Lettera di richiesta risarcimento danni errore medico, come redigerla

Quando un paziente subisce un danno a causa di malasanità, è fondamentale agire tempestivamente e con metodo. La lettera di richiesta risarcimento danni per colpa medica è il punto di partenza per tutelare i propri diritti: serve a interrompere i termini di prescrizione e a formalizzare la richiesta alla struttura sanitaria o al medico responsabile.

Ogni caso ha la sua storia e la sua complessità. Per questo, una lettera ben redatta non può essere un semplice schema preconfezionato, ma deve rispecchiare con precisione i fatti e i pregiudizi subiti, offrendo un quadro chiaro di ciò che si richiede e perché.

In questo articolo, approfondiremo cosa inserire nella lettera, quando inviarla e quali errori evitare, presentando anche un facsimile utile per iniziare il percorso verso il risarcimento nei confronti di una struttura sanitaria (ospedale pubblico o clinica privata).

§ 1. Cos’è la lettera di richiesta risarcimento danni per errore medico

La lettera di richiesta risarcimento danni è un atto formale con cui il paziente comunica a un medico o a una struttura sanitaria di ritenersi danneggiato a seguito di un presunto errore medico e chiede, pertanto, di ricevere una compensazione economica.

Nonostante la sua apparente semplicità, inviare una lettera di questo tipo non è sempre immediato. Esistono dei presupposti fondamentali per valutarne l’invio, requisiti imprescindibili per renderla efficace e precisi effetti legali che derivano dalla sua trasmissione. Analizziamo ciascuno di questi aspetti.

§ 1.1 Presupposti per inviare la lettera di richiesta risarcimento danni

Per inviare una lettera di richiesta di risarcimento per presunta malasanità, è fondamentale effettuare un’accurata analisi preliminare del caso. Solo in presenza di specifici requisiti, infatti, la domanda può considerarsi legittima e avere concrete possibilità di successo. 

Il primo elemento imprescindibile è l’identificazione di un evento dannoso. Questo può essere rappresentato da un intervento chirurgico non eseguito a regola d’arte, da una diagnosi errata, da un trattamento somministrato senza il necessario consenso informato o da altre situazioni in cui il paziente ha subito un pregiudizio alla salute o alla sua sfera personale.

È poi opportuno disporre di una base documentale, come cartelle cliniche o referti medici, che permetta di delineare con chiarezza i fatti. La lettera rappresenta infatti il primo passo formale per avviare un confronto con la controparte, ma la sua credibilità dipende dalla solidità delle informazioni riportate.

Infine, è essenziale che il danno sia concreto e quantificabile. Una richiesta generica o vaga difficilmente sarà considerata, soprattutto se manca una descrizione chiara dei pregiudizi subiti, come:

  • Danni patrimoniali, ad esempio spese mediche o mancati guadagni;
  • Danni non patrimoniali, come il peggioramento della qualità della vita, la sofferenza morale o il danno biologico.

Va inoltre valutato se sia necessario inviare una denuncia in aggiunta alla lettera. La denuncia, a differenza della richiesta risarcitoria, è obbligatoria solo quando si vuole agire anche in sede penale, come nei casi di lesioni colpose gravi o decesso. Per approfondire, consulta il nostro articolo dedicato: “Denuncia per malasanità: quando e come farla”.

§ 1.2 Requisiti della lettera di richiesta del risarcimento da errore medico

Per essere valida ed efficace, la lettera deve contenere alcuni requisiti essenziali:

