Correlazione tra Accusa e Sentenza Penale

Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024

Accolta la richiesta di nullità della sentenza di condanna

L’Avv. Giovanni Chiarini ha assistito con successo un Amministratore di società finanziaria, già accusato di reati fallimentari, ottenendo la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado – che lo aveva condannato – per difetto di correlazione tra accusa e provvedimento decisorio.

 

Il capo di imputazione

Il sig. A.A. era stato imputato in un procedimento penale per i seguenti reati assertivamente commessi in concorso con altri:

a) del delitto p. e p. dagli artt. 112, 110, 81 cpv. c.p. e dagli artt. 216, 1° comma, nr. 1, e 223 L.F., anche in correlazione con l’art. 203 L.F., con la circostanza aggravante di cui all’art. 219, 1° comma L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
b) del delitto p. e p. dagli artt. 112, 110, 81 cpv. c.p. e dall’art. 223, 2° comma, punto n. 1, L.F., anche in correlazione con l’art. 203 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e dall’art. 2621 c.c.;
c) del reato p. e p. dagli artt. 112, 110, 81 cpv. c.p., 2621 2 2640 c.c.

 

La sentenza di condanna emessa dal G.U.P.

Il Giudice dell’udienza preliminare, all’esito di giudizio con rito abbreviato, dopo aver dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo c), aveva dichiarato A.A. responsabile dei delitti ascrittigli ai capi a) e b) e, ritenute le circostanze aggravanti contestate prevalenti sulle attenuanti generiche concesse, con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione, con conseguente dichiarazione di inabilitazione per anni dieci dall’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità per la stessa durata all’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa, oltre che con dichiarazione di interdizione legale per anni cinque, con esclusione della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Con l’assistenza dell’Avv. Giovanni Chiarini, A.A. aveva quindi proposto appello alla decisione di primo grado, nella parte in cui aveva statuito la condanna dell’imputato.

 

I motivi di impugnazione e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178 lett. b) e c) c.p.p.

Dal confronto tra le imputazioni contenute nella sentenza di condanna impugnata, le imputazioni precisate nella richiesta di modifica dell’imputazione medesima depositata in itinere dal Pubblico Ministero, e le imputazioni di cui al decreto di fissazione dell’udienza preliminare, risultava che in sentenza:

  • le imputazioni indicate alle lettere a) e b) corrispondevano a quelle indicate dal Pubblico Ministero con la menzionata richiesta di modifica;
  • i fatti materiali indicati nei capi da c) ad m) dell’imputazione e richiamati nei capi a) e b) dell’imputazione – i quali secondo quanto precisato dal P.M. avrebbero integrato la fattispecie di cui al capo b) – corrispondevano non a quelli così come indicati nella richiesta di modifica depositata dallo stesso P.M., bensì a quelli così come originariamente indicati nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare.

 

Le difformità innanzi indicate avevano naturalmente comportato, da parte del giudice dell’udienza preliminare che aveva giudicato A.A. con il rito abbreviato, una inammissibile mutazione del fatto contestato allo stesso imputato dal Pubblico Ministero, atteso che a base della decisione di condanna il Giudice aveva posto non l’imputazione così come effettivamente formulata dal P.M. dopo la richiesta di modifica, per la quale l’imputato si era difeso, bensì l’imputazione così come originariamente formulata col decreto di fissazione dell’udienza preliminare.

Dunque, a causa della diversità di contenuto tra il capo di imputazione per il quale il Pubblico Ministero aveva esercitato l’azione penale ed il capo di imputazione in base al quale il Giudice dell’udienza preliminare aveva emesso la sentenza di condanna impugnata, si era verificata una nullità riconducibile all’art. 178 lett. b) e c) c.p.p., attinente sia alla iniziativa del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale, sia alla violazione dei diritti di difesa, appunto perché l’imputazione in base alla quale il Giudice dell’udienza preliminare era pervenuto alla emissione della sentenza di condanna era diversa da quella per la quale era stata esercitata l’azione penale.

 

L’accoglimento dell’appello e la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di correlazione con l’imputazione

Nell’accogliere l’impugnazione proposta dallo Studio Legale Chiarini, la sentenza appellata è stata dichiarata nulla ed è stata disposta la regressione del procedimento al grado in cui era stato compiuto l’atto nullo, ai sensi dell’art. 185 nn. 1 e 3 c.p.p.

 

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