilità civile italiana, ponendosi come punto di incontro tra tutela risarcitoria tradizionale e protezione di situazioni caratterizzate da incertezza nell’esito finale.

§ 1.1 Origine ed evoluzione del concetto

Etimologicamente, il termine chance deriva dall’espressione latina “cadentia“, che simboleggia l’aleatorietà connessa alla caduta dei dadi. Si tratta dunque di una situazione orientata verso il conseguimento di un vantaggio e caratterizzata da una probabilità di successo non priva di consistenza.

Questo concetto giuridico è stato inizialmente elaborato dalla dottrina francese e applicato dalle Corti d’oltralpe per tutelare la perdita di possibilità come la vincita di un concorso, un’opportunità commerciale o la possibilità di sopravvivenza.

Nel sistema italiano, la risarcibilità della perdita di chance si è affermata solo in tempi relativamente recenti. L’evoluzione interpretativa dell’art. 2043 c.c. ha progressivamente condotto a ritenere risarcibili anche le lesioni a situazioni giuridiche diverse dai diritti soggettivi assoluti.

La giurisprudenza, attraverso una lunga evoluzione dottrinale e applicativa, ha gradualmente riconosciuto la rilevanza giuridica della chance come bene meritevole di tutela risarcitoria, superando le iniziali resistenze legate alla sua natura aleatoria.

§ 1.2 La differenza tra perdita di chance e aspettativa di diritto

Fondamentale è comprendere la distinzione tra perdita di chance e aspettativa di diritto: due concetti giuridici spesso confusi, ma profondamente diversi.

La chance può essere considerata come una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto, mentre l’aspettativa rappresenta una situazione giuridica interinale protesa all’evoluzione in diritto soggettivo pieno.

Le principali differenze possono essere così sintetizzate:

  • La chance costituisce una situazione giuridica autonoma, già presente nel patrimonio del soggetto
  • L’aspettativa rappresenta una fase intermedia di una fattispecie a formazione progressiva
  • La chance è tutelabile di per sé, come entità patrimoniale a sé stante
  • L’aspettativa è proiettata verso l’acquisizione di un diritto specifico e predeterminato

Questa distinzione ha importanti implicazioni pratiche nel campo risarcitorio: mentre la lesione di un’aspettativa è risarcibile solo quando la fattispecie si è già parzialmente realizzata, la lesione della chance è risarcibile in quanto compromette una possibilità concreta, anche se il risultato finale non è ancora certo.

La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto alla chance una propria autonomia concettuale e giuridica, superando la sua iniziale qualificazione come mera aspettativa di fatto.

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§ 2. Natura giuridica del danno da perdita di chance

La classificazione giuridica del danno da perdita di chance rappresenta una delle questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza. La sua collocazione all’interno delle categorie tradizionali di danno emergente e lucro cessante non è univoca, e ha dato origine a diverse teorie interpretative che ne influenzano profondamente i presupposti risarcitori.

Tradizionalmente, si distinguono due principali orientamenti teorici, la teoria ontologica e la teoria eziologica, a cui si affianca una tesi intermedia elaborata dalla giurisprudenza più recente per superare le criticità di entrambe le posizioni.

§ 2.1 Teoria ontologica: il danno emergente

La teoria ontologica concepisce la chance come un bene giuridico autonomo, già presente nel patrimonio del danneggiato al momento dell’evento lesivo. Secondo questa prospettiva, la chance non è un’entità meramente ipotetica o eventuale, ma una posta attiva patrimoniale concreta e attuale.

I punti cardine di questa teoria sono:

  • La chance rappresenta la possibilità di conseguire un risultato favorevole, non la certezza di ottenerlo
  • La sua lesione configura un danno emergente, una perdita patrimoniale immediata
  • Il danno è attuale e certo, non futuro ed eventuale
  • La perdita è risarcibile in sé, indipendentemente dalla probabilità di realizzazione del risultato finale

I sostenitori di questa tesi sottolineano che la possibilità di conseguimento del risultato, anche se inferiore al 50%, costituisce l’oggetto stesso della lesione, mentre il nesso di causalità deve intercorrere tra la condotta illecita e la perdita della chance secondo una percentuale prossima alla certezza.

