Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
La controversa questione del concorso di colpa del trasportato per mancato uso dei sistemi di ritenuta (cintura di sicurezza)
Il mancato uso dei dispositivi di ritenuta (cd. cinture di sicurezza) è sempre una circostanza spinosa da gestire in ambito di risarcimento danni da incidente stradale. Come è accaduto in questo caso, nel quale abbiamo aiutato il nostro cliente ad ottenere un equo risarcimento dopo che gli era stata addossata una percentuale di concorso di colpa assolutamente inadeguata.
Il nostro assistito “Marco” (nome di fantasia), in seguito ad un grave sinistro stradale quale terzo trasportato, aveva riportato un’invalidità permanente piuttosto significativa. I giudici di primo grado gli avevano attribuito un concorso di colpa nella misura dell’80%, perché non indossava la cintura di sicurezza. Ma una violazione di questo tipo non può determinare un tale concorso di colpa, che finirebbe per porre a quasi totale carico della vittima la responsabilità dell’incidente, mortificando il suo diritto al risarcimento.
Siamo stati incaricati di proporre impugnazione e la Corte di Appello ci ha dato ragione: a fronte dei € 91.674 liquidati nella pronuncia di primo grado, siamo riusciti a far ridimensionare il concorso di colpa per mancato uso delle cinture di sicurezza, pur accertato a carico del nostro assistito, e ad ottenere una personalizzazione in aumento dell’entità del risarcimento, che è stato così rideterminato in misura pari ad euro 263.584,50, oltre rivalutazione ed interessi. In questo articolo tutti i dettagli del caso.
INDICE SOMMARIO
- § 1. I fatti: l’incidente e la questione delle cinture
- § 2. La sentenza di primo grado ed il concorso di colpa per mancato uso delle cinture di sicurezza
- § 3. L’appello e la rivalutazione del rilievo causale del mancato utilizzo delle cinture
- § 4. La personalizzazione del danno
- § 5. Conclusioni: allacciamo sempre le cinture di sicurezza!
§ 1. I fatti: l’incidente e la questione delle cinture
In una tiepida mattinata di settembre di alcuni anni fa, Francesco e Marco, due amici 70enni, decidono di fare una scampagnata a bordo della Land Rover di Francesco, tra le colline del Montefeltro.
Francesco guida, Marco è seduto vicino a lui, lato passeggero. E non indossa le cinture di sicurezza.
A un certo punto, il conducente perde il controllo del veicolo, che capitombola fuori strada, in un campo circostante. Dopo qualche capriola, l’auto ferma la sua corsa.
Francesco è incolume. Marco è incastrato tra i sedili, in una posizione poco naturale, ma respira. L’amico cerca di liberarlo, chiama i soccorsi. Gli operatori del 118, al telefono, gli intimano di non fare nulla, stanno arrivando.
Per liberare Marco dal veicolo sarà necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che attestano il mancato uso dei sistemi di ritenuta (barrano, nel verbale, la casella “no” alla voce “cintura di sicurezza“).
Trasportato al pronto soccorso, la vittima riceverà una prima diagnosi di “trauma distrattivo del rachide cervicale”, che peggiorerà poi in ictus cerebrale.
Marco seguirà una terapia riabilitativa, ma non riuscirà a superare i deficit motori causati dall’ictus. Il CTU, in seguito, confermerà una invalidità permanente al 70%, con “indubbia e grave insistenza e permanenza di componenti dinamico- relazionali e di sofferenza soggettiva”.
Marco decide quindi di fare causa all’assicurazione del veicolo per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
§ 2. La sentenza di primo grado ed il concorso di colpa per mancato uso delle cinture di sicurezza
Il Tribunale investito della causa – pur avendo accertato la responsabilità ex art. 2054 c.c. del conducente Francesco e, ai sensi dell’art. 141 Cod. Ass. Priv., della sua compagnia assicuratrice – ha accolto solo parzialmente la domanda di Marco. Gli ha, infatti, attribuito un concorso di colpa pari all’80%, ai sensi dell’art. 1227 c.c., condannando i convenuti a risarcirgli il residuo 20%, liquidato nella somma di € 91.674,00.
La motivazione di una percentuale così alta è da ricercare nel fatto che Marco, al momento dell’incidente, non indossava la cintura di sicurezza. Eventualità processualmente contestata, a dire il vero, perché Marco aveva sempre sostenuto che che le cinture fossero allacciate al momento dell’impatto.
Si trattava, però, di una circostanza difficilmente controvertibile alla luce di quanto verbalizzato dai soccorritori, senza parlare della concreta dinamica del sinistro e della posizione in cui Marco era stato ritrovato all’interno del veicolo, nonché delle conseguenze traumatiche che gli erano derivate dall’incidente.
Ad avviso di Marco, la percentuale dell’80% di concorso di colpa per il mancato uso delle cinture costituiva una obiettiva esagerazione che, di fatto, sortiva il paradossale effetto di ridurre l’entità del risarcimento riconosciuto ad una frazione simbolica dell’effettivo danno sofferto, con buona pace del principio dell’integrale liquidazione dello stesso.
Non indossavi le cinture di sicurezza al momento del sinistro?
§ 3. L’appello e la rivalutazione del rilievo causale del mancato utilizzo delle cinture
Marco ha dunque deciso di proporre appello avverso la sentenza di primo grado e, per farlo, ha conferito incarico al nostro studio.
