Avv. Lucia Spadoni - Infortunio sul lavoro (risarcimento-indennizzo)

Infortunio sul lavoro e “risarcimento” (recte indennizzo) INAIL

Ultimo Aggiornamento 3 Ottobre 2024

Cosa è l’infortunio sul lavoro, cosa fare al suo verificarsi, quali sono le prestazioni economiche erogate dall’Inail

L’ordinamento italiano stabilisce che i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed alcune tipologie di lavoratori autonomi (es. artigiani e coltivatori diretti) siano assicurati dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali. L’ente pubblico che eroga le prestazioni economiche ed assistenziali ai lavoratori che subiscono danni fisici ed economici derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale è l’INAIL.

Esaminiamo in breve la disciplina degli infortuni sul lavoro e scopriamo quale tutela assicurativa è offerta dall’INAIL al lavoratore infortunato in termini di indennizzo (che è concetto diverso da quello di risarcimento).


INDICE SOMMARIO | Infortunio sul lavoro: indennizzo vs risarcimento


§ 1. La tutela assicurativa INAIL in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale

In Italia vige l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare i lavoratori dipendenti e parasubordinati occupati nelle attività che la legge individua come potenzialmente rischiose (artt. 1 e 4 Testo Unico n. 1124/1965), tutela oggi praticamente estesa a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche sé stessi.

L’Inail interviene a sostegno dei soggetti assicurati colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale erogando prestazioni di tipo economico, sanitario, riabilitativo, protesico e di reinserimento sociale.

Con l’assicurazione INAIL il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo (infortunio sul lavoro e malattia professionale) subìto dai propri dipendenti, salvo che sia riconosciuta, in sede penale o civile, la sua responsabilità per la violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro; in tal caso potrà essere chiamato a rispondere del c.d. danno differenziale, ovvero della quota di danno non coperta dalla tutela assicurativa, e soggetto ad azione di rivalsa da parte dell’INAIL.

§ 2. Cosa è l’infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è l’infortunio che avviene per causa violenta, concentrata nel tempo ed esterna all’organismo del lavoratore, in occasione di lavoro, dal quale deriva la sua morte, l’inabilità permanente al lavoro o un danno biologico permanente, l’inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Gli elementi che devono sussistere contemporaneamente affinché possa configurarsi una ipotesi di infortunio sul lavoro indennizzabile, dunque, sono:

  1. la lesione del lavoratore, ovvero una alterazione recata al suo organismo psicofisico;
  2. la causa violenta all’origine della lesione, intesa, come specificato dall’Inail, come ogni “fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità“; nel novero delle cause violente sono comprese:
    • le sostanze tossiche,
    • i movimenti bruschi o gli sforzi muscolari,
    • i microrganismi,
    • i virus o parassiti,
    • le condizioni climatiche e microclimatiche;
  3. l’occasione di lavoro: deve quindi sussistere un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio; il sinistro indennizzabile tuttavia non è circoscritto solo agli eventi che derivano materialmente dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che sia ascrivibile, in concreto, all’occasione di lavoro; a provocare l’eventuale danno possono essere:
    • elementi dell’apparato produttivo,
    • situazioni e fattori propri del lavoratore,
    • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

§ 2.1. L’infortunio e la condotta del lavoratore

Sono tutelabili anche gli infortuni sul lavoro che si siano verificati per colpa del lavoratore (imperizia, negligenza o imprudenza) purché la condotta sia riconducibile all’ambito delle finalità lavorative (es. movimentazione impropria di mezzi meccanici).

Resta invece esclusa dalla tutela assicurativa la condotta assunta per il c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze meramente personali ed estranee all’attività lavorativa.

L’INAIL precisa inoltre che:

sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso“.

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§ 3. L’infortunio occorso nel tragitto casa-lavoro può essere considerato infortunio sul lavoro?

L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortunio in itinere; con tale espressione ci si riferisce all’infortunio occorso al lavoratore lungo il tragitto (appunto in itinere) relativo al normale percorso:

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione (inteso quale domicilio) a quello di lavoro,
  • che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro,
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

La normativa puntualizza che l’infortunio in itinere deve verificarsi in occasione del “percorso normale”, ovvero del percorso più breve e diretto o più comodo e conveniente, secondo canoni di ragionevolezza, normalmente affrontato dal lavoratore per esigenze e finalità lavorative ed in orari compatibili con con queste ultime. Deve quindi sussistere un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa.

