Avv. Parisa Pelash - contratto di convivenza

Il contratto di convivenza: presupposti e contenuto

Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024

La Legge Cirinnà e il Contratto di convivenza

La Legge Cirinnà (l. 20 maggio 2016, n. 76) ha introdotto nell’ordinamento italiano la possibilità, per i conviventi di fatto, di stipulare un contratto di convivenza. Si tratta di un vero e proprio contratto con cui i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali – ed alcuni limitati aspetti legati ai rapporti personali, in quanto di rilevanza economica – sia durante la convivenza che per il periodo successivo allo scioglimento della stessa.
Vediamo, quindi, nel dettaglio gli aspetti essenziali del contratto di convivenza.


§ 1. Nozione di contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76

Il contratto di convivenza è un vero e proprio contratto di diritto civile la cui causa si sostanzia nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto, ossia tra:

due persone maggiorenni [dello stesso o di diverso sesso] unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“.

Art. 1, comma 36, legge 20 maggio 2016, n. 76

Come abbiamo messo in luce nel nostro approfondimento dedicato alla convivenza di fatto, il legislatore ha previsto:

  • una disciplina base, applicabile indistintamente ai rapporti di convivenza more uxorio (art. 1 co. 38-49 e 65);
  • una disciplina speciale, applicabile esclusivamente ai conviventi che abbiano sottoscritto un contratto di convivenza (art. 1 co. 50-64).

Con la sottoscrizione del contratto di convivenza le parti acquistano diritti ed assumono obblighi che possono far valere innanzi all’Autorità Giudiziaria in caso di violazione da parte del singolo convivente.

§ 2. Forma e opponibilità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
In particolare, le parti possono scegliere la forma dell’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un Notaio o da un Avvocato.

E’ importante evidenziare come le parti non debbano preoccuparsi di verificare l’adesione dell’accordo alla legge in quanto l’Avvocato o il Notaio prescelto hanno l’obbligo di vigilare sulla conformità dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto di convivenza, il professionista è altresì tenuto a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione anagrafica ai fini dell’opponibilità ai terzi.

§ 3. Contenuto del contratto: il regime patrimoniale dei conviventi

Il contratto di convivenza deve contenere obbligatoriamente l’indirizzo dei conviventi al quale effettuare le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
I conviventi hanno facoltà di inserire nel contratto di convivenza i seguenti contenuti:

  1. il luogo di comune residenza;
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto;
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni.

La previsione di maggior rilievo è proprio quest’ultima, ovvero la possibilità per i conviventi di fatto, di poter optare per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per la prima volta il legislatore ha previsto che due soggetti di stato libero – celibi o nubili – possano adottare il regime patrimoniale consistente nella comunione dei beni secondo lo schema legale che, ante Legge Cirinnà, era riservato esclusivamente ai coniugi.
Nel caso in cui i conviventi, invece, non intendano inserire questa previsione, troverebbe applicazione l’ordinaria appartenenza individuale dei beni a ciascun convivente proprietario, da non confondere con il diverso regime patrimoniale della separazione dei beni di cui agli artt. 215 ss. c.c.

Quanto ai rapporti personali tra i conviventi, nel nostro contributo sulla convivenza more uxorio abbiamo approfondito come i conviventi, all’interno del contratto di convivenza, possano nominarsi reciprocamente tutore, curatore o amministratore di sostegno o rappresentante in presenza degli specifici requisiti richiesti dalla legge.

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§ 4. Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità se concluso nei seguenti casi (art. 1, co. 57):

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in violazione del comma 36;
  • da persona minore di età;
  • da persona interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 c.c.

Le ipotesi di nullità elencate sono insanabili e possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.
Il contratto di convivenza, inoltre, non può essere sottoposto a termine o condizione che, laddove previsto, si considera non inserito.

§ 5. Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve nei casi tassativamente previsti dalla legge n. 76/2016, ossia per:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio e unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

Come per la costituzione, anche per la risoluzione del contratto di convivenza – che sia per accordo delle parti o per recesso unilaterale – è richiesta la forma scritta.

La risoluzione comporta lo scioglimento della comunione dei beni eventualmente stabilita nel contratto secondo le disposizioni del codice civile (Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione III).

Recesso unilaterale

Il professionista che riceve o autentica la dichiarazione di recesso è tenuto a:

  • trasmettere, ai fini della iscrizione anagrafica, copia dell’atto al Comune di residenza entro 10 giorni dalla sottoscrizione;
  • notificare copia dell’atto all’altro convivente.

Il convivente che recede, se possiede la disponibilità esclusiva della casa familiare, ha l’obbligo – a pena di nullità della dichiarazione di recesso – di assegnare all’altro convivente un termine non inferiore a novanta giorni per il rilascio dell’abitazione.

Risoluzione per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

Colui o colei che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare al convivente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto, l’estratto di matrimonio o di unione civile.

Risoluzione per morte di uno dei conviventi

Infine, nell’ipotesi di risoluzione per morte di uno dei conviventi, il superstite o gli eredi del de cuius devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto l’estratto dell’atto di morte perché questi proceda con:

  • l’annotazione della risoluzione del contratto a margine del contratto di convivenza;
  • notifica all’anagrafe del comune di residenza.

In ogni caso, per tutto ciò che concerne il contratto di convivenza, è applicabile la legge nazionale di comune di cittadinanza dei conviventi. In caso di cittadinanza diversa, si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.