Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024
D.L. Rilancio convertito in legge: le novità sul lavoro agile, lavoro a termine e congedi retribuiti
Il 16/07/2020 è stata definitivamente approvata in Senato la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. “Decreto Rilancio“). In sede di conversione sono state introdotte interessanti novità in materia di lavoro agile, lavoro a termine e congedi retribuiti del personale dipendente. Vediamo sinteticamente di cosa si tratta.
§ 1. Lavoro a termine
È rimasta invariata la norma (art. 93, c. 1) in base alla quale è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle c.d. causali.
Tale norma, di cui abbiamo parlato qui, aveva sollevato notevoli dubbi interpretativi e richieste di correzione, in particolare per quanto riguarda l’inciso
“per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
che parrebbe introdurre una sorta di causale speciale, per cui la deroga al regime ordinario sembrerebbe applicabile soltanto alle imprese che abbiano subìto una sospensione o una riduzione dell’attività durante il lockdown.
Ebbene, in sede di conversione, il contenuto della norma in questione è rimasto identico. Per cui valgono le stesse considerazioni già svolte al momento dell’emanazione del decreto-legge.
§ 2. Proroga ex lege della durata dei rapporti di apprendistato e dei rapporti di lavoro a termine
Si è però introdotto un comma 1 bis (chissà perché non un comma 2…), che prevede una proroga ex lege della durata dei rapporti di apprendistato e dei rapporti di lavoro a termine,
“di durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La previsione, per quanto riguarda i rapporti di apprendistato, appare condivisibile: è una agevolazione sia per gli apprendisti, sia per le imprese, che potranno continuare a fruire, tra l’altro, del regime contributivo di favore.
Quanto alla nuova previsione sui contratti a termine, si pongono dei problemi.
Ci saranno casi nei quali i contratti, sospesi durante il periodo di emergenza, siano già scaduti da tempo e non siano stati né prorogati, né rinnovati. La previsione della proroga ex lege si applicherà anche a tali rapporti già esauriti? Forse no, nel senso che semmai si tratterebbe di un rinnovo e non di una proroga…
Inoltre, se era originariamente prevista una causale (a giustificazione dell’apposizione del termine) che nel frattempo si fosse esaurita (ad es. per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, che sia già rientrato), com’è possibile disporre una proroga ex lege di un rapporto di lavoro non più sorretto dalla sua causale originaria?
In tal caso, giocoforza, il dipendente sarà sospeso in Cassa Integrazione, ma ciò non risolverà il problema, poiché al termine della sospensione, tornerà ad operare il meccanismo di proroga automatica.
§ 3. Lavoro agile
Il diritto dei genitori di figli minori di anni 14 a rendere la prestazione in regime di smartworking, a patto che la natura della prestazione lo consenta, rimarrà in vigore fino a che perduri lo stato di emergenza, che – come noto – è stato inizialmente dichiarato solo fino al 31.7.2020.
È stata ampliata la platea di destinatari di tale diritto, estendendolo
“sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”.
Art. 90 D.L. n. 34/2020 convertito in legge
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§ 4. Congedi Covid 19 retribuiti al 50%
È stato esteso fino al 31.8.2020 il congedo di 30 giorni, che si potrà fruire sia su base oraria, sia su base giornaliera, da parte dei lavoratori dipendenti con figli minori di anni 12.
Il congedo è alternativo al “bonus baby sitter”, pari a euro 1.200,00, ma se il bonus viene richiesto fino a 600,00 euro, spettano fino a 15 giorni di congedo (cfr. circolare INPS 81/2020).