L’infortunio in itinere per essere indennizzabile deve inoltre essere accaduto allorquando il percorso normale sia stato intrapreso con i cd. mezzi ordinari (mezzi pubblici o a piedi) o con mezzo privato purché necessitato; in altri termini, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici – ritenuti (a torto o a ragione!) mezzi di percorrenza meno rischiosi – l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.

§ 4. Il contagio da Covid19 può essere considerato infortunio sul lavoro?

La normativa emergenziale (e segnatamente l’art. 42 del d.l. 17/03/2020, n. 18) ha espressamente qualificato come infortunio sul lavoro il caso di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro. Il legislatore ha così recepito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell’INAIL che equipara la causa virulenta alla causa violenta: l’aggressione del virus è infatti idonea a danneggiare l’integrità psico-fisica del lavoratore con azione efficiente, intensa e concentrata nel tempo.

La Corte di Cassazione ha infatti da tempo ammesso che costituisce “causa violenta” anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, anche qualora i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo (ad es. epatite HCV contratta da parte di personale sanitario puntosi con strumenti infetti).

In tutti i casi accertati di infezione da Covid19 contratta in occasione di lavoro da coloro per i quali opera la copertura assicurativa scatterà dunque la tutela apprestata dall’Inail per l’infortunio sul lavoro. Anche in questo caso, le prestazioni INAIL sono riconosciute a prescindere da un’eventuale responsabilità del datore di lavoro per l’omissione delle necessarie tutele preventive. Tale responsabilità, tuttavia, potrà avere rilievo e dare luogo ad eventuali ulteriori conseguenze a carico del datore di lavoro sul piano della responsabilità civile od anche penale. Le prestazioni INAIL sono peraltro erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

Avv. Lucia Spadoni per Terra e Vita - infortunio sul lavoro
Leggi l’articolo dell’Avv. Lucia Spadoni per Terra è Vita” di Edagricole

§ 4.1. L’occasione di lavoro nel contagio da Covid19: presunzioni e onere della prova

L’individuazione della sussistenza dell’occasione di lavoro dell’infezione da Covid19, pur operando i criteri standard che rimandano ad una nozione ampia di occasione di lavoro, potrebbe non risultare agevole in ragione della difficoltà di stabilire il momento del contagio e dunque il collegamento dell’infezione con l’attività lavorativa.
Giova rammentare che, in via generale, l’occasione di lavoro costituisce un elemento costitutivo della domanda per ottenere le provvidenze legate all’infortunio e spetta al soggetto richiedente la sua allegazione e prova, pur con la possibilità di fare ricorso alla prova per presunzioni e alle regole di esperienza.

Per ovviare a questa possibile difficoltà oggettiva, l’INAIL con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha configurato una presunzione semplice di origine professionale per il caso di contagio contratto dagli operatori sanitari, per i quali il rischio è aggravato sino a diventare rischio specifico, attesa l’elevatissima probabilità che essi vengano a contatto con il virus.
La stessa circolare ha poi esteso tale presunzione semplice alle altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico o con l’utenza, indicando, in via esemplificativa: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

Nella successiva circolare del 20 maggio 2020, l’INAIL ha tuttavia precisato che tale presunzione non si traduce in un automatico riconoscimento dell’occasione di lavoro. E’ infatti sempre doveroso per l’Istituto procedere al rigoroso accertamento della sussistenza dei fatti noti, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale (e resta ferma la possibilità di prova contraria a carico dell’Istituto).

Per le attività non “coperte” da presunzione, invece, incombe sul lavoratore la prova di aver contratto il virus in “occasione di lavoro”. Considerato il contesto degli ultimi mesi, nel quale è possibile lasciare la propria abitazione per ragioni motivate, tra le quali sostanzialmente andare al lavoro, potrebbe comunque operare in concreto una presunzione che il contagio sia avvenuto in ambiente lavorativo, specie ove sia possibile avere riscontri testimoniali circa le abitudini di vita nella fase pandemica del soggetto contagiato.

§ 5. Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

Quali sono gli obblighi per i soggetti coinvolti in un infortunio sul lavoro? Esaminiamo separatamente cosa deve fare il lavoratore, e cosa invece il datore di lavoro.

§ 5.1. Obblighi a carico del lavoratore infortunato

In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere ed a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.