§ 2.2 Teoria eziologica: il lucro cessante

La teoria eziologica, invece, ricostruisce la chance come perdita del risultato finale stesso. In questa visione, il danno non è rappresentato dalla lesione di un’entità patrimoniale preesistente, ma dalla perdita della possibilità di conseguire un vantaggio futuro.

Le caratteristiche principali di questa teoria sono:

  • La chance rileva come tecnica di accertamento del nesso causale
  • È necessario un nesso eziologico probabilisticamente rilevante, quindi superiore al 50%, tra condotta e mancato risultato
  • Il danno è qualificabile come lucro cessante, un mancato guadagno futuro
  • La risarcibilità è limitata alle sole chance con alta probabilità di successo

I critici di questa impostazione evidenziano come essa rischi di sovrapporre impropriamente il concetto di nesso di causalità con quello di evento di danno, rendendo molto più difficile il riconoscimento del risarcimento nei casi di chance con probabilità di successo inferiori al 50%.

§ 2.3 La tesi intermedia e la posizione attuale della giurisprudenza

Per superare i limiti di entrambe le teorie, la giurisprudenza più recente ha elaborato una tesi intermedia che cerca di contemperare le diverse posizioni.

Questo orientamento, patrocinato da un innovativo indirizzo della Corte di Cassazione (es. sentenze n. 5641/2018 e n. 28993/2019), si caratterizza per:

  • La qualificazione dell’occasione perduta come evento di danno autonomo rispetto alla perdita del diritto al risultato finale
  • La necessità che la chance presenti un’apprezzabile e non irrilevante probabilità di successo
  • Il rifiuto tanto della teoria ontologica pura (rischio di ammettere un danno in re ipsa) quanto della teoria eziologica (rischio di confondere nesso causale ed evento)
  • La valutazione caso per caso della consistenza della chance e della sua conseguente risarcibilità

La recente ordinanza n. 18568/2024 della Cassazione ha ulteriormente consolidato questo approccio, specificando che il danno da perdita di chance “è configurabile in presenza di una condotta che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche” e che, trattandosi di un danno-evento, “deve essere legato alla condotta da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio del ‘più probabile che non“.

Questa posizione intermedia rappresenta oggi l’orientamento prevalente della giurisprudenza, offrendo un bilanciamento tra le esigenze di tutela delle possibilità perse e il rispetto dei principi generali della responsabilità civile.

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§ 3. I principi stabiliti dalla Cassazione

L’evoluzione del concetto di perdita di chance è stata guidata principalmente dalla giurisprudenza di legittimità, che attraverso numerose pronunce ha progressivamente definito e affinato i contorni di questo istituto giuridico.

La Corte di Cassazione ha svolto un ruolo fondamentale nell’elaborazione dei principi applicativi, bilanciando la necessità di tutelare situazioni giuridiche incerte con l’esigenza di evitare un’eccessiva dilatazione dell’area del danno risarcibile.

§ 3.1 La recente ordinanza n. 18568/2024

L’ordinanza n. 18568 dell’8 luglio 2024 rappresenta uno dei più recenti e significativi interventi della Cassazione in materia di perdita di chance, offrendo un’importante ricognizione dei principi consolidati e contribuendo a chiarire alcuni aspetti critici di questo istituto.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha esaminato la situazione di una lavoratrice che, a causa di un provvedimento di sospensione dalle liste di mobilità (poi rivelatosi illegittimo), aveva perso la possibilità di partecipare a un progetto funzionale alla successiva stabilizzazione, opportunità invece concessa ad altri colleghi.

L’ordinanza ha ribadito alcuni principi fondamentali:

  • Il danno da perdita di chance è ontologicamente diverso dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato
  • La chance rappresenta una situazione giuridica a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione
  • La perdita configura un danno concreto ed attuale, non meramente ipotetico
  • Il nesso causale tra condotta e perdita della chance va valutato secondo il criterio del “più probabile che non”

Di particolare rilievo è il principio di quantificazione del danno affermato dalla Corte: “il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all’apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.”

La Cassazione ha infatti cassato la sentenza impugnata evidenziando come la Corte d’appello avesse erroneamente risarcito il danno da mancata stabilizzazione, come se fosse stata accertata la certezza del diritto alla stabilizzazione, e non il danno da perdita della chance di partecipare alla procedura di stabilizzazione.

