Ultimo Aggiornamento 25 Luglio 2024
Domanda giudiziale e saggio degli interessi legali: il quarto comma dell’art. 1284 codice civile
Sin dal 2014, l’art. 1284, comma 4, c.c. stabilisce che, “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali“. Si tratta, come spiegheremo meglio in questo breve approfondimento, di un tasso d’interesse notevolmente superiore a quello ordinariamente previsto dal comma 1 dello stesso art. 1284 c.c.
Cerchiamo allora di capire, con l’aiuto della giurisprudenza (di legittimità e di merito) ad oggi disponibile, come e quando si applica questo saggio “maggiorato” degli interessi legali. Infatti, se è vero che la Suprema Corte ha già precisato che esso deve intendersi limitato alle obbligazioni di fonte contrattuale (non a quelle di matrice extracontrattuale), alcune questioni restano aperte.
In particolare: il tasso d’interesse di cui al comma quarto dell’art. 1284 c.c. può essere liquidato solo per le obbligazioni di valuta o anche per quelle di valore? Inoltre, esso riguarda solo l’obbligazione che formava oggetto principale del contratto, oppure anche le obbligazioni restitutorie e quelle risarcitorie? Proviamo a fare qualche riflessione in proposito.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Il saggio degli interessi legali e l’art. 1284 c.c.
- § 2. Il tasso degli interessi legali dopo la proposizione della domanda giudiziale
- § 3. L’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. ai soli rapporti di natura contrattuale
- § 4. La dibattuta questione degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. in caso di obbligazioni restitutorie o risarcitorie ex contractu
- § 5. Risorse giurisprudenziali su interessi legali e art. 1284 c.c.
- § 6. Strumenti di calcolo degli interessi legali
§ 1. Il saggio degli interessi legali e l’art. 1284 c.c.
Com’è noto, gli interessi sono una prestazione accessoria, tipica delle obbligazioni pecuniarie, che si sostanzia in una somma di denaro dovuta per l’utilizzo di un capitale altrui (interessi corrispettivi) o per il ritardo nel pagamento (interessi moratori) o per il mancato ottenimento di una prestazione dovuta (interessi compensativi). Il nostro legislatore ha inteso disciplinarli nell’art. 1284 del codice civile, rubricato per l’appunto “Saggio degli interessi“, stabilendo qual è il tasso legale (cioè previsto dalla legge) che deve essere applicato per calcolarli. Questo il testo della norma:
[I] Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
[II] Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
[III] Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
[IV] Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
[V] La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
(Art. 1284 codice civile – Saggio degli interessi)
Come si vede, il saggio (o tasso) legale previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. si applica a tutti i tipi di interessi previsti dalla legge, indipendentemente dalla loro tipologia, nonché a quelli convenzionali qualora le parti non ne abbiamo stabilito la misura (comma 2) o, pur intendendo applicare un tasso maggiore (sempre entro le soglie dell’usura), non lo abbiano concordato in forma scritta (comma 3).
Gli ultimi due commi (quarto e quinto) dell’art. 1284 c.c. sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 17, comma 1 del d.l. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10/11/ 2014, n. 162. Essi disciplinano, rispettivamente, la misura degli interessi legali dovuti in caso di proposizione della domanda giudiziale e dell’arbitrato. Approfondiamo specificamente l’ipotesi – indubbiamente più frequente – della domanda giudiziale, tenendo comunque presente che le riflessioni formulate varranno anche per quella dell’arbitrato.
§ 2. Il tasso degli interessi legali dopo la proposizione della domanda giudiziale
Dunque l’art. 1284, comma 4, c.c. ha inteso estendere l’applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro). Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale (o l’arbitrato, nell’ipotesi di cui al comma 5) e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l’introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell’inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l’applicazione di un tasso legale d’interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale (e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi (moratori) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato d.lgs. n. 231/2002. Saggio, quest’ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze dà notizia semestralmente, ed attualmente pari all’8%, che è una percentuale ben superiore a quella – pressoché inconsistente – degli interessi legali (oggi pari, sic!, allo 0,01%).
Le tabelle sottostanti consentono un raffronto immediato tra l’entità dei due differenti tassi d’interesse:
TASSO | ANNO |
---|---|
1,50% | 2011 |
2,50% | 2012 |
2,50% | 2013 |
1,00% | 2014 |
0,50% | 2015 |
0,20% | 2016 |
0,10% | 2017 |
0,30% | 2018 |
0,80% | 2019 |
0,05% | 2020 |
0,01% | 2021 |
1,25% | 2022 |
5,00% | 2023 |
TASSO | SEMESTRE | ANNO |
---|---|---|
8,00% | I | 2017 |
8,00% | II | 2017 |
8,00% | I | 2018 |
8,00% | II | 2018 |
8,00% | I | 2019 |
8,00% | II | 2019 |
8,00% | I | 2020 |
8,00% | II | 2020 |
8,00% | I | 2021 |
8,00% | II | 2021 |
8,00% | I | 2022 |
8,00% | II | 2022 |
10,50% | I | 2023 |
12,00% | II | 2023 |
Come detto, questa disciplina si applica altresì all’arbitrato, dal momento in cui il relativo procedimento viene promosso (art. 1284, comma 5, c.c.).
