Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Disabilità e legge sul “Dopo di noi”
La disabilità grave di un figlio o di un familiare, oltre alle difficoltà del quoditiano, porta con sé la pesante preoccupazione sul suo futuro, su quella che sarà la sua vita “dopo di noi”.
In un contesto sociale in cui si diventa genitori in età non più giovane, in cui la famiglia è spesso monofiliale e la rete di rapporti parentali sempre meno solida, il poter garantire alla persona con disabilità grave un adeguato sostegno economico, assistenziale e relazionale per poter vivere al meglio la propria esistenza anche dopo la scomparsa dei genitori o dei familiari è una problematica di particolare rilevanza sociale.
Il tema è stato affrontato dalla legge 112/2016, entrata in vigore il 25 giugno 2016 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare“), nota appunto come legge sul “Dopo di noi“, nell’intento di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia della persona con disabilità” (art. 1, comma 1).
INDICE SOMMARIO
- § 1. I destinatari e le finalità della legge “Dopo di noi”
- § 2. Gli strumenti previsti dalla legge “Dopo di noi”
- § 3. Gli strumenti di gestione patrimoniale nell’interesse delle persone con disabilità nella legge “Dopo di noi”
- § 4. I requisiti degli strumenti di tutela patrimoniale per le esenzioni e le agevolazioni
§ 1. I destinatari e le finalità della legge “Dopo di noi”
La legge 112/2016 pone l’attenzione sulle persone con disabilità grave (rimandando alla Legge 104/1992 la definizione e l’accertamento della stessa), “non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori” (art. 1, comma 2).
Nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, la legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione, volte anche a favorire la domiciliarità e la deistituzionalizzazione, prevedendo che siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni da erogarsi in loro favore.
La legge “Dopo di noi” persegue inoltre la finalità di agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati in favore di persone con disabilità grave (art. 1, comma 3) anche mediante la stipula di assicurazioni e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali.
§ 2. Gli strumenti previsti dalla legge “Dopo di noi”
Per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, la legge 112/2016 prevede l’istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (artt. 3 e 4), dell’importo di euro 56,1 milioni di euro annui, destinato a sostenere le prestazioni assistenziali e gli obiettivi di servizio in favore dei disabili.
In particolare, il fondo, per espressa disposizione normativa (art. 4) è finalizzato a:
“a) favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
b) realizzare, ove necessario e comunque in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing;
d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave“.
Al finanziamento di tali attività, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti privati.
Inoltre, per incentivare il coinvolgimento dei privati ed agevolare le famiglie con persone disabili gravi, la legge sul “Dopo di noi” ha previsto agevolazioni fiscali per gli strumenti di destinazione e tutela patrimoniale in favore della persona con disabilità e per le liberalità in denaro o in natura in favore di questi (art. 6).
E’ stata inoltre rivista la soglia di detraibilità del premio (innalzata ad euro 750,00) per le polizze assicurative sulla vita finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
§ 3. Gli strumenti di gestione patrimoniale nell’interesse delle persone con disabilità nella legge “Dopo di noi”
La legge 112/2016, nell’interesse delle persone con disabilità, implementa le potenzialità attuative di istituti giuridici privatistici di gestione patrimoniale (trust, vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario) già noti al panorama normativo e dottrinale italiano, prevedendo la loro esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e altre agevolazioni fiscali qualora tali strumenti di gestione siano diretti al perseguimento esclusivo del fine di inclusione sociale, di cura e di assistenza delle persone con disabilità grave.
Gli strumenti di gestione patrimoniale presi in considerazione dalla legge sul “Dopo di noi”, ciascuno con le peculiarità di seguito brevemente ripercorse, consentono di vincolare beni mobili ed immobili, con effetto segregativo, per destinarli al sostentamento ed alla cura della persona disabile; possono quindi costituire una valida risposta all’esigenza di genitori e/o familiari di una persona disabile di garantire a questa, dopo la loro morte, una adeguata tutela economica ed assistenziale.
Hai domande sulla legge “Dopo di noi”?
§ 3.1 Il trust
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha fatto ingresso nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985 ad opera della legge 364/1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, ma che è tutt’ora sprovvisto di una normativa nazionale; ai sensi dell’art. 6 della citata legge 364/1989, il trust è quindi regolato dalla legge scelta dal disponente con riferimento ai Paesi dove è legislativamente disciplinato; in ogni caso, la normativa estera scelta non deve confliggere con le norme imperative vigenti in Italia.
Con l’atto istitutivo di un trust un soggetto, detto disponente o settlor, trasferisce beni o diritti ad un altro soggetto, detto fiduciario o trustee, il quale dovrà gestire tali beni nell’interesse di altri soggetti, detti beneficiari, per determinate finalità.
Nel contesto che ci occupa, con l’istituzione di un trust i genitori o familiari di una persona disabile attribuiscono la titolarità di beni mobili ed immobili ad un soggetto di loro fiducia (trustee) -che può essere anche un ente no profit o cooperativa sociale- affinché questi gestisca tali beni nell’interesse della persona disabile (beneficiario), per le finalità di assistenza e di cura specificate.
La legge “Dopo di noi” richiede la nomina da parte del disponente di un ulteriore soggetto, detto guardiano o protector, chiamato a vigilare sul corretto operato del trustee e quindi garante della piena attuazione delle finalità del trust; il ruolo del guardiano può essere assunto dall’amministratore di sostegno, qualora la persona disabile sia stata affiancata da tale figura.
