Ultimo Aggiornamento 10 Ottobre 2024
Il danno estetico e le regole del suo risarcimento
Il cd. danno estetico è un vero e proprio danno alla integrità psicofisica. Non si tratta, dunque, di una categoria giuridica a sé stante, ma di una particolare modalità in cui si può manifestare il danno biologico: si parla infatti di “danno estetico” quando la lesione della salute attinge l’aspetto esteriore del danneggiato (tipico esempio è la cicatrice deturpante o deformante), piuttosto che un organo o una funzione.
Nata alla fine degli anni settanta del secolo scorso, questa nozione è stata elaborata in un contesto nel quale – come noto – la giurisprudenza considerava risarcibile il danno alla salute solo in quanto lesivo della capacità di produrre reddito (il danno biologico non aveva ancora trovato il proprio riconoscimento). Poiché uno sfregio permanente, di regola e salvo il caso dell’attore/attrice o modello/a, non preclude l’attività lavorativa del danneggiato, esso non avrebbe potuto dar luogo a risarcimento; tuttavia la giurisprudenza – per ovviare a questa evidente ingiustizia – ricorse all’invenzione del “danno estetico”, sostenendo che esso rende più difficili le relazioni interpersonali del danneggiato e, perciò, incide anche sulle sue possibilità di far carriera ed incrementare così i propri guadagni.
Nata quindi come ipotesi di pregiudizio patrimoniale (sic!), oggi possiamo affermare con certezza che la nozione di “danno estetico” configura un pregiudizio non patrimoniale, che può avere origine da qualsiasi evento traumatico (quale – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l’incidente stradale, il sinistro dovuto a responsabilità sanitaria, il fatto illecito del terzo, come ad es. l’aggressione di un cane, ecc.). Vediamo nello specifico, dunque, in cosa consiste il danno estetico e come viene liquidato, illustrando anche un caso piuttosto semplice risolto dallo Studio, relativo ad un piccolo pregiudizio occorso a una paziente in conseguenza di trattamento estetico cui la stessa si era sottoposta.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Cosa è e come si valuta il danno estetico
- § 2. Quali sono le componenti risarcibili in caso di pregiudizio estetico?
- § 3. Un caso concreto: danno estetico causato dalla condotta del medico dermatologo o dell’estetista
- § 4. La conciliazione raggiunta in sede di mediazione e la liquidazione transattiva del “danno estetico”
§ 1. Cosa è e come si valuta il danno estetico
Come accennavamo in principio, il danno estetico non è un’autonoma categoria dogmatica, ma rientra fra le molteplici forme in cui la lesione alla salute si può manifestare. Questa lesione – che è tipicamente un danno biologico – viene definita “danno estetico” (o “danno fisiognomico”) tutte le volte che si verifica una compromissione dell’integrità esteriore della persona, del suo corpo, pregiudicandone l’aspetto o l’armonia.
Il pregiudizio estetico sussiste non soltanto nel caso di cicatrici deturpanti, ma anche quando si verifica uno sfregio, una lacerazione o una deformazione che comporti una alterazione peggiorativa nella percezione della propria immagine o del proprio corpo da parte del danneggiato (si consideri, ad esempio, il caso di procurata zoppia o di intervenuto strabismo).
Valutare l’entità del danno estetico può essere complesso, anche perché non esiste una tabella di classificazione dei diversi pregiudizi estetici che possono verificarsi. In linea generale, è necessario tenere conto dei seguenti elementi:
- la sua dimensione oggettiva (vale a dire l’effettiva consistenza dell’alterazione fisiognomica),
- le sue implicazioni psicologiche (cioè la concreta percezione che il danneggiato ne abbia), nonché
- la sua emendabilità (perché è chiaro che, se il pregiudizio può essere attenuato o addirittura eliminato, di ciò deve tenersi conto ai fini della liquidazione, eventualmente comparando il peso economico del danno estetico con quello degli interventi necessari, appunto, per emendarlo).
§ 2. Quali sono le componenti risarcibili in caso di pregiudizio estetico?
In quanto lesione alla salute, il danno estetico conferisce, a chi l’ha subìto, il diritto di ottenere il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, dei pregiudizi sofferti.
Danno estetico & risarcimento: leggi l’articolo online su
§ 2.1 La componente non patrimoniale del “danno estetico”
Quanto all’aspetto non patrimoniale, il danno estetico può essere liquidato secondo i parametri stabiliti dalle Tabelle di Milano (o Roma, per chi le preferisce) in un’unica voce unitaria di danno biologico comprensivo di tutte le lesioni subite dal soggetto lesionato. La determinazione del quantum risarcibile può contemplare, in aumento, il criterio della personalizzazione in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato e dunque della particolare sofferenza patìta a causa delle circostanze concrete della vicenda.
