Convivenza more uxorio tra obbligazioni naturali e indebito arricchimento. La restituzione delle somme nella famiglia di fatto

Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024

Restituzione delle Elargizioni & Convivenza More Uxorio

Una volta terminata la convivenza more uxorio, è possibile ottenere la restituzione delle somme versate in costanza del rapporto?
I confini normativi incerti della cd. famiglia di fatto possono rendere alquanto difficoltoso districarsi all’interno della disciplina dettata dal legislatore.
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione civile, sez. III, 03/02/2020, n. 2392, cerchiamo di capire quale sorte viene riservata alle elargizioni eseguite durante la convivenza di fatto.


§ 1. La disciplina della convivenza di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76

La disciplina della convivenza di fatto (o “more uxorio“) è stata introdotta nel nostro ordinamento solo nel 2016 con la legge 20/05/2016, n. 76 (c.d. legge “Cirinnà”), dopo numerosi tentativi di regolamentazione frammentaria. Intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“, la legge – con discutibile tecnica normativa – condensa in unico articolo tutto il proprio contenuto, definendo e disciplinando la situazione dei “conviventi di fatto” ai commi 36 ss. dell’art. 1.

Il legislatore ha dovuto prendere atto della sempre maggiore importanza che ha acquisito negli anni questo particolare tipo di famiglia riconosciuta e tutelata dall’art. 2 della Costituzione, in quanto rientrante a tutti gli effetti nelle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’individuo.

L’art. 1, comma 36, della legge 76/2016 definisce “conviventi di fatto”:

due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“.

La stabile unione dei conviventi viene accertata tramite certificazione anagrafica rilasciata ai sensi degli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente“).

§ 2. I rapporti patrimoniali nella convivenza di fatto e il contratto di convivenza

Il legislatore, nel disciplinare gli aspetti essenziali della famiglia di fatto, è intervenuto anche in ordine ai rapporti patrimoniali dei conviventi introducendo per la prima volta il “contratto di convivenza“, previsto dall’art. 1, commi 50 ss., della legge 76/2016.

I conviventi, infatti, possono regolare tutto ciò che concerne la sfera patrimoniale della propria famiglia attraverso la sottoscrizione del contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e, ai fini dell’opponibilità ai terzi, deve essere trasmesso al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contratto è, dunque, a tutti gli effetti un atto di autonomia patrimoniale e, pertanto, ciò che viene disciplinato con esso sarà sempre derogabile dalla volontà delle parti.

Questo contratto assume una grande importanza perché i conviventi possono stabilire, tra le altre cose, le rispettive modalità di contribuzione alle necessità della famiglia durante la convivenza, ma anche e soprattutto per il futuro, quando questa viene meno.

§ 3. Obbligazione naturale nelle unioni di fatto

Anche il più dettagliato contratto di convivenza, tuttavia, avrà delle zone d’ombra inevitabili e i conviventi che abbiano spontaneamente versato delle somme potrebbero, una volta naufragata l’unione, voler chiedere la ripetizione delle proprie elargizioni ritenendole indebite.

Le attribuzioni patrimoniali operate nel periodo di convivenza costituiscono, in linea generale, l’adempimento di una obbligazione naturale, ossia l’attuazione di un dovere morale e sociale.

In proposito, l’art. 2034 c.c. stabilisce quanto segue:

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti“.

La norma sembra, dunque, suggerirci l’irripetibilità delle somme versate dal convivente in attuazione di una obbligazione naturale.

Viene spontaneo chiedersi, a questo punto, se tutte le attribuzioni patrimoniali conferite nell’ambito della convivenza rientrino nell’alveo delle obbligazioni naturali o se esistano particolari condizioni in presenza delle quali sia possibile chiederne la restituzione.

A questo interrogativo ha saputo rispondere la giurisprudenza.

Hai bisogno di supporto in materia di convivenza more uxorio o famiglia di fatto?

§ 4. Obbligazione naturale o indebito arricchimento del convivente?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha distinto il caso in cui il convivente compia delle attribuzioni patrimoniali in adempimento di obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza da quello in cui le elargizioni esulino da doveri morali e civili di assistenza e collaborazione.

E’ stato perciò formulato il seguente principio di diritto:

Nelle unioni di fatto le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto, configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. solo a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza. Nel caso in cui le prestazioni, al contrario, esulino dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, fanno sorgere il diritto alla corresponsione di un indennizzo, sub specie di arricchimento senza causa“.

(Cassazione civile sez. I, 25/01/2016, n. 1266)

Già da tempo la Suprema Corte ha affermato che un’attribuzione patrimoniale in favore del convivente configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cassazione civile sez. II, 13/03/2003, n. 3713 e Cassazione civile sez. III, n.11330/2009).

L’arricchimento senza giusta causa – disciplinato dal nostro ordinamento all’art. 2041 c.c. – offre un rimedio giudiziale allorquando lo spostamento patrimoniale crei un danno alla parte che lo opera e, parallelamente, l’arricchimento della parte che lo riceve, il tutto senza che si rinvenga una valida ragione giustificativa.
Va specificato, tuttavia, che nel caso delle dazioni tra conviventi, non rileva tanto una carenza di giustificazione iniziale, quanto l’assenza di una ragione, valutata anche a posteriori, che legittimi l’attribuzione.

§ 5. L’intervento della Corte di Cassazione n. 2392/2020

Quanto sin qui esposto mostra come non sia operante una regola di non ripetibilità in assoluto delle somme versate dai conviventi in costanza della famiglia di fatto, ma che è necessaria un’attenta analisi del caso concreto.

La Corte di Cassazione è intervenuta da ultimo con una puntualizzazione di rilievo:

In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell’altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto“.

(Cassazione civile, sez. III, 03/02/2020, n. 2392)

La Corte di Cassazione ribadisce dunque quanto affermato in precedenza sulla ripetibilità delle somme calibrata sui requisiti di proporzionalità ed adeguatezza delle obbligazioni naturali, nonché sulla necessaria valutazione delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.

Pertanto, solo l’esame del caso specifico può portare a qualificare l’elargizione del convivente come un’obbligazione naturale o come un indebito arricchimento che, in quanto tale, consentirà a colui che l’ha effettuata di chiedere di essere indennizzato della correlativa diminuzione patrimoniale, nei limiti dell’arricchimento di cui si è giovato l’atro convivente.