Malasanità: intervista di OIPA Magazine all’Avv. Gabriele Chiarini

Ultimo Aggiornamento 23 Maggio 2024

Gabriele Chiarini, uno dei legali più attivi in Italia sui temi della cd. “malasanità”

O.I.P.A. Magazine, la rivista dell’Osservatorio Imprese e Pubblica Amministrazione, ha intervistato l’Avv. Gabriele Chiarini sulla situazione dei diritti del malato e della responsabilità medico-sanitaria in Italia. Leggiamo in questo articolo il testo integrale dell’intervista.

Leggi l’intervista integrale su O.I.P.A. Magazine

INDICE SOMMARIO

§ 1. Quali caratteristiche deve avere una Malpractice sanitaria per poter essere oggetto di una domanda risarcitoria?

Perché una vicenda clinica configuri malpractice sono necessari tre elementi.

  1. La condotta (o l’omissione) colpevole; in pratica, l’operatore sanitario – o la struttura nel suo complesso – deve aver tenuto un comportamento difforme rispetto a quello previsto dalle cosiddette linee guida e dalle buone pratiche applicabili alla fattispecie.
  2. Il danno, cioè una lesione dell’integrità psico-fisica del paziente o una violazione significativa di un suo altro diritto (ad esempio, quello all’autodeterminazione).
  3. Il nesso causale tra la condotta e il danno, vale a dire una relazione qualificata che consenta di ritenere che il comportamento colpevole rappresenti l’antecedente eziologico più probabile in ordine alla produzione dell’evento, nel contesto di tutte le circostanze della specifica vicenda clinica.

Quindi non basta dire che un medico ha sbagliato, per sostenere una ipotesi di malpractice. Devono esserci anche gli altri due presupposti (il danno e il nesso causale). Se ne manca anche soltanto uno, non si tratta di un caso di responsabilità sanitaria.

§ 2. Lei ricorda spesso nei suoi interventi la “Carta Europea dei Diritti del Malato”, ma in Italia questa Carta ritiene che sia sempre rispettata? Com’è effettivamente la situazione della sanità italiana dal punto di vista degli episodi di malasanità?

La Carta ha segnato sicuramente una tappa importante nell’affermazione dei diritti del malato e nel progressivo abbandono della visione “paternalistica” del servizio sanitario, per cui le scelte sulla salute del paziente venivano rimesse esclusivamente al medico, deputato a decidere – in quanto unico soggetto fornito della competenza tecnica necessaria – in favore e talvolta in sostituzione del suo assistito. Oggi si è compreso che l’alleanza terapeutica che si instaura tra medico e paziente deve essere gestita su basi ben diverse, più paritarie, perché il malato è un individuo che, nonostante la sua condizione di fragilità, conserva il diritto ad essere informato e a partecipare attivamente alle scelte che riguardano la sua salute.

Ci sono, tuttavia, tanti diritti sui quali si deve ancora lavorare molto: il diritto a ricevere cure adeguate e conformi ad elevati livelli di qualità, senza distinzioni territoriali; il diritto alla riservatezza in ambito sanitario; il diritto al rispetto della dignità di ogni paziente; il diritto a non restare vittima di errori medici, e ad essere equamente risarciti qualora questo accada.

§ 3. Interessante la sua riflessione secondo la quale gran parte degli episodi di malasanità sono dovuti a deficit organizzativi delle strutture e non tanto all’errore del singolo, ci può spiegare meglio questo concetto? Cosa cambia per il malato?

Vede, fin dagli anni novanta del secolo scorso gli studiosi della disciplina dei “Fattori Umani” hanno evidenziato che il problema della fallibilità umana ha due possibili approcci: quello personale e quello di sistema.

  • L’approccio personale si concentra sugli errori degli individui: la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia.
  • L’approccio di sistema si concentra sulle condizioni nelle quali le persone lavorano, e cerca di costruire difese per evitare gli errori o mitigarne gli effetti.

Il fatto è che, se si eccettuano i casi di gravi ed eclatanti responsabilità individuali, gli errori medici sono spesso la punta di un iceberg, frutto di una serie di criticità organizzative, che rappresentano cause sistemiche “latenti”. Penso, ad esempio, alle strutture ospedaliere trasandate, ai macchinari obsoleti o malfunzionanti, ai protocolli clinici inadeguati, alla carenza di personale, alle disfunzioni organizzative relative agli spazi e ai turni di lavoro.