  1. Dati anagrafici completi: vanno indicati in modo completo i dati del paziente (o del suo rappresentante legale, se del caso), tra cui nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e,per completezza, anche il codice fiscale. Altrettanto importante è identificare chiaramente il destinatario, che può essere il medico responsabile, la struttura sanitaria o entrambi, a seconda delle circostanze.
  2. Descrizione chiara dei fatti: la lettera deve riportare una ricostruzione precisa e puntuale di quanto accaduto, specificando il tipo di intervento o trattamento contestato, le date e i luoghi. La narrazione deve basarsi su fatti documentabili, evitando descrizioni generiche o eccessivamente emotive.
  3. Specificazione dei danni: Non meno importante è la specificazione dei danni subiti, che devono essere indicati in modo dettagliato. Questi possono includere sia danni patrimoniali, come spese mediche sostenute, terapie necessarie per rimediare all’errore, mancati guadagni o altre perdite economiche, sia danni non patrimoniali, quali il danno biologico (lesione alla salute), il danno morale (sofferenza psicologica) o il peggioramento della qualità della vita.
  4. Richiesta chiara e motivata: la lettera deve contenere una richiesta esplicita, indicando la necessità di apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa (se esiste una copertura), una proposta di risarcimento o la disponibilità a una soluzione bonaria, e l’intenzione di interrompere i termini di prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 del Codice Civile.

Forma e modalità di invio: per produrre effetti legali, la lettera deve essere inviata attraverso modalità tracciabili, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, che offre una prova legale della consegna, o la posta elettronica certificata (PEC), che garantisce velocità e lo stesso valore legale della raccomandata.

§ 1.3 Gli effetti della lettera di richiesta risarcimento danni

Uno degli effetti più rilevanti dell’invio della lettera di richiesta risarcimento danni è l’interruzione dei termini di prescrizione, come previsto dall’articolo 2943 del Codice Civile. Questo significa che il termine entro cui è possibile agire per ottenere il risarcimento si azzera e ricomincia a decorrere dal momento in cui la controparte riceve la lettera. È una tutela fondamentale per il paziente, soprattutto nei casi in cui la risoluzione stragiudiziale si prolunghi o si renda necessario avviare una causa civile o penale.

Un altro effetto immediato è l’apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa, se il medico o la struttura sanitaria hanno una copertura. La lettera obbliga l’assicurazione a prendere in carico il caso, avviando le verifiche necessarie per valutare i fatti e il danno denunciato. Questa fase, pur rappresentando un’opportunità per una risoluzione bonaria, può essere complessa, soprattutto se la controparte solleva contestazioni o cerca di minimizzare la portata del danno.

Inoltre, la lettera è il punto di partenza per avviare un’eventuale trattativa stragiudiziale. Se il contenuto della richiesta è chiaro e ben documentato, è possibile ottenere una proposta di risarcimento senza dover affrontare i costi e i tempi di un giudizio. Tuttavia, non è raro che la controparte cerchi di proporre un importo inferiore al danno effettivamente subito.

Infine, la lettera rappresenta una dichiarazione ufficiale delle intenzioni del paziente, mettendo in chiaro che si è disposti a proseguire con determinazione, se necessario, anche in sede giudiziale. È un messaggio forte che spesso porta le controparti a valutare con maggiore attenzione l’opportunità di risolvere il caso in tempi brevi.

§ 2. Risarcimento errore medico, lettera fac simile

Potresti aver bisogno di un fac-simile di lettera per chiedere il risarcimento danni a una struttura sanitaria (che sia una clinica privata o un ospedale pubblico non fa differenza), oppure a un medico o ad un altro operatore, per un caso di responsabilità sanitaria. Puoi senz’altro utilizzare questo modello per fare una diffida, che ha lo scopo di:

  • aprire il sinistro,
  • allertare la Compagnia assicuratrice (nel caso esista una polizza a copertura del danno),
  • interrompere la prescrizione dell’azione di risarcimento danni da malasanità, nonché
  • consentire ai responsabili di valutare la vicenda clinica e formulare una (sempre auspicabile) proposta transattiva.

Data e luogo

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni per responsabilità sanitaria.

Io sottoscritto, nome e cognome, nato a luogo (provincia) il giorno/mese/anno, C.F. codice fiscale, residente in luogo (provincia), Via indicazione n. numero, formulo la presente al fine di rappresentare e contestare quanto segue.

…descrivere brevemente i fatti (e i danni ricevuti)…

Ciò premesso, poiché l’evento dannoso è riconducibile, con attendibile nesso causale e secondo un criterio di ragionevole probabilità, a condotte sanitarie inadeguate e/o inappropriate, con la presente rivendico il risarcimento di tutti i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, diretti e riflessi, senza alcuna esclusione, sofferti in conseguenza del menzionato evento.