Con il trust si crea di un vincolo di destinazione dei beni conferiti alle finalità del trust esplicitate, perciò i beni conferiti non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi e finalità diverse da quelle indicate al momento della costituzione del trust ed i poteri del fiduciario sono di conseguenza limitati all’amministrazione del patrimonio e alla gestione del medesimo in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge.
I beni conferiti in trust inoltre non entrano a far parte del patrimonio personale del fiduciario, essi vanno a connotarsi quale massa distinta rispetto ai beni residui del patrimonio del disponente, del beneficiario e del trustee; su tale massa patrimoniale si realizza un schermo giuridico (c.d. segregazione) che protegge i beni conferiti in trust da qualsiasi aggressione da parte dei creditori del disponente, del trustee e del beneficiario.
§ 3.2 Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. nella legge sul “Dopo di noi”
Nell’impianto della legge 112/2016, la tutela delle persone con disabilità può essere realizzata anche tramite la costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
Detta norma prevede che
“Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo“.
E’ quindi espressamente prevista la possibilità di costituire su (e soltanto su) beni immobili e beni mobili registrati un vincolo di destinazione per il perseguimento degli interessi del disabile, opponibile ai terzi con la trascrizione dell’atto pubblico, per un periodo di tempo determinato o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.
Per tutta la durata del vincolo la massa patrimoniale conferita, pur restando -a differenza del trust– nella titolarità giuridica del costituente, assume la connotazione di massa patrimoniale distinta e separata rispetto alla restante parte del patrimonio del costituente. I beni vincolati potranno così essere utilizzati solo per le finalità di destinazione; in caso di loro vendita gli acquirenti dovranno sempre rispettare il vincolo di destinazione e stesso obbligo avranno gli eredi o legatari in caso di morte del costituente. Il vincolo apposto è statico, nel senso che i beni vincolati non possono essere incrementati con successivi apporti.
Anche in questo caso, si produce un effetto segregativo, poiché i beni vincolati e i loro frutti possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione dello scopo di destinazione.
Al fine di godere delle esenzioni e agevolazioni fiscali, la legge “Dopo di noi” prevede che la disabilità del beneficiario sia “grave” e che il termine finale di durata del vincolo di destinazione debba coincidere con la morte della persona con disabilità grave.
La legge 112/2016 (art. 6) prevede, inoltre, la presenza di due soggetti necessari: il “gestore“, che deve agire “adottando ogni misura idonea a salvaguardare i diritti del disabile“, ed il “controllore“, soggetto preposto al controllo “delle obbligazioni imposte all’atto della costituzione del vincolo di destinazione a carico del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del vincolo di destinazione“.
§ 3.3 I fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario
La Legge 112/2016, a fianco del trust e dei vincoli di destinazione, contempla la possibilità di costituire fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore di persone con disabilità grave e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
La figura di tale contratto si deve ad un contributo dottrinale che ha inteso dar vita ad uno schema contrattuale atipico idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela, con le stesse caratteristiche del trust, senza dover ricorrere al rinvio alla legge straniera.
Per contratto di affidamento fiduciario si intende, quindi, il contratto con il quale un soggetto, detto affidante o fiduciante, si accorda con un altro soggetto, detto affidatario o fiduciario, per “affidargli” determinati beni, attribuendogliene la titolarità, affinché impieghi tali beni a vantaggio di uno o più beneficiari, secondo un programma delineato dall’affidante ed accettato dall’affidatario.
In questo modo i beni oggetto di affidamento fiduciario costituiscono un patrimonio segregato e a tutti gli effetti separato dal patrimonio personale dell’affidatario che, come tale, resta aggredibile solo dai creditori qualificati dalla destinazione, similmente a ciò che accade nell’istituto del trust[1].
Nell’ambito della legge “Dopo di noi”, l’affidamento deve essere indirizzato alla protezione degli interessi del beneficiario, qualificato dalla disabilità grave, secondo un programma che vincola le parti, prevedendone durata, obblighi, condizioni e modalità. La legge 112/2016 prevede inoltre la presenza e l’individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni poste a carico del fiduciario.
Si segnala che, in risposta all’esigenza, sempre più avvertita, di una normativa nazionale che ripercorra struttura e finalità del trust, è attualmente al vaglio del Parlmento Italiano il Disegno di Legge 1452 del 5 agosto 2019 (‘‘Disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario“).
[1] F. Rota e G. Biasini, Il Trust e gli istituti affini in Italia, Milano, 2017, pp. 325 ss.
§ 4. I requisiti degli strumenti di tutela patrimoniale per le esenzioni e le agevolazioni
La legge “Dopo di noi” prevede espressamente che gli strumenti di tutela patrimoniale sopra ripercorsi -se finalizzati all’inclusione sociale, alla cura ed all’assistenza delle persone con disabilità grave- vadano esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni; tuttavia, per accedere a detta esenzione ed alle ulteriori agevolazioni (imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale) devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni (art. 6, comma 3):
a) la costituzione con atto pubblico;
b) l’identificazione chiara e univoca dei soggetti coinvolti (trustee, gestore e fiduciario) e dei rispettivi ruoli, la descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti nonché delle attività assistenziali necessarie a garantirne la cura ed i bisogni, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione;
c) la individuazione degli obblighi dei soggetti coinvolti (trustee, gestore e fiduciario), con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, ed alla rendicontazione del proprio operato;
d) la situazione di disabilità grave del beneficiario;
e) la destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali;
f) l’individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del gestore o del fiduciario;
g) l’indicazione del termine finale di durata coincidente con la morte della persona con disabilità grave beneficiata;
h) l’indicazione della destinazione del patrimonio residuo.