Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
A.D.R. & Negoziazione Assistita
Con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, il cd. “decreto giustizia”, convertito dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, è stata introdotta la “procedura di Negoziazione Assistita da uno o più avvocati”.
Il legislatore ha inteso così diminuire il carico delle aule dei nostri Tribunali – e conseguentemente le spese di Giustizia che gravano su tutti i cittadini – fornendo una procedura di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale con l’assistenza di uno o più Avvocati. Il minor ricorso all’Autorità Giudiziaria conferisce certamente una maggior funzionalità alla giustizia civile, circostanza che va a beneficio della collettività.
Nonostante i grandi benefici della procedura, notiamo come la Negoziazione Assistita risulti ancora oscura ai più e, con il presente articolo, vogliamo renderla più intelligibile, così da consentire di sfruttarne al massimo le potenzialità.
INDICE SOMMARIO
§ 1. Definizione, oggetto e tipologie di negoziazione assistita
L’art. 2 del d.l. n. 132/2014 definisce la convenzione di negoziazione assistita come:
“un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati […]“.
Si può ricorrere alla procedura di Negoziazione Assistita in quei casi che NON riguardino:
- diritti indisponibili;
- diritto del lavoro;
- controversie soggette a mediazione obbligatoria.
Sono inoltre espressamente esclusi dalla procedura di negoziazione assistita i seguenti procedimenti (art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014):
- di ingiunzione;
- di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- in camera di consiglio;
- di esercizio dell’azione civile in sede penale.
Le tipologie di negoziazione assistita sono:
- Facoltativa: a scelta dell’Assistito con riguardo a tutte le liti non espressamente escluse dalla legge e per le quali non sia prevista la negoziazione assistita obbligatoria. L’esempio più ricorrente riguarda la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.
- Obbligatoria: è prevista dalla legge come causa di procedibilità dell’eventuale azione civile che si voglia intraprendere innanzi all’autorità giudiziaria per le seguenti materie:
- a) risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- b) domanda di pagamento, a qualsiasi titolo avanzata, di somme fino ad euro 50.000.
Eccezione alla obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita riguarda le controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, nonché per controversie in cui le parti possono stare in giudizio personalmente.
§ 2. La procedura di negoziazione assistita
Le fasi della procedura di negoziazione assistita sono le seguenti:
- Invito alla stipula della convenzione di negoziazione;
- Stipula della convenzione di negoziazione con la quale vengono stabilite le regole fondamentali della contrattazione,
- Stesura del verbale di mancato accordo o dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita.
§ 3. L’invito alla negoziazione assistita
La parte che intende agire per la risoluzione della controversia deve indirizzare all’altra un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.
L’art. 4, comma 1, d.l. n. 132/2014 stabilisce che la convenzione debba indicare:
- l’oggetto della controversia;
- l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice – nel corso dell’eventuale giudizio tra le parti – ai fini delle spese del giudizio, dell’eventuale condanna al risarcimento del danno per avere la parte agito con temerarietà, nonché ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del D.I. (art. 642 c.p.c.).
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§ 4. La convenzione di negoziazione assistita
Una volta intervenuta l’adesione all’invito, le parti – sempre assistite da uno o più Avvocati – devono stipulare, in forma scritta a pena di nullità, la convenzione di negoziazione assistita.
La convenzione è un cd. contratto normativo con cui le parti fissano le regole di svolgimento della procedura e si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà (art. 2 d.l. n. 132/2014).
All’interno della convenzione di negoziazione assistita deve essere determinata la durata massima della procedura che non può essere inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi (prorogabili di trenta giorni).
§ 5. Il verbale di mancato accordo o l’accordo concluso in sede di negoziazione assistita
Dopo aver redatto la convenzione, le parti, con l’assistenza del/dei legale/i procedono con il tentativo di risoluzione della controversia.
Se non riescono a trovare un accordo, i legali avranno l’onere di redigere una dichiarazione di mancato accordo e la procedura terminerà in modo negativo.
Diversamente, se l’intesa è raggiunta, viene steso un vero e proprio accordo che – anch’esso a pena di nullità – deve avere forma scritta.
L’accordo così redatto equivale a tutti gli effetti ad un contratto tra le parti. Lo stesso costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per una eventuale iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5 d.l. n. 132/2014).
Sarà l’Avvocato a vigilare su tutta la procedura e, oltre a certificare l’autografia delle firme, ad assicurare la conformità dell’intesa alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Fonti & Risorse
- Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162;
- Pagina del C.N.F. dedicata alla descrizione dell’istituto, contenente i moduli che possono essere utilizzati nelle varie fattispecie.