Vi invito, dunque, a provvedere all’apertura del sinistro e a comunicarmi, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente, se vi siano gli estremi per concordare stragiudizialmente una equa definizione transattiva della controversia.

Avviso che, in difetto di positivo riscontro entro il termine indicato, provvederò alla tutela giudiziale dei miei diritti in qualunque sede competente.

Mi riservo di trasmettere, ove richiesta, copia delle relazioni medico-legale e/o specialistica sulla vicenda.

La presente valga anche quale formale richiesta di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 del Codice Civile.

Distinti saluti

Apponi in calce la tua sottoscrizione leggibile


Potrai spedire la lettera di risarcimento danni da responsabilità medica per raccomandata a.r., oppure via posta elettronica certificata, se disponi di una casella P.E.C. (se non ce l’hai, valla subito a registrare!). Per trovare l’indirizzo dei destinatari, effettua la ricerca:

  • qui (se cerchi l’indirizzo di un medico o di una struttura privata), oppure
  • qui (se si tratta di una struttura pubblica).

Ma ricorda: il copia-incolla non è una soluzione per tutti i problemi! Difficilmente potrai ottenere giustizia per il tuo caso di responsabilità medica senza l’assistenza di un avvocato specializzato in malasanità, e senza il supporto del suo medico-legale (e dello specialista) di fiducia per la trattazione degli aspetti strettamente tecnici.

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§ 3. Le regole del risarcimento danni in materia di responsabilità medico-sanitaria

Il tema della responsabilità medica e del risarcimento danni è noto e dibattuto da tempo (quasi) immemore: più di 150 anni fa, la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna aveva ben chiaro quanti pericoli si annidassero nella nobile professione sanitaria e quali danni il suo esercizio fosse potenzialmente in grado di arrecare ai pazienti.

«It may seem a strange principle to enunciate as the very first requirement in a Hospital that it should do the sick no harm».

F. NIGHTINGALE, Notes on Hospitals, London, 1863

«Può sembrare uno strano principio da affermare, ma il primissimo requisito di un Ospedale è che non dovrebbe mai danneggiare il malato». Ed anche oggi, ad onta di tanti progressi fatti dalla scienza e dalla tecnologia, la cronaca e i mass-media ci raccontano di diagnosi omesse o erronee, infezioni nosocomiali o correlate all’assistenza, errori nella somministrazione di farmaci o nella loro prescrizione, morti evitabili in ospedale, operazioni sbagliate ed errori medici di vario genere.

Casi di “malasanità”, dunque, che determinano effetti pregiudizievoli più o meno gravi in danno dei pazienti, provocando invalidità, infermità e – nei casi peggiori – esiti letali. Trattandosi di una delle materie che, come Studio Legale, pratichiamo con maggior frequenza, assiduità ed impegno, in questo approfondimento conitnuiamo a riassumere i termini di questa complessa area tematica e di spiegare le regole che si applicano al risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria.

Avv. Gabriele Chiarini per Viversani e Belli - Responsabilità Medica e Medical Malpractice
Leggi su Viversani e Belli il servizio realizzato da Claudia Esposito con la consulenza del nostro avvocato Gabriele Chiarini, esperto di responsabilità medico-sanitaria e risarcimento danni

§ 4. Risarcimento danni da responsabilità medica: la situazione in Italia e nel mondo

Ogni anno il broker assicurativo Marsh Italia divulga il proprio ormai consueto report in materia di “MedMal” (che significa medical malpractice, ossia responsabilità medica). Dai dati pubblicati – qui il riferimento è alla 12a ed., ma i parametri rimangono sostanzialmente stabili nel tempo – emerge che, in Italia:

  • ogni struttura pubblica riceve in media 30 richieste di risarcimento danni all’anno (dunque si apre circa un sinistro ogni 12 giorni);
  • l’importo medio liquidato è di circa € 86.000 per ciascun sinistro;
  • ciascuna singola struttura sanitaria versa in media, ogni anno, circa € 1.650.000 € a titolo di risarcimento danni per malasanità;
  • per il 36,7% si tratta di errori chirurgici;
  • per il 19,8% di errori diagnostici;
  • per il 12,0% di errori terapeutici;
  • per il 7,4% di infezioni ospedaliere.

