Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Il decreto-legge Balduzzi e la responsabilità professionale del medico: cosa dobbiamo ricordare
La “legge Balduzzi“, in realtà, non è una legge, ma un decreto-legge.
Inoltre, una parte significativa delle disposizioni che la legge Balduzzi conteneva è stata abrogata o comunque superata da un’altra fonte normativa: la successiva legge Gelli-Bianco, di cui abbiamo già trattato in molte occasioni.
Analizziamo questi punti e approfondiamo i rapporti tra i due provvedimenti in modo un po’ più dettagliato, con il supporto del nostro Avv. Gabriele Chiarini.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Introduzione
- § 2. La responsabilità penale medica nel decreto legge Balduzzi
- § 3. La responsabilità civile medica nel decreto legge Balduzzi
- § 4. Legge Balduzzi e legge Gelli
- § 5. Riflessioni conclusive
§ 1. Introduzione
La legge Balduzzi, innanzitutto, non esiste!
Capiamo subito perché…
Ci sono almeno due motivi per i quali la legge Balduzzi non esiste.
Il primo motivo per cui la “legge Balduzzi” non esiste
Il primo è che non è una legge, ma un decreto.
Chi parla della legge Balduzzi, infatti, si riferisce in realtà al decreto legge n. 158 del 2012, che è intitolato “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”.
E’ vero che questo decreto è stato poi convertito – con modificazioni – in legge (per la precisione: nella legge n. 189 del 2012), come prevede la Costituzione, ma la fonte normativa rimane sempre il decreto.
Perciò è corretto dire “Decreto Balduzzi” e non “Legge Balduzzi”.
Ah, per la cronaca: Renato Balduzzi, da cui questo provvedimento prende il nome, è un importante costituzionalista italiano che è stato, tra le altre cose, ministro della salute nel governo che lo ha varato.
Il secondo motivo per cui la “legge Balduzzi” non esiste
Il secondo motivo per cui la legge Balduzzi non esiste è che buona parte delle disposizioni che aveva introdotto sono state abrogate o comunque superate da un’altra fonte normativa, di cui abbiamo già parlato ex professo in molti altri approfondimenti: la legge Gelli (che in realtà è la legge n. 24 del 2017).
In realtà, il decreto legge Balduzzi si è occupato di tante cose, come il riordino dell’assistenza territoriale, la disciplina dell’attività libero-professionale intra-moenia, il risk managemente e il cosiddetto governo clinico, le assunzioni del personale medico, l’edilizia sanitaria, la produzione dei farmaci o anche la vendita di tabacco e alcolici, e molto altro…
Ma, quando si cita il decreto Balduzzi, per lo più, si vuole fare riferimento alla disciplina della responsabilità professionale medica.
Sì, perché questo è stato probabilmente il primo tentativo del nostro legislatore di regolamentare questa materia così complessa e delicata, che fino a quel momento era stata sostanzialmente demandata all’interpretazione, a volte anche creatrice, della nostra giurisprudenza.
Però, dobbiamo dire che questo tentativo non ha avuto grande successo, tanto è vero che, a distanza di pochi anni, è intervenuta la legge Gelli, appunto, che ha riformulato, e in un certo senso ha anche un po’ pasticciato, la disciplina della materia.
§ 2. La responsabilità penale medica nel decreto legge Balduzzi
Parliamo dei due profili principali che il decreto legge Balduzzi aveva voluto innovare. Il primo:
- la questione della responsabilità penale medica
Il decreto Balduzzi ha stabilito che
“l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
Qui la disposizione era scritta abbastanza bene: il medico, l’infermiere, o qualsiasi altro operatore sanitario deve, nella propria pratica professionale, attenersi alle cosiddette linee guida, che sono delle indicazioni di comportamento condivise dalla comunità scientifica.
Quando lo fa, cioè quando rispetta le linee guida, anche se commette un piccolo errore, non può essere considerato colpevole, cioè non può ricevere una condanna penale.
Beninteso: non può essere condannato penalmente se la sua colpa è lieve, perché, se invece è grave, cioè se c’è una violazione grossolana o macroscopica delle regole di diligenza, prudenza e perizia, allora non possiamo fare a meno di considerarlo penalmente responsabile, anche se abbia rispettato tutte le linee guida applicabili al caso (ammesso peraltro che si possa parlare di rispetto delle linee guida quando un sanitario commette un errore marchiano!).
Ora, bisogna dire che la legge Gelli ha modificato questa disposizione e, paradossalmente, lo fatto in senso peggiorativo per la classe degli altri operatori sanitari: infatti, oggigiorno, la colpa lieve del medico è scriminata (cioè diventa una condotta non punibile) solo quando l’evento si è verificato a causa di imperizia, non quando si è verificato a causa di negligenza o imprudenza, che sono le altre categorie della cosiddetta colpa generica.
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§ 3. La responsabilità civile medica nel decreto legge Balduzzi
Secondo profilo disciplinato dal decreto Balduzzi:
- la questione della natura della responsabilità civile del professionista sanitario
Qui la norma era davvero scritta male.
Si diceva, infatti, “In tali casi” (riferendosi all’ipotesi precedente della colpa lieve) “resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”.
E con questa criptica disposizione si sarebbe voluto trasportare la responsabilità del medico dall’alveo della responsabilità contrattuale, in cui era stata collocata dalla giurisprudenza per più di vent’anni, a quello della responsabilità extracontrattuale, che dà un po’ più di garanzie al soggetto danneggiante e un po’ meno al danneggiato (soprattutto per il regime dell’onere della prova e della prescrizione).
§ 4. Legge Balduzzi e legge Gelli
Ora, la questione è complessa ed è praticamente inutile soffermarsi sulle implicazioni interpretative di questa disposizione.
Basti dire che erano sorte notevoli incertezze ed anche alcuni contrasti su cosa volesse o potesse dire il decreto legge Balduzzi in merito.
Qui la legge Gelli ha fatto bene ad intervenire con una disposizione chiarificatrice, che ha ridisegnato integralmente la disciplina introducendo un “doppio binario” e stabilendo in modo esplicito che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, mentre l’operatore del servizio sanitario che si trovi a curare il paziente al di fuori dell’attività libero-professionale risponde a titolo extra-contrattuale.
§ 5. Riflessioni conclusive
Tuttavia il nostro legislatore, sempre irrequieto e tutt’altro che composto, sembra già voler ripensare questo assetto normativo.
Speriamo di non dover tornare ad occuparcene, anche perché sarebbe davvero irragionevole un mutamento normativo che possa mettere in discussione l’equilibrio ermeneutico faticosamente raggiunto, anche all’esito delle sentenze cd. di San Martino bis, in questa complessa e delicata materia.
Salute, diritto e responsabilità: sono questi i temi di cui ha inteso occuparsi la “legge Balduzzi”, che in realtà è il “decreto legge Balduzzi” e che, a dire il vero, è stato pressoché integralmente soppiantato, almeno in materia di responsabilità sanitaria, dalla legge Gelli.
A presto per un altro dei nostri approfondimenti su questi argomenti!