Ultimo Aggiornamento 22 Agosto 2024
Il Coronavirus e le udienze da remoto
Udienze telematiche (in videoconferenza, con collegamento da remoto) o a trattazione figurata (con scambio “virtuale” di scritti che sostituiscono la comparizione dinanzi al Giudice). Si rivoluziona così la giustizia italiana, che si adatta alle esigenze di sicurezza imposte dalla diffusione del nuovo Coronavirus per garantire la continuità dei processi e la tutela dei diritti del cittadino.
È quanto stabilisce l’articolo 83 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), rinviando poi – per la individuazione degli strumenti e programmi utilizzabili – alle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA).
Ed in data 20.03.2020 è stato pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia il provvedimento con cui la DGSIA ha previsto che lo svolgimento delle udienze avvenga tramite l’utilizzo dei programmi Skype for Business e Teams di Microsoft, autorizzando i collegamenti sia su dispositivi dell’ufficio che su quelli personali, ma comunque stabilendo l’utilizzazione di infrastrutture e aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia. Si tratta di strumenti di cui già disponeva l’Amministrazione e che consentono la gestione delle videoconferenze con possibilità per le parti di formulare deduzioni o istanze sia oralmente che per iscritto e di depositare, leggere e modificare documenti, proprio come se ci si trovasse in un’aula di tribunale.
- § 1. Osservazioni generali
- § 2. Come cambia il processo civile
- § 3. Come Cambia il Processo Penale
- § 4. Riflessioni Conclusive
§ 1. Osservazioni generali
I tribunali si spostano così in delle vere e proprie “stanze virtuali”.
Va evidenziato che, per quanto riguarda il settore civile, la novità riguarda proprio la possibilità di celebrare in videoconferenza le udienze, perché, dal punto di vista della digitalizzazione del procedimento in generale, si era sulla buona strada: già da alcuni anni, infatti, nel processo civile i fascicoli telematici hanno soppiantato quelli cartacei ed è previsto l’obbligo per tutte le parti di depositare telematicamente atti e documenti (salvo alcune particolari ipotesi).
Analizziamo ora nel dettaglio le innovazioni introdotte dal D.L. 18/2020 nella disciplina della celebrazione delle udienze telematiche, distinguendo quelle che riguardano il processo civile da quelle che interessano il penale.
§ 2. Come cambia il processo civile: Udienze Telematiche o a Trattazione Figurata
Già l’art. 2 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 (successivamente abrogato e sostituito dal menzionato art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), aveva previsto per la prima volta la possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti con collegamenti da remoto (c.d. Udienze Telematiche).
Nel rispetto dei principi generali e costituzionali cui il processo deve sempre ispirarsi, il legislatore ha avuto cura di precisare che
“lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti“,
stabilendo a tal fine che
“prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento” per accedere all’aula virtuale.
Nel corso dell’udienza, poi,
“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale“.
Nell’ambito delle Udienze Telematiche, quindi, il Giudice avrà modo di “vedere” i soggetti che partecipano (parti, difensori, PM) e controllare la corrispondenza delle identità da questi dichiarate con i documenti che gli verranno mostrati, sempre in videoconferenza.
La norma prevede poi una ulteriore modalità di celebrazione dell’udienza (che potremo definire “a Trattazione Figurata“) per l’ipotesi in cui non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai soli difensori. In questo caso, il Giudice potrà limitarsi a disporre “lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” , procedendo quindi alla “adozione fuori udienza del provvedimento” (che verrà depositato nel fascicolo telematico e comunicato ai difensori tramite pec). Non vi sarà quindi una vera e propria comparizione (sia pure in videoconferenza) dinanzi al Giudice, ma la trattazione sarà esclusivamente scritta.
Resta al momento esclusa la possibilità di celebrazione telematica di udienze che prevedono la partecipazione di altri soggetti oltre alle parti e ai loro difensori (ad esempio testi, consulenti tecnici o altri ausiliari del giudice).
Si allegano, a titolo esemplificativo, due provvedimenti giudiziari: il primo, del Tribunale di Siracusa, con cui viene fissata una udienza telematica su Teams di Microsoft; il secondo, del Tribunale di Savona, con cui vengono fornite le indicazioni per lo svolgimento di una udienza a trattazione figurata.
§ 3. Come Cambia il Processo Penale
Per il processo penale il decreto prevede che:
“ferma l’applicazione dell’art. 472 comma 3 del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia”.
Il successivo decreto della DGSIA del 20 marzo 2020 ha previsto che le udienze penali si svolgano, se possibile, “utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari” ai sensi dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. (modalità già sperimentate con risultati positivi da vari Tribunali). In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti anche per le udienze civili (e dunque, sostanzialmente, Teams di Microsoft), ma solo:
“laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità“.
Certo, il processo penale da remoto pone particolari problematiche, in quanto il diritto ad essere presente in udienza subisce nell’ambito dell’udienza telematica una compromissione importante, le cui conseguenze possono comportare lesioni al diritto di difesa non sempre tollerabili (anche in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo).
Lo strumento della teleconferenza presenta diversi problemi soprattutto laddove è necessario procedere all’esame di testimoni e/o consulenti o all’esame dell’imputato, mettendo a rischio la violazione dei principi di oralità ed immediatezza su cui si fonda il processo penale. Nell’ambito di una testimonianza da remoto, infatti, è difficile consentire la normale dialettica processuale (si pensi alla possibilità di formulare in modo efficace contestazioni, a quella di chiedere al teste di verificare l’autenticità di un documento e di illustrarne il contenuto, alla richiesta di identificare una persona). Il collegamento da remoto non consente inoltre un confronto riservato tra imputato e difensore nel corso udienza.
Senza contare la obiettiva difficoltà, per il giudice, di seguire in contemporanea su monitor imputati, testimoni, avvocati e Pubblico Ministero.
§ 4. Riflessioni Conclusive
Allo stato, per quanto riguarda il processo civile, l’utilizzo della udienza telematica è limitato a casi particolari: è infatti prevista la trattazione figurata o virtuale per le udienze che debbono svolgersi con la presenza dei soli difensori (ad es. le udienze ex art. 183 c.p.c. e quelle di precisazione delle conclusioni) e quella tramite collegamento da remoto per le udienze che prevedono la presenza dei difensori e delle parti (ad es. le comparizione dei coniugi dinanzi al presidente in caso di separazione o divorzio).
Nel processo penale, invece, è prevista una possibilità più ampia di celebrare udienze in via telematica, sempre che venga adeguatamente tutelato il diritto di difesa. Ciò, però, solo sino al termine del periodo indicato dal Decreto Legge (allo stato, il 31 luglio 2020). Successivamente – salvo ulteriori proroghe o modifiche – si dovrebbe tornare ad applicare l’art. 146 bis disp. att. c.p.p., che limita e disciplina l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, sia sotto il profilo soggettivo che in relazione ai mezzi tecnici utilizzabili.
E’ certamente auspicabile che, dalla complessità della attuale situazione, emergano spunti interessanti per poter sviluppare – anche in futuro e al di fuori dell’emergenza – modalità operative più agili, che aiutino gli operatori del diritto a semplificare alcune fasi del processo. Con conseguente giovamento per il sistema giudiziario nel suo complesso.
E’ però indispensabile che ciò avvenga senza compromettere il diritto alla difesa ed al pieno contraddittorio.