Quanto alle unità operative coinvolte nel risarcimento danni da responsabilità medica:

  • ortopedia e traumatologia si conferma quella con il maggior numero di sinistri (20,1%);
  • segue il pronto soccorso e il dipartimento d’emergenza e accettazione (14,2%), tallonata dalla
  • chirurgia generale (13,2%), immediatamente dopo la quale viene la
  • ostetricia e ginecologia (10,8%), ambito che determina comunque un forte impatto economico sul liquidato, attesa la considerevole entità che possono assumere i cd. danni da parto;
  • poi c’è la neurochirurgia (5,5%), seguita da svariate altre unità operative specialistiche.

Rispetto al fenomeno della “infezione ospedaliera” (anche denominata “infezione correlata all’assistenza”, o “infezione nelle organizzazioni sanitarie”), tipica ipotesi di responsabilità medica da cd. carenza organizzativa della struttura, possiamo aggiungere che:

  • il 6-7% dei pazienti ricoverati contrae una I.C.A in corso di degenza [fonte];
  • l’1% dei pazienti contagiati morirà in conseguenza dell’I.C.A. [fonte];
  • si stima che una quota superiore al 50% delle I.C.A. sia prevenibile [fonte].

Parlando invece di responsabilità medica in Italia, in Europa e nel mondo:

  • ogni anno nel mondo si perdono 64 milioni di anni di vita per invalidità e morte in conseguenza di trattamenti sanitari non sicuri [fonte];
  • nei Paesi ad alto reddito (come l’Italia), 1 paziente su 10 è danneggiato da responsabilità medica, mentre in quelli a basso reddito si verificano più di 134 milioni di eventi avversi in sanità e più di 2 milioni e mezzo di decessi [fonte];
  • nell’Unione Europea sono più di 570 mila i decessi che sarebbero evitabili (cd. “mortalità trattabile” o “riconducibile ai servizi sanitari“) attraverso cure adeguate e trattamenti tempestivi [fonte];
  • il valore medio di morte per malasanità in Italia è di 69,83 casi su 100 mila abitanti [fonte].

§ 5. La responsabilità medica in ambito civile e penale

Il settore della responsabilità medica (e del correlato risarcimento danni) è stato riformato da un provvedimento normativo emanato ed entrato in vigore nel 2017: la legge Gelli Bianco, che ha introdotto importanti disposizioni in materia sia di responsabilità penale medica, sia di responsabilità civile medica. Se sei interessato ad approfondire questi temi, ci permettiamo di rinviare al nostro articolo specificamente dedicato alle regole in materia di responsabilità penale e civile. Qui vale la pena di ricordare sinteticamente un paio di concetti fondamentali.

Quanto alla responsabilità penale medica, l’inserimento nel codice penale dell’art. 590-sexies c.p. ha introdotto una causa di non punibilità per il medico che, pur seguendo le linee guida adeguate al caso concreto, abbia commesso un errore dovuto a colpa (lieve) per imperizia. Rammentiamo altresì che, in sede penale, diversamente da quanto accade in sede civile, il nesso di causalità tra la condotta colposa e le lesioni o il decesso di un paziente continua a dover essere verificato in base a un giudizio di “alta probabilità logica”, sostanzialmente prossima alla certezza, altrimenti la responsabilità penale medica non sussiste.