Si tratta di questioni che discendono da decisioni gestionali e possono restare innocue anche a lungo, ma – quando vengono in rilievo – costituiscono il substrato di eventi avversi che danneggiano la salute del paziente.

Ha bisogno di aiuto per malasanità?

§ 4. Mentre molte denunce penali per malasanità sembrano finire archiviate o comunque si prolungano per anni, maggiore successo sembrano avere invece quelle civili. Come mai?

Lo strumento del processo penale andrebbe eccezionalmente riservato alle vicende in cui c’è stata una macroscopica violazione dei doveri di diligenza, perizia o prudenza medica.

Se partiamo dalla constatazione che la maggior parte degli errori sanitari affonda le radici in cause sistemiche, la tutela del paziente non può essere perseguita con l’incremento delle imputazioni per lesioni o per omicidio a carico degli operatori.

Sono le Strutture Sanitarie a doversi fare carico di questa responsabilità sul versante civilistico, attraverso idonee coperture assicurative (oggi divenute obbligatorie) che consentano una gestione corretta e trasparente delle procedure risarcitorie.

D’altronde, il nostro ordinamento giuridico incoraggia la gestione dei sinistri sanitari in sede civile, per almeno tre ordini di ragioni.

  1. In primo luogo perché l’azione penale è soggetta all’iniziativa, e quindi alla discrezione e alle tempistiche, del Pubblico Ministero.
  2. In secondo luogo, perché la responsabilità penale del singolo medico si fonda necessariamente sulla colpa di costui, mentre in sede civile è possibile (e preferibile) far valere forme “anonime” di responsabilità.
  3. Infine, e soprattutto, perché il profilo del nesso causale tra condotta sanitaria ed evento dannoso soggiace a diverse regole di giudizio in sede penale e in sede civile. In estrema sintesi, in sede penale è necessario un “elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” al fine di pervenire a condanna (quindi la sostanziale certezza). In sede civile, al contrario, è sufficiente che sia soddisfatto il più blando criterio della probabilità relativa o, come si suol definirlo, del “più probabile che non” (vale a dire, semplificando, più del 50%, e in alcuni casi anche meno).

§ 5. Ci può raccontare qualche esempio concreto di casi da lei seguiti?

L’ultimo caso, che abbiamo risolto favorevolmente in questi ultimi giorni, riguarda proprio una tragica vicenda dovuta ad una incredibile disfunzione organizzativa.

Un giovane di trentotto anni, reduce da un incidente stradale, viene portato in pronto soccorso, dove ci si accorge che i principali valori ematici stanno progressivamente scendendo e, quindi, è verosimile che abbia una emorragia interna. Tuttavia, non si riesce ad individuare la fonte del sanguinamento, perché – per una erronea organizzazione dei turni e delle reperibilità – nessuno è in grado di effettuare una ecografia. Così, il giovane muore, nonostante il disperato tentativo di trasferirlo in un’altra più attrezzata Struttura. Sarebbe bastata una splenectomia d’urgenza per salvargli la vita, se solo i medici avessero potuto individuare la fonte del sanginamento, che proveniva da una lesione della milza.

Si tratta di una vicenda datata nel tempo, che ha reso necessari anni di battaglie legali per ottenere finalmente il riconoscimento della responsabilità dell’Azienda Sanitaria e del diritto della famiglia a ricevere un congruo risarcimento danni. All’epoca il tema del difetto o della carenza d’organizzazione era praticamente ignoto, mentre oggi risulta assolutamente centrale nella maggior parte dei casi di cui ci occupiamo.

Le vicende di infezioni correlate all’assistenza sanitaria, in particolare, sono strettamente correlate al profilo organizzativo delle Strutture: la statistica ci insegna che più del 50% delle morti causate dalle infezioni nosocomiali potrebbe essere evitato, se venissero rispettate puntualmente le misure di prevenzione del rischio infettivo.

Oltre ai numerosi casi di infezione ospedaliera e di infezioni del sito chirurgico – spesso mortali – che seguiamo ogni anno, nella nostra esperienza professionale ci occupiamo quotidianamente di errori nell’esecuzione di interventi chirurgici, ritardi nella diagnosi di patologie oncologiche, omesso monitoraggio del paziente nella fase post-chirurgica, mancato trattamento di patologie oculari, asfissia perinatale ed encefalopatia ipossico-ischemica del neonato, e molti altri eventi avversi che avvengono nelle diverse specialità mediche.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERVISTA