Ultimo Aggiornamento 27 Maggio 2024
Legge Gelli e Garante Salute
Oltre ai centauri, alle chimere e agli ippogrifi, la mitologia classica annovera – tra le creature leggendarie – la figura del “Garante per il Diritto alla Salute“, introdotta nel nostro Ordinamento dall’art. 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“), più nota al pubblico come legge Gelli.
Cos’è il Garante per il Diritto alla Salute? E in quali casi ci si può rivolgere al Garante? Quali sono le Regioni o le Province Autonome che hanno attivato le funzioni del Garante per la Salute? Proviamo a dare risposta a questi interrogativi.
INDICE SOMMARIO | GARANTE SALUTE
- § 1. L’istituzione del Garante per il Diritto alla Salute
- § 2. I compiti del Difensore Civico in funzione di Garante per il Diritto alla Salute
- § 3. Lo stato di attuazione del Garante per la Salute nelle Regioni e nelle Province Autonome
§ 1. L’istituzione del Garante per il Diritto alla Salute
L’art. 2 della legge “Gelli”, almeno nella sua rubrica, ha inteso attribuire la funzione di Garante per il Diritto alla Salute al Difensore Civico regionale (o provinciale). Se si legge il testo della norma, tuttavia, si apprende che tale attribuzione non è immediatamente efficace, ma viene rimessa alla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali:
“[…] possono affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico […]“.
Dunque, è bene sottolineare due aspetti:
- il ruolo di Garante per il Diritto alla Salute non compete automaticamente al Difensore Civico, ma necessita di una apposito provvedimento normativo, emanato dalla Regione o dalla Provincia autonoma interessata, che disciplini tempi e modalità di questo conferimento;
- la legge non prevede alcuna dotazione economica per la nuova figura del Garante, che dunque dovrà operare con le risorse economiche – piuttosto esigue – che sono già a disposizione del Difensore civico e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, salvo il caso (improbabile) che siano le Regioni o le Province autonome a fornirlo di nuovi fondi.
§ 2. I compiti del Difensore Civico in funzione di Garante per il Diritto alla Salute
Dunque, la funzione di “Garante per il diritto alla salute” è stata demandata al Difensore Civico regionale, figura di derivazione scandinava ispirata al cd. “Ombudsman” svedese. Non si tratta, com’è noto, di un organo particolarmente incisivo (tanto che Qualcuno lo ha già sarcasticamente identificato come il “cimitero degli avvocati”!): non ha concreti poteri coercitivi, ma si limita a mediare nei rapporti tra P.A. e Cittadini, con l’auspicio di stimolare il buon andamento e la correttezza dell’azione amministrativa.
Ma chi, come, quando e perché si può rivolgere al Difensore Civico in veste di Garante per il Diritto alla Salute? Bene, cerchiamo di rispondere sinteticamente a queste domande.
Chi può rivolgersi al Garante per la Salute?
Qualunque soggetto che sia – o sia stato – destinatario di prestazioni sanitarie presso una Struttura pubblica o privata.
Come ci si può rivolgere al Garante per la Salute?
I cittadini possono adire il Garante direttamente o attraverso un proprio delegato, come ad esempio un familiare o un legale appositamente incaricato.
Perché ci si rivolge al Garante per la Salute?
Le segnalazioni inviate al Garante devono riguardare disfunzioni o inefficienze del sistema di assistenza sanitaria o sociosanitaria.
Quando ci si deve rivolgere al Garante per la Salute?
Le segnalazioni al Garante vengono effettuate solitamente all’esito della prestazione sanitaria, quando il cittadino ha avuto modo di constatare problematiche o inadeguatezze, ma possono essere presentate anche se l’erogazione del servizio è ancora in corso (specie in caso di cure continuative o comunque prolungate nel tempo).
Quanto costa rivolgersi al Garante per la Salute?
L’intervento del Garante è svolto, naturalmente, in modo del tutto gratuito.
Vuoi fare una segnalazione al
Garante per il Diritto alla Salute?
§ 3. Lo stato di attuazione del Garante per la Salute nelle Regioni e nelle Province Autonome
Ricevuta una segnalazione, recita ancora l’art. 2 della legge Gelli-Bianco, il Garante deve acquisire (si suppone: dalla Struttura interessata) tutti gli atti ad essa relativi e deve, quindi, verificare se le lamentele avanzate siano fondate oppure no.
In caso di infondatezza, naturalmente, archivierà la segnalazione, previa – si ritiene – doverosa informazione al cittadino segnalante degli esiti dell’indagine.
In caso di fondatezza della segnalazione, invece, il Garante per il Diritto alla Salute potrà intervenire “a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale“.
Diventa fondamentale, allora, comprendere lo stato di attuazione della figura in questione, e gli eventuali poteri ad essa conferiti, nelle Regioni e nelle Province autonome della nostra Penisola.
Proviamo a tracciare qui di seguito un quadro d’insieme.
Regione Abruzzo
Non consta che la Regione Abruzzo abbia attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute, nonostante gli appelli a suo tempo formulati dal Difensore Civico in carica, Fabrizio Di Carlo.
Regione Basilicata
Non consta che la Regione Basilicata abbia attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute.
Regione Calabria
Non consta che la Regione Calabria abbia dato specifica attuazione alla figura del Garante per il Diritto alla Salute prevista dalla legge “Gelli”, ma in questa regione, già con legge regionale 10/07/2008, n. 22, si era provveduto alla “Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria” (una sorta di precursore del Garante, introdotto quasi dieci anni dopo).
Regione Campania
La Campania ha regolarmente istituito la figura del Garante con la legge regionale 11/04/2018, n. 16 (“Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24“), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 29 del 13/04/2018.
