Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Doveri Genitoriali & Maltrattamento dei Figli
Approfondiamo in questo articolo i dettagli del processo penale relativo a una complessa vicenda di crisi familiare, delineando le ragioni che hanno consentito all’Avv. Giovanni Chiarini di ottenere l’assoluzione in primo grado per uno dei reati contestati a carico dell’imputato, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia, di cui all’art. 572 c.p. (“Maltrattamenti contro familiari e conviventi“), a mente del quale:
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato“.
Il processo, iniziato con la querela presentata dall’ormai ex moglie dell’imputato, è ancora in corso perché l’Avv. Chiarini ha proposto impugnazione chiedendo l’assoluzione anche per il secondo capo di imputazione (per atti persecutori nei confronti della donna).
§ 1. La storia familiare e la querela della moglie
Il processo ha avuto origine da una situazione familiare già da tempo in crisi: i coniugi, che avevano due figlie, si erano separati da qualche anno e avevano recentemente ottenuto il divorzio. La separazione che aveva portato al divorzio era iniziata perché la donna non tollerava più i comportamenti, a suo dire ossessivi, del marito.
Le ragioni che avrebbero condotto alla separazione della coppia sarebbero state, appunto, le costanti intromissioni ed ingerenze del marito nella vita della moglie, ciò che li avrebbe portati a litigi continui e quindi poi a scegliere di allontanarsi per vie legali.
Il padre di famiglia però ha avuto sempre la convinzione che il matrimonio fosse finito soprattutto perché la moglie lo tradiva con un altro uomo. La donna si era infatti successivamente legata a un nuovo compagno, con il quale si è poi risposata. La situazione conflittuale del nucleo familiare ha chiaramente influito sul benessere morale delle due figlie che, da diligenti a scuola e responsabili, crescendo, hanno iniziato ad avere problemi di rendimento scolastico e a mostrare scarso giudizio.
Poco dopo il divorzio la donna ha querelato l’ex marito in quanto riteneva che maltrattasse la figlia sminuendone le sue capacità intellettuali e mortificandola per il suo modo di essere. La ormai ex moglie dell’imputato asseriva, inoltre, che dopo la separazione il predetto sfruttasse ogni occasione possibile per rivolgerle parole piuttosto offensive della sua dignità di donna e di madre. All’uomo, in conseguenza della querela, era stata anche applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia.
§ 2. La fase istruttoria del processo per maltrattamenti in famiglia
Nella fase istruttoria del giudizio, in cui la donna si è costituita parte civile anche per la figlia minorenne, è stato assunto l’esame dell’imputato e sono state sentite, tra i testimoni, la madre e la figlia. La figlia minore ha dichiarato in sede dibattimentale che il padre avrebbe avuto nei suoi confronti dei comportamenti severi ed esagerati per stimolarla a riprendere in mano la sua vita, da un punto di vista sia scolastico che morale.
Dalla documentazione presentata e dalle testimonianze acquisite in udienza, è emerso che nel periodo immediatamente successivo alla separazione il rendimento scolastico della figlia minore era divenuto effettivamente scarso e il comportamento dell’adolescente era completamente cambiato: non seguiva più i consigli del padre che era preoccupato per il peggioramento della vita della figlia e, quando si trovava a casa della madre e del nuovo compagno, rientrava più tardi del solito; inoltre, durante le uscite con le sue amiche, beveva e fumava.
Il comportamento apprensivo del genitore, quindi, era teso a compensare la permissività dell’ex moglie che sulla figlia non stava producendo buoni risultati dal punto di vista educativo. La moglie non l’appoggiava e così i tentativi di migliorare l’educazione della figlia, ormai ribelle, si erano rivelati inutili.
Dall’istruttoria processuale è emerso anche che il padre, oltre ad alzare la voce con la figlia, non aveva mai adottato comportamenti violenti, non aveva mai alzato le mani né minacciato di farlo. Il genitore, essendo un uomo dalla vita rigorosa e ricca di successi professionali e sportivi, pretendeva per la prole lo stesso suo modo di affrontare la vita e non tollerava di non vedere realizzata questa sua prospettiva.
Dall’esame del consulente psicoterapeuta, chiamato nel processo dalla difesa della parte civile, è emerso che l’imputato era una persona in buono stato di salute mentale: l’essere ossessivo era una particolarità del carattere e non una patologia psichiatrica. La donna, nel processo ha poi spesso riferito che i continui rimproveri ricevuti dal marito provocavano in lei uno stato di ansia e paura: sensazione che avrebbe poi portato la donna a querelare l’ex marito per atti persecutori.
Il Pubblico Ministero aveva chiesto tre anni e sei mesi di reclusione e la sospensione della potestà genitoriale. La difesa dell’uomo, rappresentata dall’Avv. Chiarini, dopo ampia discussione diretta a dimostrare l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati, con particolare riferimento a quello di maltrattamenti in famiglia, aveva concluso con la richiesta di assoluzione per entrambi i capi di imputazione contestati, con conseguente revoca della misura cautelare già applicata.
§ 3. La sentenza di primo grado e l’assoluzione per il reato di maltrattamenti contro familiari
Il giudizio di primo grado ha visto assolto l’imputato, assistito dall’Avv. Chiarini, dal reato di maltrattamenti in famiglia, con revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e alla figlia (il Giudice ha però condannato l’imputato per l’altro capo di imputazione: atti persecutori nei confronti della donna).
L’assoluzione per il reato di maltrattamenti consegue all’accoglimento della tesi difensiva secondo cui nell’intenzione dell’imputato non vi era la volontà di provocare nella figlia sofferenze fisiche o morali (estremi del reato), ma di assolvere i propri doveri genitoriali fornendole un’educazione migliore, dato il rapido peggioramento nei comportamenti della stessa al quale stava assistendo.
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§ 4. L’appello in corso
L’Avv. Chiarini ha proposto ricorso in appello per chiedere la modifica della sentenza nella parte in cui ha condannato l’imputato per atti persecutori, al fine di ottenere la completa assoluzione dell’assistito.
Il giudizio è ancora in corso. Fra i motivi dell’impugnazione, vi è l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, che non ha adeguatamente considerato il contesto emerso dall’istruttoria processuale.
La vicenda in questione, infatti, va inquadrata nell’ambito di una forte conflittualità esistente tra i due ex coniugi nella gestione della separazione e conseguentemente nel rapporto con le figlie, in particolare con quella minore. I contrasti tra gli ex coniugi non possono integrare alcuna minaccia o molestia, essendo invece il frutto dell’intensità con la quale il padre si è sempre prodigato per assicurare alla ragazza una educazione adeguata, una istruzione seria e, con esse, una migliore prospettiva per il proprio futuro di donna.