§ 3.2 Altre sentenze fondamentali

Oltre alla recente ordinanza, altre pronunce della Suprema Corte hanno contribuito a delineare il quadro giuridico relativo alla perdita di chance.

La sentenza n. 5641 del 9 marzo 2018 ha segnato una svolta importante, proponendo una tesi intermedia tra la teoria ontologica e quella eziologica. In questa pronuncia, la Cassazione ha stigmatizzato sia il rischio di introdurre un’inammissibile figura di danno in re ipsa (teoria ontologica pura), sia quello di sovrapporre impropriamente nesso di causalità ed evento di danno (teoria eziologica).

La sentenza n. 28993 dell’11 novembre 2019 ha ulteriormente sviluppato questa linea interpretativa, precisando che la chance perduta deve presentarsi come un’apprezzabile e non irrilevante probabilità di successo, e dunque non prossima allo zero, per essere meritevole di tutela risarcitoria.

Altri principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità includono:

  • La necessità che la chance sia statisticamente apprezzabile secondo l‘id quod plerumque accidit, superando la semplice possibilità teorica
  • L’onere probatorio in capo al danneggiato, che deve dimostrare l’esistenza della chance e il nesso causale con la condotta lesiva
  • La distinzione tra “chance pretensiva”, relativa al conseguimento di un’utilità, e “chance impeditiva”, relativa all’evitamento di un pregiudizio
  • La possibilità di risarcire anche chance con probabilità di successo inferiori al 50%, purché apprezzabili e non trascurabili

Merita menzione anche la sentenza n. 10840 dell’11 maggio 2007, che ha chiarito la differenza tra danno biologico e danno da perdita di chance lavorative, stabilendo la necessità di mantenere distinte queste due voci di danno.

Queste pronunce, nel loro insieme, hanno delineato un quadro giurisprudenziale coerente che, pur con alcune oscillazioni, ha contribuito significativamente alla sistematizzazione dell’istituto della perdita di chance nel nostro ordinamento.

§ 4. Requisiti per il risarcimento della perdita di chance

Per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è necessario rispettare una serie di requisiti sostanziali e processuali piuttosto rigorosi.

Non basta lamentare la generica perdita di una possibilità: il danneggiato deve dimostrare l’esistenza di precisi presupposti che rendono la chance meritevole di tutela e risarcimento nell’ordinamento italiano.

§ 4.1 Onere probatorio e dimostrazione del nesso causale

L’onere probatorio in materia di perdita di chance grava sul soggetto che lamenta il danno e presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altre fattispecie risarcitorie.

Il danneggiato deve dimostrare:

  • L’esistenza di una chance concreta nel proprio patrimonio giuridico
  • La condotta lesiva (illecito o inadempimento) della controparte
  • Il nesso di causalità tra la condotta e la perdita della possibilità
  • La sussistenza del danno derivante dalla perdita dell’opportunità

Per quanto riguarda specificatamente il nesso causale, questo deve essere valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, come ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 18568/2024. Tale criterio rappresenta lo standard probatorio tipico della responsabilità civile e richiede che vi sia una probabilità preponderante (benché non necessariamente superiore al 50%) che la condotta illecita abbia causato la perdita della chance.

È importante sottolineare che, come affermato dalla giurisprudenza, l’onere probatorio può essere assolto anche tramite presunzioni o in base a un calcolo probabilistico. La Cassazione ha infatti precisato che il danneggiato “ha l’onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass. 31170/2023).

In ambito lavoristico, ad esempio, il lavoratore che lamenta la perdita di chance di promozione deve fornire elementi che dimostrino, pur se solo in via presuntiva, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire la promozione, tenendo conto dei criteri selettivi applicabili e degli altri candidati in competizione.

§ 4.2 La concretezza e l’attualità della chance perduta

Non ogni possibilità perduta è risarcibile come perdita di chance. L’ordinamento richiede che la chance presenti caratteristiche di concretezza e attualità che la rendano giuridicamente rilevante.