Va doverosamente specificato, peraltro, che nella valutazione del danno estetico è necessario considerare opportunamente la precisa localizzazione della lesione sul corpo della vittima. E’ facilmente intuibile, infatti, come una ferita sul volto avrà più peso rispetto a quella riportata sul piede. O ancora, può essere valutata l’occupazione del danneggiato; ad esempio sarà reputata più grave la ferita sulla gamba di una modella rispetto a quella riportata da un dipendente in un ufficio che non ha relazioni con il pubblico.
In sede risarcitoria andrà dunque tenuta in debita considerazione ogni variabile del caso specifico, come gli aspetti relativi ai caratteri somatici del danneggiato, alle caratteristiche espressive e sociali, sino a quelle di tipo psicologico e relazionale.
§ 2.2 Le conseguenze patrimoniali del “danno estetico”
Con riferimento al danno patrimoniale, andranno risarcite le seguenti voci:
- danno emergente: ossia tutte quelle spese affrontate a causa del danno estetico subìto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute per le cure e per i farmaci necessari alla guarigione.
- lucro cessante: ossia i guadagni che il danneggiato avrebbe potuto percepire in assenza del danno estetico (ad esempio la carenza di entrate dovute all’impossibilità di svolgere attività che avrebbero comportato una remunerazione).
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§ 3. Un caso concreto: danno estetico causato dalla condotta del medico dermatologo o dell’estetista
Lo Studio ha seguito e definito vittoriosamente il caso di una giovane donna, Anna (nome ovviamente di fantasia per tutelare la privacy della nostra Assistita), che aveva subito lesioni a seguito di un trattamento estetico. Più precisamente, nell’anno 2019 la Signora Anna si era sottoposta ad un trattamento di epilazione a mezzo laser-terapia, eseguito suo malgrado senza previa applicazione di prodotti specifici per preparare adeguatamente la zona epidermica da trattare e stimolare il tono e l’elasticità della pelle.
Fin dall’inizio della seduta, la signora Anna aveva avvertito un intenso bruciore alla gamba destra sottoposta al trattamento. L’operatrice, tuttavia, aveva tranquillizzato la signora e aveva proseguito con la procedura. Prima di dedicarsi alla gamba sinistra, l’operatrice si era soffermata al macchinario per una modifica della frequenza e successivamente aveva ripreso l’esecuzione del trattamento – questa volta indolore – alla gamba sinistra, congedando infine la paziente. I forti dolori non avevano abbandonato la signora Anna fino a quando, qualche giorno dopo, ella era stata costretta a recarsi in Pronto Soccorso a causa della sofferenza. In questa sede, i medici avevano riscontrato all’arto ustioni di II grado, curate in seguito da uno specialista dermatologo.
Guarite le lesioni, era tuttavia residuato un danno estetico permanente e inemendabile – seppur di modesta entità – consistente in una lieve discromia dell’arto interessato. La signora Anna si è così sottoposta a visita medico-legale, che ha evidenziato i profili di responsabilità in capo all’operatrice sia con riferimento alla omessa preparazione della zona da trattare, sia per l’errata frequenza impostata sul macchinario utilizzato, peraltro in difetto di qualsivoglia indagine sui parametri più adatti rispetto al fototipo del soggetto. La signora Anna ha dunque contattato l’operatrice allo scopo di risolvere la questione e ottenere la rifusione dei danni patiti. Le sue richieste, tuttavia, non hanno sortito alcun effetto, perciò la danneggiata si è rivolta al nostro Studio per ricevere tutela dei propri diritti.
§ 4. La conciliazione raggiunta in sede di mediazione e la liquidazione transattiva del “danno estetico”
Il nostro Studio ha tentato sin da principio di definire stragiudizialmente la controversia; tuttavia in difetto di esito positivo, si è deciso di depositare istanza di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2020. Il procedimento di mediazione, oltre a permettere alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale, consente – in caso di mancato accordo – di attivare il giudizio, in quanto condizione di procedibilità dell’azione civile di risarcimento del danno secondo la legge Gelli.
Ricevuta la convocazione all’incontro di mediazione, l’operatrice si è risolta a contattare il nostro Studio per il tramite del proprio legale, così da trovare un accordo tra le parti ed evitare derive giudiziali della controversia. E’ stato così possibile definire la vertenza mediante sottoscrizione di un atto di transazione stragiudiziale che ha stabilito la corresponsione di un adeguato risarcimento del danno estetico sofferto dalla danneggiata.
La soluzione stragiudiziale è risultata sicuramente conveniente per l’interesse della signora Anna, la quale ha potuto ottenere il ristoro del pregiudizio subìto (3.500 euro l’importo liquidato) e – anche in considerazione della contenuta entità del danno estetico riportato – ha evitato di intraprendere un lungo e probabilmente antieconomico processo civile.