Quanto alla responsabilità civile medica e al risarcimento danni, la legge Gelli ha rivisitato buona parte del relativo sistema, nell’intento di attenuare la responsabilità del singolo medico, scoraggiando la proposizione di eventuali azioni risarcitorie nei suoi confronti ed incentivando il paziente danneggiato a rivolgere le proprie istanze nei confronti della struttura sanitaria. Non vogliamo tediarti con tutti i dettagli sulle nuove regole relative all’accertamento della colpa sanitaria, alla natura della responsabilità medica, alla liquidazione dei danni ed alle azioni di “rivalsa”. Se invece cerchi informazioni proprio su questi argomenti, ti suggeriamo di leggere il nostro approfondimento sulla responsabilità civile in sanità e sul cd. “doppio binario” per strutture e operatori sanitari.

Guarda l’intervista in cui l’avv. Gabriele Chiarini illustra quali sono i presupposti della responsabilità medica e sanitaria.

§ 6. Come verificare se si ha diritto ad un risarcimento danni da responsabilità medica

Chi ritiene di essere rimasto vittima di un caso di responsabilità medica, dagli esiti negativi più o meno invalidanti, spesso si trova disorientato. Perciò può essere utile avere alcune indicazioni su come muoversi per vedere riconosciuti i propri diritti del malato, tra i quali naturalmente c’è anche quello al risarcimento dei danni sofferti per l’ipotesi di responsabilità professionale del medico.

La prima cosa da fare è quella di chiarire i fatti. Per accertare eventuali responsabilità medico-sanitarie, innanzi tutto, va esaminata la vicenda clinica raccogliendo la documentazione del ricovero. E’ opportuno fare richiesta alla struttura non soltanto di copia delle cartelle cliniche, ma anche delle immagini degli esami strumentali effettuati, che in genere non vengono rilasciate automaticamente. A questi atti vanno aggiunti anche eventuali documenti che attestino le condizioni di salute del paziente al momento del ricovero, per conoscere la sua situazione di partenza e le eventuali comorbilità, se presenti. Ci vuole un po’ di pazienza: per legge, la documentazione deve essere rilasciata entro sette giorni dalla richiesta, anche se questo termine difficilmente viene rispettato. In genere, si attende circa un mese per entrare in possesso di tutti gli atti e poter così valutare se ci sia un impegno di responsabilità medica.

Fatta questa valutazione, chiaramente, non bisogna andare subito in tribunale con una causa di responsabilità medico-sanitaria. Infatti, dopo aver chiarito i contorni della vicenda clinica, si attua la cd. “gestione stragiudiziale” del caso: in pratica si fanno dei tentativi preliminari per vedere se è possibile trovare un accordo bonario tra le parti (paziente, sanitario, struttura e relative assicurazioni, quando ci sono). Se l’accordo viene raggiunto, si perviene alla liquidazione spontanea del risarcimento danni e l’iter finisce senza addentrarsi nei meandri di lunghe e dispendiose cause. Altrimenti ci sono i ccdd. mezzi di risoluzione alternativa delle controversie.

In particolare, in materia di responsabilità medica esistono la mediazione e l’accertamento tecnico preventivo. La prima consiste nel ricorrere a un organismo terzo per tentare di mettere d’accordo le parti. Poi c’è l’accertamento tecnico preventivo: il giudice, che non è esperto di medicina, nomina subito un medico legale e uno o più specialisti nelle discipline in cui è avvenuto l’episodio di presunta negligenza. Questo collegio così composto svolge le operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio delle parti (quindi confrontandosi con i consulenti dei pazienti, delle strutture e degli operatori sanitari). Anche in questa sede viene analizzata la vicenda clinica, viene redatta una relazione e si può giungere a un accordo senza adire la strada giudiziale della causa civile, la cui durata può variare a seconda della complessità del caso, ma il più delle volte non è inferiore ai due o tre anni. Se tutti questi tentativi preliminari falliscono, però, l’aula ed il tribunale diventano inevitabili.

§ 7. Quali sono i danni risarcibili in caso di responsabilità medica?

La responsabilità medica è senz’altro un settore complesso e delicato, per avvicinarsi al quale sono necessarie competenza, esperienza e specializzazione di tutti gli operatori coinvolti. Seppure abbia ricevuto, specialmente dopo la legge Gelli, una autonoma configurazione concettuale da parte del legislatore, non si tratta una fattispecie a sé stante, avulsa dal tradizionale contesto delle istituzioni del diritto civile.