Il lavoratore deve poi necessariamente rivolgersi ad un medico ed illustrargli circostanze e luogo dell’infortunio; in base alla gravità ed alle circostanze dell’infortunio, può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’Ospedale più vicino;
  • rivolgersi al suo medico curante.

Il medico che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare un certificato medico nel quale deve indicare la diagnosi ed il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro; il medico è altresì tenuto a trasmettere tale certificato in via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore deve comunque fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, anche se l’infortunio è di lieve entità (art. 52 Testo Unico 1124/1965 e s.m.i.).

§ 5.2. Obblighi a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità, è gravato dall’obbligo:

  • di inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo Unico 1124/1965), in relazione a tutti gli eventi infortunistici che siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento;
  • di segnalare l’evento entro 24 ore, e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, commi 1 e 2, Testo Unico 1124/1965);
  • di inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico quando un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto;
  • di inoltrare, a fini statistici e informativi, la “Comunicazione di infortunio” per gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, Testo Unico 1124/1965 e s.m.i.).

§ 6. La valutazione delle conseguenze dell’infortunio

Le conseguenze dell’infortunio (quantificazione economica dell’infortunio o della malattia, esistenza e percentuale di invalidità permanente, periodo di inabilità temporanea, ecc.) sono accertate e valutate dall’Inail.

La valutazione dell’eventuale danno biologico permanente è operato avendo quale riferimento i parametri medico legali predefiniti con apposite tabelle (c.d. Tabelle delle menomazioni INAIL), ove per ciascuna tipologia di menomazione viene indicata il range di incidenza o l’incidenza massima sulla validità psicofisica del soggetto danneggiato.

Il lavoratore che non ritenga corrette le valutazioni dell’Istituto può presentare opposizione contro il provvedimento contestato, entro il termine di prescrizionale triennale. L’istanza di opposizione amministrativa, disciplinata dall’art. 104 del Testo Unico, deve essere presentata presso la sede Inail competente (con consegna a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata), in base al domicilio del lavoratore.
In ogni caso, il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni), anche in caso di mancato riscontro da parte dell’INAIL.

Nel caso in cui l’esito dell’istanza non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare, con l’assistenza legale di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro. Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.

§ 7. Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, l’INAIL provvede ad erogare erogare al lavoratore le prestazioni assistenziali stabilite dalla legge. Le prestazioni economiche erogate dall’Inail si differenziano in base alla/e conseguenza/e dell’infortunio: inabilità temporanea, inabilità/danno biologico permanente, morte.

§ 7.1. Prestazioni in caso di inabilità temporanea

A) In caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro conseguente ad infortunio sul lavoro, l’Inail eroga una indennità sostitutiva della retribuzione a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica. I primi tre giorni di infortunio non sono indennizzati dall’Inail (c.d. periodo di carenza).

L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni. La quasi totalità dei contratti collettivi prevede a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità INAIL, tale da garantire al dipendente una retribuzione pari o quantomeno prossima a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato.

§ 7.2. Prestazioni in caso di danno biologico permanente

B) Qualora dall’infortunio sul lavoro sia derivato un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15% della validità psicofisica, l’Inail eroga un indennizzo in capitale per la menomazione psicofisica subita dal lavoratore. La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 45/2019, in una unica soluzione e in funzione dell’età e del grado di menomazione accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.

Qualora dall’infortunio sia conseguito un danno biologico permanente inferiore al 6%, non è riconosciuto indennizzo da parte dell’Inail (c.d. franchigia).

C) Qualora sia accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, l’Inail eroga al lavoratore un indennizzo in rendita con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica. L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:

§ 7.3. Prestazioni in caso di morte del lavoratore

D) In caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro, l’Inail eroga una rendita ai superstiti (coniuge/unito civilmente e figli, ed in mancanza di questi, genitori, fratelli e sorelle). A decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del:

  • 50% al coniuge/unito civilmente,
  • 20% a ciascun figlio,
  • 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, figlio naturale riconosciuto o riconoscibile, figlio di genitore divorziato,
  • 20% a ciascun genitore naturale o adottivo e a ciascuno fratelli e delle sorelle (in mancanza di coniuge e figli superstiti).

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può comunque superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.

Per gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.

L’inail eroga altresì un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio sul lavoro; dal 1° gennaio 2019 l’importo è 10.000,00 euro e non è soggetto a tassazione Irpef.