Regione Emilia Romagna
Non consta che la Regione Emilia Romagna abbia attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute, nonostante un apposito progetto di legge presentato sin dal 27/03/2017.
Regione Friuli-Venezia Giulia
Non consta che la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia dato specifica attuazione alla figura del Garante per il Diritto alla Salute prevista dalla legge “Gelli”. La legge regionale 16/05/2014, n. 9, in B.U.R. n. 21 del 21/05/2014, dedicata alla “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale“, ha demandato al primo funzioni di vigilanza e promozione in materia di salute soltanto in relazione ai bambini e agli adolescenti, alle persone private della libertà personale, nonché alle “persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica“.
Regione Lazio
Non consta che la Regione Lazio abbia attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute.
Regione Liguria
La Liguria ha attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute con l’art. 37 della legge regionale 27/12/2018, n. 29, modificativa della legge regionale 05/08/1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico), che assegna al Difensore Civico della Regione Liguria “la funzione di Garante per il diritto alla salute […] al fine di favorire l’accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e l’efficacia nell’erogazione dei servizi” (art. 5, comma 5, legge regionale 17/1986), prevedendo altresì che, ricevuta una richiesta di intervento da parte di privati, enti o associazioni (anche di fatto), il Difensore civico possa “procedere, quale Garante del diritto alla salute, ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi disfunzioni o carenze” (art. 6, comma 2, lettera c) bis, legge regionale 17/1986).
Regione Lombardia
La Lombardia ha regolarmente istituito la figura del Garante con l’art. 5 della legge regionale 28/12/2017, n. 37, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52, suppl. del 30/12/2017, che ha integrato in parte qua le previsioni della legge regionale 06/12/2010 , n. 18, già intitolata “Disciplina del Difensore regionale“.
Regione Marche
Non consta che la Regione Marche abbia dato specifica attuazione alla figura del Garante per il Diritto alla Salute prevista dalla legge “Gelli”, nonostante gli appelli a suo tempo formulati dal Difensore Civico in carica, Andrea Nobili, che risulta essere peraltro il presidente del Coordinamento dei Difensori Civici Italiani. La legge regionale 28/07/2008, n. 23, in B.U.R. n. 75 del 07/08/2008, ha istituito la “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale“, cui ha demandato alcune funzioni di verifica e promozione in materia di salute limitatamente alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Regione Molise
Non consta che la Regione Molise abbia dato specifica attuazione alla figura del Garante per il Diritto alla Salute prevista dalla legge “Gelli”. La legge regionale 09/12/2015, n. 17, in B.U.R. n. 40 del 16/12/2015, ha istituito la figura del “Garante regionale dei diritti della persona“, cui ha demandato alcune funzioni di vigilanza e promozione in materia di salute in relazione alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Regione Piemonte
Il Piemonte ha, di recente, regolarmente istituito la figura del Garante con l’art. 153 della legge regionale 17/12/2018, n. 39, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4°, suppl. al n. 50 del 18/12/2018, che ha integrato in parte qua le previsioni della legge regionale 09/12/1981, n. 50, già intitolata “Istituzione dell’ufficio del Difensore Civico“.
Regione Puglia
Non consta che la Regione Puglia abbia attuato la figura del Garante prevista dalla legge “Gelli”. Per inciso, sembra che in questa Regione non sia operativa neanche la figura del Difensore Civico, pur istituita dalla legge regionale 09/07/1981, n. 38.
Regione Sardegna
Non consta che la Regione Sardegna abbia dato specifica attuazione alla figura del Garante per il Diritto alla Salute prevista dalla legge “Gelli”. Il Piano Regionale dei Servizi Sanitari, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 19/01/2007, aveva invero previsto “l’istituzione dell’ufficio del Garante regionale per il diritto alla salute con l’obiettivo di affrontare il problema della malpractice sanitaria e delle disfunzioni connesse a deficit del sistema e di verificare la diffusione di una valida e regolare pratica di consenso informato“, ma non sembra che la previsione abbia avuto séguito.
Regione Sicilia
Non consta che la Regione Sicilia abbia attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute, considerato – per inciso – che l’ordinamento regionale siciliano non prevede neppure l’istituzione del Difensore Civico.
Regione Toscana
Non consta che la Regione Toscana abbia attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute, benché nel marzo 2019 sia stata rinnovata la “Commissione Mista Conciliativa” tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e il Difensore Civico regionale, con il compito di “informare la cittadinanza sugli strumenti di tutela, supportare l’ospedale nella gestione delle criticità relazionali, facilitare i percorsi di cittadinanza attiva e promuovere il miglioramento della qualità dell’organizzazione sanitaria“.
Regione Trentino-Alto Adige
Né la Provincia autonoma di Trento, né quella di Bolzano risultano aver dato attuazione alla figura del Garante per il Diritto alla Salute.
Regione Umbria
Non consta che la Regione Umbria abbia attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute.
Regione Valle d’Aosta
Non consta che la Regione Valle d’Aosta abbia attuato la figura del Garante per il Diritto alla Salute.
Regione Veneto
Non consta che la Regione del Veneto abbia dato specifica attuazione alla figura del Garante per il Diritto alla Salute prevista dalla legge “Gelli”. La legge regionale 24/12/2013, n. 37, in B.U.R. n. 115 del 27/12/2013, istitutiva della figura del “Garante regionale dei diritti della persona“, ha demandato al medesimo funzioni di ascolto, promozione e mediazione in materia di salute e di servizi socio-sanitari soltanto in relazione a soggetti minori d’età o a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Questa pagina è aggiornata al 27/05/2024; chiunque avesse dati diversi o informazioni più recenti sullo stato di attuazione del Garante per il Diritto alla Salute potrà scriverci alla pagina Contatti.