Al contrario, la responsabilità medica è una tipica ipotesi di fatto illecito, benché la relativa disciplina si collochi a cavalcioni tra la responsabilità contrattuale (specialmente per le Strutture sanitarie o sociosanitarie) e quella extracontrattuale (specialmente per i Medici del S.S.N.). Se così è, anche il profilo dei danni risarcibili per colpa medica va affrontato in conformità alle regole generali del nostro ordinamento.

Pertanto, i danni risarcibili sono quelli appartenenti alle categorie tradizionalmente utilizzate dai civilisti, che di séguito riassumiamo (beninteso: senza alcuna pretesa di esaustività e/o di scientificità).

  • DANNO PATRIMONIALE (che ha connotazione prettamente economica e, in quanto tale, è valutabile in termini direttamente monetari), il quale si declina a sua volta nel:
    • danno emergente, che configura una perdita patrimoniale (ad es. il costo di farmaci o terapie imposte dall’errore sanitario, oppure le spese funerarie in caso di risarcimento da morte per malasanità), e nel
    • lucro cessante, che è tipicamente un mancato guadagno (ad es. la perdita delle entrate durante il periodo di invalidità temporanea, o anche la complessiva diminuzione reddituale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, o ancora il venir meno dei contributi economici di un parente defunto).
  • DANNO NON PATRIMONIALE (che non ha connotazione economica, ma è conseguenza della violazione di valori diversi della persona; in quanto tale, la sua misura non è valutabile in termini direttamente monetari, perciò deve essere convertito in un importo di denaro sulla base di tabelle, di criteri generali, o della discrezionalità del Giudice; può consistere in una serie diversificata di possibili lesioni, ma deve sempre essere valutato in modo unitario, per evitare il rischio – dice la giurisprudenza – di “duplicazioni risarcitorie”), nelle sue componenti di:
    • danno biologico, che è il vero e proprio danno alla salute, inteso come:
      • invalidità permanente, o lesione inemendabile dell’integrità psicofisica;
      • invalidità temporanea, che si misura nei giorni in cui il soggetto non si è potutto dedicare alle proprie attività ordinarie (e che, in caso di sinistro mortale, viene liquidato anche quale “danno terminale“, in relazione ai giorni intercorsi tra l’errore medico e il decesso);
    • danno relazionale, se sono stati compromessi i rapporti con le altre persone;
    • danno esistenziale, quando il soggetto ha subito uno sconvolgimento delle abitudini di vita, o comunque un peggioramento della sua qualità per la forzata riuncia ad attività ricreative e/o occasioni ludiche;
    • danno estetico, se c’è stata una lesione dell’aspetto esteriore o dell’integrità morfologica della persona;
    • danno morale, che riguarda il patema d’animo e la sofferenza interiormente patita dal soggetto, anche in termini di
      • danno catastrofale (o formido mortis, “orrore della morte”), ove il paziente sia stato in grado di percepire consapevolmente il proprio destino, infausto benché evitabile;

§ 8. Cos’è il “danno iatrogeno” e cosa il “danno iatrogeno differenziale” nella responsabilità medica

Il danno iatrogeno è un pregiudizio determinato da una condotta sanitaria. La stessa etimologia del vocabolo, d’altronde, suggerisce che si tratta di un danno che trae origine (ghènesis) da un intervento del Medico (iatrós).

E poiché, di regola, il medico interviene in una situazione in cui la salute del paziente è già – in modo più o meno intenso – compromessa, il danno che consegue a colpa sanitaria è per lo più un danno iatrogeno differenziale, vale a dire un peggioramento della salute del paziente, nel senso che il danno effettivamente imputabile al medico è rappresentato dalla differenza tra la situazione in cui il paziente si trova per effetto della colpa, e quella in cui si sarebbe trovato se il medico avesse agito diligentemente.