La giurisprudenza ha elaborato i seguenti requisiti:

  • La chance deve essere seria e apprezzabile, non una mera possibilità teorica o simbolica
  • Deve sussistere una ragionevole probabilità di conseguire il risultato sperato
  • La possibilità deve essere valutabile economicamente in termini oggettivi
  • La chance deve essere attuale al momento del fatto lesivo e non meramente futura o ipotetica

Come sottolineato dalla Cassazione, in tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, “la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale” (Cass. 2892/2024).

Non è necessario che la probabilità di successo sia superiore al 50%, altrimenti si configurerebbe un danno da mancato risultato e non da perdita di chance, ma è richiesto che essa sia statisticamente apprezzabile e non trascurabile. La giurisprudenza ha talvolta indicato che la possibilità deve essere “non meramente simbolica” o “non prossima allo zero”.

§ 5. Quali sono i danni risarcibili per perdita di chance?

La perdita di chance può generare diverse tipologie di pregiudizi risarcibili, che variano in base alla natura della possibilità perduta e alle conseguenze che tale perdita ha prodotto nella sfera giuridica del danneggiato.

La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto la risarcibilità di tre principali categorie di danni.

§ 5.1 Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale rappresenta la tipologia classica e originaria di pregiudizio risarcibile nell’ambito della perdita di chance. Esso comprende:

  • La perdita di opportunità economiche: come la mancata possibilità di ottenere un impiego, una promozione o un avanzamento di carriera
  • La perdita di chance contrattuali: come l’impossibilità di concludere un affare vantaggioso o di partecipare a una gara d’appalto
  • Le possibilità di guadagno non realizzate: come l’impedimento a partecipare a competizioni che avrebbero potuto generare premi o riconoscimenti economici

In questi casi, il risarcimento viene parametrato al valore economico dell’opportunità perduta, ponderato in base alla probabilità di successo che caratterizzava la chance.

§ 5.2 Danno non patrimoniale

La risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita di chance rappresenta un’importante evoluzione giurisprudenziale, culminata nella sentenza della Cassazione civile, Sez. III, 04/03/2004, n. 4400. Con questa pronuncia, la Corte ha stabilito che “il danno derivato dall’errata o intempestiva diagnosi medica può essere determinato anche in termini di perdita di chance di sopravvivenza o guarigione“.

Questa categoria comprende:

  • La perdita di possibilità di guarigione o sopravvivenza: quando un errore medico riduce le probabilità di recupero o di sopravvivenza del paziente
  • La compromissione della qualità della vita: quando viene persa la possibilità di vivere senza sofferenze o limitazioni evitabili
  • La perdita di possibilità di realizzazione personale: quando viene compromessa la capacità di sviluppare le proprie potenzialità umane e sociali

Il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale ha ampliato notevolmente la tutela giuridica della persona, estendendo la protezione anche a valori non economici ma fondamentali per la dignità umana.

§ 5.3 Danno morale

Il danno morale da perdita di chance, pur essendo tecnicamente una componente del danno non patrimoniale, merita una considerazione separata per le sue peculiarità. Esso attiene specificamente:

  • Al turbamento dello stato d’animo: l’angoscia, la sofferenza e il patema derivanti dalla consapevolezza dell’opportunità perduta
  • Al pregiudizio alla serenità psicologica: lo stress emotivo e l’alterazione dell’equilibrio psichico causati dalla privazione della chance
  • All’offesa all’integrità morale: la lesione di valori personali connessi alla possibilità perduta

Questo tipo di danno assume particolare rilevanza quando la chance perduta aveva un significato affettivo o morale specifico per il danneggiato, come nel caso della perdita della possibilità di godere di un particolare momento di vita o di condividere esperienze significative con i propri cari.

La giurisprudenza più recente tende a considerare unitariamente le diverse componenti del danno non patrimoniale, pur mantenendo la necessità di una valutazione personalizzata che tenga conto di tutte le sfaccettature del pregiudizio subito dalla vittima della perdita di chance.

Tutto ciò che esiste nell’universo è frutto del caso e della necessità.

Democrito

§ 6. Ambiti di applicazione della perdita di chances

Il danno da perdita di chance trova applicazione in diversi settori del diritto, ma riveste particolare importanza nell’ambito della responsabilità medica, dove rappresenta uno strumento essenziale per tutelare i pazienti vittime di errori sanitari.

