Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Conto Corrente Cointestato e Presunzione di Contitolarità
Accade di frequente, nella prassi, che un conto corrente venga intestato a più persone anche quando, in realtà, le somme depositate non appartengono a tutti gli intestatari.
Spesso ciò dipende da esigenze pratiche: ad esempio, può succedere che un soggetto anziano, e non più pienamente autosufficiente, intesti il proprio conto corrente anche alla persona di cui si avvale per gli adempimenti burocratici (un parente o un amico di famiglia), così che questa possa compiere in autonomia – nell’interesse dell’anziano – le operazione su detto conto.
Questo semplice atto può però portare a gravi conseguenze nel caso in cui il soggetto nominato quale cointestatario del conto finisca per accampare diritti sulle somme depositate, sia nei confronti dell’anziano in vita che, dopo la sua morte, nei confronti degli eredi.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Le disposizioni normative applicabili alla cointestazione del conto corrente
- § 2. La giurisprudenza in tema di conto corrente cointestato
- § 3. Come dimostrare che le somme depositate su un conto corrente cointestato appartengono ad uno solo dei correntisti?
- § 4. Quando (e perché) è preferibile ricorrere all’istituto della “delega ad operare sul conto” anziché alla cointestazione del conto corrente
§ 1. Le disposizioni normative applicabili alla cointestazione del conto corrente
L’art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta (e dunque con facoltà per ciascun correntista di compiere operazioni anche separatamente), gli intestatari vengono considerati creditori in solido.
Ciò significa, ai sensi dell’art. 1292 c.c., che ciascun correntista può richiedere alla banca il rimborso integrale delle somme presenti sul conto, senza che i contitolari possano recriminare alcunché nei confronti dell’istituto di credito.
Quanto ai rapporti interni tra correntisti, l’art. 1298 c.c. prevede che l’obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori in parti uguali “se non risulta diversamente“.
§ 2. La giurisprudenza in tema di conto corrente cointestato
Per giurisprudenza ormai consolidata (si veda, tra le tante, Cassazione Civile, Sez. II, 02.12.2013, n. 26991), in caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall’art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra correntisti ed istituti di credito) ma dall’art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Ciò significa che, se da un lato deve presumersi che le somme presenti su conto corrente cointestato spettano ai titolari in parti uguali, dall’altro lato è possibile per ciascun correntista dimostrare il contrario, e cioè che, in realtà, le somme debbono essere suddivise secondo criteri differenti.
In particolare, nel caso in cui si riesca a dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme appartenenti ad uno solo dei correntisti, si deve escludere che gli altri possano, nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo. Né può ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell’originario intestatario di attribuire la proprietà di somme ai nuovi cointestatari, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso.
I principi sopra riportati sono stati da ultimo confermati e ribaditi dalle recenti pronunce della Suprema Corte (Cassazione Civile, sez. II, 22.02.2018, n 4320, Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 29/04/2019, n. 11375, nonché Cassazione Civile, sez. III, 03/09/2019, n. 21963). Secondo tale ultimo provvedimento, in particolare:
“La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria“.
§ 3. Come dimostrare che le somme depositate su un conto corrente cointestato appartengono ad uno solo dei correntisti?
Ricostruire la provenienza delle somme presenti sul conto cointestato è dunque essenziale, ove si voglia superare la presunzione di comproprietà.
Per questa ragione, è sicuramente indispensabile che il correntista che vanta diritti esclusivi sulle somme presenti in un conto cointestato abbia cura di conservare tutta la documentazione atta a dimostrare che i versamenti eseguiti su quel conto sono stati compiuti con denaro appartenente solo a sé (ad es. provento della propria attività lavorativa, ricavato dalla vendita di beni di sua proprietà, frutto di donazioni o lasciti a lui destinati, ecc.).
Il passaggio del tempo potrebbe infatti rendere difficile ricostruire l’andamento del rapporto bancario e, in difetto di prova sulla provenienza delle somme, tornerebbe ad operare la presunzione di comproprietà delle stesse.
Poter disporre di tale documentazione sarà indispensabile anche per gli eredi del correntista eventualmente pre-morto che vedano il contitolare del conto accampare ingiustamente pretese sulle somme giacenti.
§ 4. Quando (e perché) è preferibile ricorrere all’istituto della “delega ad operare sul conto” anziché alla cointestazione del conto corrente
Ove però si voglia evitare alla radice ogni possibilità che il soggetto di cui ci si avvale per la gestione del proprio conto corrente possa abusare della sua posizione rivendicandosi comproprietario delle somme depositate, sarà opportuno evitare la cointestazione del conto preferendo – anche in caso di collaborazione prestata da un parente o da un caro amico di famiglia – l‘istituto della “delega” ad operare.
Solo la cointestazione, infatti, comporta una situazione di solidarietà attiva e giustifica la presunzione di comproprietà delle somme, mentre la delega vincola solo la banca a considerare la firma del delegato alla stessa stregua della firma del delegante, senza interferire minimamente sulla titolarità del conto e delle somme ivi giacenti.
Inoltre la delega potrà sempre essere agevolmente revocata nel caso in cui il titolare decida di riappropriarsi in via esclusiva della gestione del conto, mentre in caso di contestazione del conto anche la decisione di modificarne la titolarità comporterà disagi ove il cointestatario accampi diritti sulle somme depositate.