Il principale motivo di impugnazione ha riguardato, naturalmente, la percentuale di concorso di colpa relativa al mancato uso delle cinture di sicurezza. Abbiamo dunque censurato la valutazione con cui, in maniera peraltro laconica ed apodittica, il Giudice di prime cure aveva addebitato al danneggiato un rilievo concausale preponderante e quasi esclusivo, invero inusitato nella prassi giudiziale e sconosciuto ai repertori giurisprudenziali.
In effetti, a titolo esemplificativo, abbiamo illustrato che – in base alle pronunce della Suprema Corte relative all’ultimo decennio – i valori dell’incidenza causale riconosciuta al mancato uso delle cinture di sicurezza si sono attestati sui seguenti valori (il dato si ricava – per lo più – dalla parte motiva della sentenza, nella descrizione dello svolgimento del processo).
La giurisprudenza sull’omesso uso della cintura di sicurezza
Pronuncia | Percentuale per mancato uso delle cinture |
---|---|
Cass. VI, 04/11/2016, n. 22351 | 15% |
Cass. III, 08/01/2016, n. 126 | 30% |
Cass. III, 13/03/2014, n. 5795 | 0% |
Cass. III, 13/05/2011, n. 10526 | 20% |
Cass. III, 28/05/2009, n. 12547 | 25% |
Cass. III, 28/08/2007, n. 18177 | 25% |
Cass. III, 02/03/2007, n. 4954 | 30% (ma riforma perché manca la prova del concorso colposo!) |
Inoltre, andava tenuto presente il principio espresso da Cass. III, 03/04/2014, n. 7777:
“In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227, comma 1, c.c. – applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. Se non vi sono elementi per accertare l’esistenza di un apporto causale ad opera del comportamento colposo del creditore-danneggiato (nella fattispecie, mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato), non rimane che l’incidenza causale del comportamento del danneggiante, tenuto conto che la posizione del passeggero è assistita dalla presunzione di colpa nella causazione dell’evento dannoso a carico del conducente a norma dell’art. 2054, comma 1, c.c.”.
(Cass. III, 03/04/2014, n. 7777)
Infine, abbiamo sottolineato che:
“Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento”.
(Cass. III, 11/03/2004, n. 4993)
Con la conseguenza che l’incidenza dell’ipotetico concorso di colpa del trasportato dovrebbe essere equamente – ed ulteriormente – redistribuita tra costui ed il conducente.
A ben vedere, il Giudice di primo grado non aveva indicato adeguatamente i criteri che giustificassero un così drastico dimensionamento dell’apporto causale giocato dal mancato uso dei mezzi di ritenzione, perciò – in accoglimento del nostro motivo di impugnazione – la Corte d’Appello ha rideterminato il concorso di colpa nella misura del 50%, non ritenendo possibile scendere sotto tale valore in ragione del significativo peso rivestito dalla mancanza del dispositivo nel determinismo di produzione delle gravi lesioni riportate da Marco.
§ 4. La personalizzazione del danno
La sentenza della Corte d’Appello ha accolto anche il motivo di impugnazione con cui avevamo chiesto di riconoscere la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Com’è noto, un importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico si dice suscettibile di personalizzazione (cioè può cambiare rispetto al mero calcolo fatto usando le tradizionali tabelle) nel momento in cui si riscontra la sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno dinamico-relazionale più grave di quello che si poteva prevedere (cfr. Cass. III, 27/03/2018, n. 7513).
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto corretto aumentare del 5% la somma liquidata quale risarcimento del danno non patrimoniale, avuto riguardo alla sofferenza soggettiva, ricollegabile sia al patema d’animo ed al disagio subìti da Marco a seguito delle lesioni riportate nel sinistro (ricovero ospedaliero, numerosi controlli medici ed una prolungata terapia riabilitativa), sia ai postumi permanenti che hanno comportato inevitabili ripercussioni negative sull’esistenza del danneggiato: dopo il sinistro, la vita di Marco è significativamente mutata, avendo bisogno di assistenza per vestirsi e lavarsi e potendo percorrere in autonomia solo brevi tratti.
§ 5. Conclusioni: allacciamo sempre le cinture di sicurezza!
Il procedimento di appello ha avuto, quindi, un esito soddisfacente per Marco, oltre che per noi che lo abbiamo difeso in quel grado di giudizio.
In accoglimento dei principali motivi di impugnazione, la Corte d’Appello ha rideterminato il concorso di colpa nella misura del 50% e ha concesso una personalizzazione del danno pari al 5%, liquidando così un risarcimento complessivo di € 263.584,50, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite del doppio grado di giudizio.
Non possiamo dimenticare, però, che le gravi menomazioni riportate dal povero Marco, molto probabilmente, avrebbero avuto un contenuto decisamente meno rilevante ed afflittivo se egli avesse fatto uso dei sistemi di ritenuta, che – secondo le stime – salvano più del 25% di persone coinvolte in incidenti stradali potenzialmente mortali.
Pertanto, non possiamo fare a meno di concludere invitando tutti i lettori (noi inclusi), quando guidiamo o quando siamo trasportati, sia sul sedile anteriore sia su quelli posteriori, ad allacciare sempre le cinture di sicurezza!