§ 6.1 Responsabilità medica e perdita di chance di sopravvivenza

Nel campo della responsabilità medica, la perdita di chance rappresenta uno strumento fondamentale per garantire tutela al paziente quando l’errore sanitario ha ridotto le possibilità di guarigione o sopravvivenza.

Questa configurazione giuridica risulta particolarmente rilevante nei casi in cui:

  • Un ritardo diagnostico riduce le possibilità di cura efficace di una patologia
  • Un errore terapeutico diminuisce le chances di guarigione
  • Un’omissione di intervento tempestivo compromette le possibilità di sopravvivenza
  • Una terapia inadeguata peggiora il quadro clinico riducendo le prospettive di miglioramento

In questi contesti, la giurisprudenza ha sviluppato due diverse configurazioni:

È fondamentale, però, distinguere correttamente quando applicare la teoria della perdita di chance. Come chiarito dalla recente sentenza della Cassazione n. 25466 del 23/09/2024:

“[…] l’evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all’equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l’intero danno effettivamente verificatosi.

Questa pronuncia chiarisce un principio fondamentale: quando è dimostrato il nesso causale diretto tra la condotta sanitaria e il danno finale, non si deve ricorrere alla teoria della perdita di chance, ma liquidare l’intero danno. La perdita di chance entra in gioco solo quando non vi è certezza sul fatto che, in assenza dell’errore, il danno finale sarebbe stato evitato.

La perdita di chance in ambito sanitario può riguardare:

  • La possibilità di sopravvivenza
  • La probabilità di guarigione completa
  • L’opportunità di un decorso meno invalidante
  • Le prospettive di una migliore qualità della vita

Particolarmente significativo è il caso della chance di sopravvivenza: quando un paziente perde la possibilità di ottenere una cura salvavita a causa di un errore diagnostico, può essere risarcito per questa perdita anche se non si ha la certezza assoluta che la diagnosi tempestiva avrebbe garantito la guarigione.

§ 6.2 Errori professionali e perdita di opportunità

La responsabilità professionale costituisce un altro ambito di applicazione della teoria della perdita di chance, in particolare per avvocati, commercialisti e altri professionisti.

La giurisprudenza ha riconosciuto questo tipo di danno nei casi in cui l’errore professionale ha privato il cliente della possibilità di ottenere un vantaggio giuridico o economico, come il mancato esercizio di un’azione nei termini o l’omissione di informazioni rilevanti per scelte patrimoniali.

§ 6.3 Perdita di chance in ambito lavorativo e concorsuale

In campo lavoristico e concorsuale, la perdita di chance può configurarsi in caso di:

  • Illegittima esclusione da procedure selettive
  • Mancata valutazione per progressioni di carriera
  • Demansionamento con conseguente perdita di opportunità professionali

In questi casi, il danno non è rappresentato dalla certezza della promozione o selezione mancata, ma dalla concreta possibilità perduta di concorrere per un miglioramento della propria posizione lavorativa.

§ 6.4 Altre fattispecie rilevanti

La perdita di chance trova applicazione anche in altri contesti:

  • Negli appalti pubblici, per l’illegittima esclusione da gare
  • Nelle trattative precontrattuali, quando comportamenti contrari a buona fede impediscono la conclusione di accordi vantaggiosi
  • Nel diritto commerciale, per la perdita di opportunità di business

La versatilità di questo istituto lo rende un importante strumento di tutela in tutte quelle situazioni in cui, pur in presenza di incertezza sul risultato finale, la perdita di un’opportunità concreta merita comunque protezione giuridica.

§ 7. Criteri di liquidazione del danno da perdita di chance

La liquidazione del danno da perdita di chance presenta peculiarità che la distinguono dagli ordinari criteri risarcitori.

Non trattandosi di un danno certo nel suo ammontare, ma di un pregiudizio legato alla perdita di una probabilità di successo, il giudice deve ricorrere a parametri specifici per quantificare il risarcimento in modo equo e proporzionato alla chance effettivamente perduta.

§ 7.1 Il coefficiente di riduzione

Il principale criterio utilizzato per la liquidazione del danno da perdita di chance è il cosiddetto coefficiente di riduzione. Questo metodo prevede che:

Si applichi questa percentuale come coefficiente di riduzione al valore del bene finale

Si identifichi innanzitutto il valore del bene finale cui il danneggiato aspirava (ad esempio, il guadagno che avrebbe ottenuto vincendo un concorso)

Si valuti la probabilità percentuale che il danneggiato aveva di conseguire quel risultato

§ 7.2 Valutazione equitativa del danno

Quando l’applicazione rigorosa del coefficiente di riduzione risulta difficoltosa per la peculiarità del caso concreto, i giudici possono ricorrere alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.

