Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Cosa sono gli interessi: tipologie, funzioni e decorrenza
Nel contesto dei rapporti obbligatori la nozione di “interessi” è piuttosto chiara, tanto è vero che il legislatore, che pur se ne occupa in molte disposizioni normative, non ha mai avvertito la necessità di precisarne i contorni, dimostrando di fare affidamento sulla diffusione e sulla univocità che il concetto di interesse riceve nel linguaggio comune come in quello strettamente giuridico. Cerchiamo allora di capire, in questo breve approfondimento, che cosa sono gli interessi, quali tipologie ne esistono, quali sono le rispettive funzioni e da quando iniziano a decorrere.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Cosa sono gli interessi
- § 2. La fonte e il tasso degli interessi
- § 3. La funzione degli interessi
- § 4. Decorrenza degli interessi
§ 1. Cosa sono gli interessi
Secondo la definizione tradizionale, gli interessi sono quelle prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono commisurate ad una aliquota percentuale della stessa.
Dunque gli interessi sono, sostanzialmente, delle somme di denaro, aggiuntive rispetto alla prestazione principale, che sono dovute per l’utilizzo di un capitale altrui o per il ritardo nel pagamento. Essi rappresentano, quindi, un’obbligazione pecuniaria accessoria ad un’altra obbligazione pecuniaria principale, intendendo come pecuniaria quell’obbligazione che ha ad oggetto una somma di denaro.
§ 2. La fonte e il tasso degli interessi
Gli interessi, a seconda della fonte da cui derivano, si distinguono in interessi legali, interessi convenzionali (o negoziali) e interessi “usuali”:
- interessi legali (artt. 1224, 1282, 1284 c.c.), come dice la parola stessa sono quelli riconosciuti e stabiliti dalla legge;
- interessi convenzionali (o negoziali) sono quelli stabiliti dalle parti in un accordo negoziale (es. 1815 c.c.);
- interessi “usuali” sono quelli che trovano la propria fonte negli usi (es. 1825 c.c.).
Tutti i tipi di interesse, comunque, prevedono, un tasso percentuale – detto anche “saggio degli interessi” – con il quale vengono calcolati e tale percentuale può essere stabilita dalla legge (cosiddetto tasso di interesse legale che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), o essere liberamente stabilito dall’accordo delle parti (cosiddetto tasso di interesse convenzionale, il quale però deve rimanere, comunque, entro la soglia prevista dal legislatore, oltre la quale si parla di usura).
Il tasso degli interessi legali viene annualmente stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Progressivamente diminuito a motivo dell’andamento generale dei tassi e dell’inflazione, il saggio legale è oggigiorno praticamente simbolico (il che talvolta determina ingiustificate sperequazioni), come risulta dalla tabella che riportiamo qui sotto.
TASSO | ANNO |
---|---|
1,50% | 2011 |
2,50% | 2012 |
2,50% | 2013 |
1,00% | 2014 |
0,50% | 2015 |
0,20% | 2016 |
0,10% | 2017 |
0,30% | 2018 |
0,80% | 2019 |
0,05% | 2020 |
0,01% | 2021 |
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§ 3. La funzione degli interessi
A seconda della funzione economica che svolgono, gli interessi si distinguono in tre tipologie:
- interessi corrispettivi: come dice la parola stessa, sono dovuti a titolo di corrispettivo per il godimento che il debitore ha del denaro altrui (cioè del creditore); essi hanno, quindi, una funzione remuneratoria giustificata dal vantaggio che il debitore ottiene dalla disponibilità e possibilità di utilizzare il denaro (capitale) del creditore. Tali interessi sono dovuti su somme liquide (cioè determinate nel loro ammontare) ed esigibili (cioè subito disponibili, senza termini o condizioni), e vengono sempre corrisposti a prescindere dalla morosità, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (art. 820 c.c., art. 1282 comma 1 c.c.).
- interessi moratori: sono quelli che il debitore deve corrispondere al creditore per il ritardo nel pagamento del proprio debito; essi hanno, quindi, una funzione risarcitoria: indennizzano il creditore per il ritardo (la mora) con cui ha ricevuto il pagamento (art. 1224 c.c.) della somma a lui dovuta. Un particolare tipo di interessi moratori è rappresentato dagli interessi nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/2002;
- interessi compensativi: rappresentando un compenso dovuto al creditore per il mancato ottenimento di una prestazione a lui dovuta, essi si producono sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, a prescindere dalla liquidità o esigibilità del credito, e la loro funzione è di natura equitativa e riequilibrativa.
§ 4. Decorrenza degli interessi
Gli interessi legali sono dovuti di pieno diritto (non serve la messa in mora) e decorrono dal momento in cui la somma di denaro, oggetto dell’obbligazione pecuniaria, è divenuta liquida, cioè determinata nel suo ammontare, ed esigibile, cioè senza termini o condizioni.
Gli interessi moratori decorrono dal giorno della mora (art. 1224 c.c.), cioè dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Qualora le parti non abbiamo stabilito il termine entro cui deve avvenire il pagamento, trova applicazione l’art. 1183 c.c. il quale prevede che:
- se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (1219 c.c.), perché “quod sine die debetur, statim debetur“;
- quando sia necessario un termine, in virtù degli usi, per la natura della prestazione o per il modo o il luogo dell’esecuzione, in mancanza di accordo delle parti, esso è stabilito dal giudice;
- se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze;
- se il termine è rimesso alla volontà del creditore, può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Nell’ambito delle transazioni commerciali, la decorrenza, invece, è indicata nell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (ne parleremo meglio in un articolo appositamente dedicato ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Gli interessi “usuali“, infine, decorrono dal termine previsto dagli usi nei quali sono stati stabiliti.