Ultimo Aggiornamento 29 Maggio 2024
La dignità del paziente e il dovere di rispettarla
La dignità del paziente, quale persona umana, è un valore fondamentale dell’assistenza ospedaliera e, come tale, l’Azienda Sanitaria deve garantirne la tutela da parte di tutti gli operatori che, a qualunque titolo, si trovino ad operare presso il nosocomio e possano entrare in contatto con il paziente.
I Diritti del Malato violati
Da questo principio muove l’importante sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, nella persona del Giudice Unico Dott. Marco Bortone, che ha condannato una A.U.S.L. al risarcimento dei danni sofferti da una anziana paziente e dal figlio di costei per un inqualificabile episodio accaduto all’interno dell’Ospedale.
Questi i fatti. La anziana signora si trovava ricoverata nel reparto di geriatria, in compagnia del figlio. Avvertendo l’impellente necessità di espletare un bisogno fisiologico, venne richiesto l’intervento di una operatrice che si trovava all’interno della stanza. Quest’ultima, tuttavia, anziché adoperarsi per prestare il richiesto soccorso, iniziava a deridere ed insultare la paziente, alla presenza degli altri degenti e di un’altra operatrice, la quale si limitava a sorridere dell’accaduto, senza intervenire.
La signora era quindi stata lasciata a sé stessa, atterrita ed umiliata, non meno del figlio, prostrato ed impotente di fronte a tanta inefficienza e maleducazione.
Si era poi scoperto che l’operatrice responsabile non era, in realtà, una infermiera, ma un’addetta al servizio di rifacimento dei letti, dall’A.U.S.L. affidato in outsourcing ad una impresa esterna in regime di appalto.
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La condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni per omesso rispetto della dignità del paziente
Il Tribunale di Pescara ha condivisibilmente ritenuto che l‘A.U.S.L., convenuta in giudizio dal figlio della anziana paziente (la quale era purtroppo deceduta qualche settimana dopo l’accaduto), dovesse essere ritenuta pienamente responsabile degli atti compiuti dall’operatrice in questione, ancorché questa non fosse sua diretta dipendente.
Ciò in forza ad un principio generale del nostro ordinamento – come illustra l’Avv. Claudia Chiarini di Chieti, che ha patrocinato il caso – per cui il debitore (e tale è considerata dalla giurisprudenza l’A.U.S.L.) che si avvale di terzi nell’adempimento delle proprie obbligazioni, risponde dell’operato di questi, anche qualora commettano atti illeciti.
Nell’ipotesi in questione, non poteva sussistere alcun dubbio sulla illiceità della condotta posta in essere, così come sulla sua idoneità a ledere diritti fondamentali ed indisponibili della persona. L’A.U.S.L. è stata pertanto condannata a risarcire il danno subito sia dalla paziente sia, in proprio, dal figlio presente all’evento.
La società esterna affidataria dell’appalto, naturalmente, è stata condannata a rifondere i relativi importi alla A.U.S.L. dichiarata responsabile.
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