La valutazione equitativa:

  • Non è una mera approssimazione arbitraria, ma richiede una congrua ed adeguata motivazione
  • Presuppone che sia stata preventivamente accertata l’esistenza del danno. Non può quindi sopperire alla mancata prova del danno
  • Deve tenere conto del grado di probabilità di realizzazione del risultato sperato
  • Richiede un’analisi attenta delle circostanze concrete del caso specifico

È importante sottolineare che la recente ordinanza n. 18568/2024 della Cassazione ha evidenziato un errore comune nella prassi giudiziaria: liquidare il danno come se vi fosse certezza del risultato finale, anziché parametrarlo alla probabilità della chance. La Corte ha infatti specificato che “il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all’apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.”

Qualunque sia il criterio utilizzato, il risarcimento deve sempre essere proporzionato alla probabilità di successo che caratterizzava la chance perduta. Un’errata quantificazione che prescinde da tale probabilità snatura l’istituto, trasformando impropriamente il risarcimento del danno da perdita di chance in un risarcimento per mancato conseguimento del risultato finale.

§ 8. Come tutelarsi in caso di perdita di chance

La tutela del diritto al risarcimento per perdita di chance richiede un approccio metodico e documentato. La complessità di questi casi, che spesso coinvolgono valutazioni tecniche specialistiche, rende fondamentale una preparazione accurata della domanda risarcitoria.

§ 8.1 Documentazione necessaria

Per fondare adeguatamente una richiesta di risarcimento per perdita di chance, è essenziale raccogliere:

  • Documentazione comprovante la situazione iniziale: elementi che dimostrino l’esistenza della chance nel patrimonio del danneggiato prima dell’evento lesivo
  • Prova della condotta lesiva: documenti, testimonianze o altri elementi che attestino il comportamento illecito o l’inadempimento della controparte
  • Evidenze sulla concretezza della chance: materiale che dimostri che non si trattava di una mera possibilità teorica ma di un’opportunità seria e apprezzabile
  • Elementi di valutazione probabilistica: dati statistici, precedenti analoghi o altre informazioni che consentano di quantificare la probabilità di realizzazione del risultato sperato
  • Quantificazione del danno: documenti che permettano di determinare il valore del risultato finale cui si aspirava, necessario per l’applicazione del coefficiente di riduzione

L’onere probatorio può essere assolto anche tramite presunzioni, purché basate su elementi concreti. È quindi importante raccogliere anche indizi e circostanze che, pur non costituendo prova diretta, possano contribuire a un quadro probatorio coerente.

§ 8.2 Strategie processuali efficaci

Per massimizzare le possibilità di successo in un’azione risarcitoria per perdita di chance, è consigliabile:

  • Formulare correttamente la domanda: distinguere chiaramente se si chiede il risarcimento per perdita di chance o per mancato raggiungimento del risultato finale, essendo queste domande ontologicamente diverse
  • Richiedere una consulenza tecnica d’ufficio: in molti casi, la valutazione della consistenza della chance richiede competenze specialistiche che il giudice può acquisire tramite CTU
  • Presentare una consulenza tecnica di parte: anticipare le valutazioni tecniche con un proprio esperto può rivelarsi determinante
  • Focalizzarsi sulla dimostrazione del nesso causale: evidenziare il collegamento tra la condotta lesiva e la perdita della chance, applicando il criterio del “più probabile che non”
  • Proporre criteri di liquidazione: suggerire al giudice parametri oggettivi per la quantificazione del danno, in particolare per l’individuazione del coefficiente di riduzione

È fondamentale, inoltre, sottolineare la distinzione tra la perdita di chance e il danno futuro: mentre quest’ultimo richiede una “ragionevole certezza” del pregiudizio che si verificherà, la perdita di chance costituisce un danno attuale, consistente nella privazione di una possibilità già presente nel patrimonio del danneggiato.

Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un’occasione perduta.

Jim Rohn