Come si calcoli questa differenza, poi, è questione assai complessa, che involge la necessità di un ragionamento “controfattuale” (termine, anch’esso, piuttosto oscuro), cioè un giudizio ipotetico che sostituisce all’atto sanitario erroneo (od omesso) quello corretto (e doveroso), valutando quale sarebbe stata la condizione del paziente e quantificando – per differenza – l’entità del danno differenziale risarcibile.

Ad ogni modo, il danno iatrogeno non è una categoria dogmatica a sé stante, ma una locuzione meramente descrittiva della fonte (medica) di un pregiudizio, che va perciò inquadrato nelle tradizionali categorie di danno risarcibile, ben note al giurista. Sul punto, dunque, valgono i ragionamenti che abbiamo fatto – in linea generale e alquanto sintetica – al § 7 che precede.

§ 9. Riflessioni conclusive in tema di responsabilità medica e risarcimento danni

Naturalmente non abbiamo la pretesa di aver affrontato tutti i profili rilevanti di un tema tanto articolato quanto la responsabilità medica, che richiede un approccio prudente e consapevole da parte di tutti gli operatori coinvolti. Questo è vero sempre, ma lo è a maggior ragione se consideriamo cosa è accaduto nel periodo storico, ormai speriamo definitivamente superato, della pandemia, che ha messo in discussione molte delle nostre certezze e ci ha costretti a fare i conti con una situazione eccezionale, rispetto alla quale non possiamo utilizzare gli ordinari parametri di valutazione. E’ chiaro, pertanto, che alla responsabilità sanitaria nel contesto Covid-19 debba essere riservata una interpretazione del tutto peculiare delle regole di giudizio che ben conosciamo, a prescindere dagli “scudi” già approvati dal legislatore (e da quelli che, forse, lo saranno in futuro, nell’intento di porre un freno alle denunce per “malasanità”).

Ospite al “the delle cinque” di Touchpoint News, l’avv. Chiarini spiega perché non accettiamo casi di presunta responsabilità medica connessa al Covid-19

Ad ogni modo, come ha evidenziato una recente analisi di Quotidiano Sanità, le criticità del Servizio Sanitario Nazionale – esacerbate dall’emergenza – sono anche il frutto di scelte politiche e decisioni di (dis)investimento. Ad esempio, analizzando l’Annuario Statistico del SSN per l’anno 2019, a cura del Ministero della Salute, e confrontandolo con l’analogo strumento relativo all’anno 2010, emerge che nel decennio precedente all’avvento del Sars-CoV-2:

  • sono stati chiusi 173 Ospedali (nel 2010 erano 1.165, nel 2019 sono diventati 992), in prevalenza pubblici;
  • sono stati tagliati 43.471 posti letto (tra ricoveri ordinari, day hospital e day surgery);
  • il personale sanitario è diminuito di 42.380 unità (tra cui 5.132 medici e 7.374 infermieri).

In questo contesto, non possiamo sorprenderci se il SSN non ha sempre saputo rispondere al meglio alla sfida pandemica. Perciò il sistema sanitario ha bisogno di investimenti, non solo in termini di quantità delle risorse, ma anche – e forse soprattutto – in termini di qualità della spesa. Del resto, l’emergenza sanitaria ci ha insegnato che la risposta più efficace al Covid-19 spesso non è stata data dalle regioni con le maggiori risorse, ma da quelle con la migliore organizzazione. Per questo i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza devono essere spesi bene, analizzando prima i bisogni di cura della popolazione e, poi, costruendo le strutture ed i percorsi adeguati a soddisfarli. Come andiamo sostenendo da tempo: occorre organizzazione per prevenire gli errori nel comparto salute e migliorare la sicurezza delle cure, oltre che la loro efficacia.

Avv. Gabriele Chiarini per Insurance Daily - MedMal e Covid-19
Responsabilità Medica & Risarcimento Danni da COVID-19:
Leggi l’articolo dell’avv. Gabriele Chiarini su INSURANCE DAILY

I dottori sono simili agli avvocati; la sola differenza è che gli avvocati ti derubano soltanto, mentre i medici ti derubano e per di più ti uccidono.

Anton Pavlovic Cechov