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§ 3. L’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. ai soli rapporti di natura contrattuale
Sin dall’introduzione della norma (nel 2014), si è posta la questione dell’ambito oggettivo di operatività del tasso “maggiorato” di interessi legali introdotto dal comma 4 dell’art. 1284 c.c. Una prima indicazione, in proposito, è stata fornita dalla pronuncia di Cass. II, 07/11/2018, n. 28409, la quale – muovendo dalla formulazione letterale della norma (che recita testualmente “Se le parti non ne hanno determinato la misura […]“) – ha ritenuto che la disciplina ivi prevista possa trovare applicazione solo con riguardo alle obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale.
Secondo questo orientamento, dunque, il tasso “maggiorato” ex art. 1284, comma 4, c.c. non potrà essere applicato alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, in quanto per esse non è certo ipotizzabile, neppure in via astratta, un accordo delle parti sulla determinazione del saggio da applicare. Pertanto, le obbligazioni ex delicto resteranno soggette al tasso (oggi praticamente nullo) di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c.
§ 4. La dibattuta questione degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. in caso di obbligazioni restitutorie o risarcitorie ex contractu
Ancora controversa, tuttavia, appare la questione relativa alla tipologia di obbligazioni ex contractu cui può applicarsi il tasso “maggiorato” di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c.: si tratta soltanto dell’obbligazione che formava oggetto principale del contratto, oppure anche delle obbligazioni restitutorie e di quelle risarcitorie che traggano origine dalla violazione del contratto stesso?
A tale quesito ha risposto una interessante e puntuale sentenza del Tribunale di Savona (depositata il 25/09/2020), che ha reputato il saggio in questione applicabile anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale, benché le medesime possano integrare un debito di valore (almeno quelle risarcitorie) e non essere liquide (cioè determinate nel loro ammontare).
A ciò non osterebbe il principio per cui, se vengono liquidati genericamente gli “interessi legali”, si intendono dovuti “solamente” quelli di cui all’art. 1284 c.c. (cfr., in tema, Cass. III, 27/09/2017, n. 22457 e Cass. III, 23/04/2020, n. 8128). Infatti, la Suprema Corte intende come “interessi legali” quelli di cui all’art. 1284 c.c., senza operare distinzioni tra i diversi commi della norma, perciò il riferimento va inteso anche al suo quarto comma.
D’altronde, non sarebbe predicabile alcun pregiudizio in capo al debitore, in quanto l’applicazione del tasso di mora di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. non avviene automaticamente, ma solo a seguito di una specifica e formale iniziativa del creditore, che è la proposizione della domanda giudiziale, assimilabile – quanto agli effetti – alla costituzione in mora.
E’ chiaramente, questa, una problematica ancora bisognosa di assestamento, peraltro potenzialmente foriera di significative implicazioni anche in altri ambiti (come, per esempio, in quella particolare specie di responsabilità contrattuale che è la responsabilità medica) . Vedremo quindi se questo orientamento di merito, che a nostro avviso è piuttosto convincente e condivisibile, troverà conferma nella giurisprudenza di legittimità e avremo cura di darne conto con tempestività…
In proposito, si segnala l’ordinanza interlocutoria di Cass. VI, 20/04/2022, n. 12581, la quale – ritenendo che “la questione sia di elevata importanza nomofilattica e che su di essa non si sia consolidato un univoco orientamento di legittimità, fatte salve due pronunce della terza sezione (Cass., 3 , n. 28409 del 7/11/2018 e Cass., 3, n. 7966 del 20/4/2020)” – ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa alla pubblica udienza della III sezione civile.
Con la sentenza n. 61 del 03/01/2023 la III Sezione della Suprema Corte ha così statuito:
“Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione.“
(Cass. III, 03/01/2023, n. 61)
§ 5. Risorse giurisprudenziali su interessi legali e art. 1284 c.c.
- Cass. III, 27/09/2017, n. 22457 (precisa che, se il giudice di merito si limita ad indicare gli “interessi legali”, si intendono dovuti “solamente” quelli di cui all’art. 1284 c.c.);
- Cass. II, 07/11/2018, n. 28409 (limita l’applicabilità del tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale);
- Cass. III, 23/04/2020, n. 8128 (stabilisce che la facoltà di determinazione della misura degli interessi legali in maniera difforme da quella “generale” prevista dall’art. 1284 c.c. compete solo al giudice della cognizione, e non opera nel processo di esecuzione);
- Trib. Savona, 25/09/2020 (ritiene l’applicabilità del tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie da inadempimento contrattuale).
- Cass. VI, 20/04/2022, n. 12581 (ordinanza interlocutoria che rimette la questione alla pubblica udienza della III sezione civile)
- Cass. III, 03/01/2023, n. 61 (conferma l’applicabilità del tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., anche alle obbligazioni da da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle)
§ 6. Strumenti di calcolo degli interessi legali
Per gentile concessione del sito web AvvocatoAndreani.it, ecco due pratici strumenti di calcolo degli interessi: il primo relativo agli interessi legali di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c.; il secondo relativo agli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 (richiamati dall’art. 1284, commi 4 e 5, c.c.).
Strumento di calcolo degli interessi legali (art. 1284, comma 1, c.c.)
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Strumento di calcolo degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 (art. 1284, commi 4 e 5, c.c.)