Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Il ruolo della scienza e della statistica nella determinazione del nesso causale
In questo articolo cerchiamo di esaminare i rapporti tra causalità e statistica, analizzando le divergenze fondamentali tra la percezione della causalità nel diritto e nella scienza: un tema delicato e di rilevante interesse nel contesto della determinazione dei criteri di identificazione del nesso causale in ambito giuridico.
La nostra giurisprudenza distingue nettamente tra causalità giuridica e causalità scientifica: mentre la scienza si affida a metodi empirici e a dati statistici per stabilire legami causali, il diritto valuta la causalità attraverso una lente più specifica e individuale, per lo più basandosi sulla probabilità anziché sulla certezza assoluta.
Questa analisi si concentra sul ruolo dei dati statistici nell’interpretazione giuridica, mettendo in discussione la loro affidabilità come unici strumenti per determinare il nesso causale in ambito di responsabilità. Con alcuni esempi pratici e mantenendo sempre la giurisprudenza come riferimento imprescindibile, ci proponiamo di esplorare questa complessa dinamica, dimostrando che correlazione non implica necessariamente causalità.
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INDICE SOMMARIO
- § 1. Alcuni punti fermi in tema di causalità
- § 2. Causalità giuridica e causalità scientifica
- § 3. La distinzione tra correlazione e causalità
- § 4. Il ruolo limitato della statistica nella determinazione della causalità
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§ 1. Alcuni punti fermi in tema di causalità
Iniziamo stabilendo alcuni concetti chiave relativi alla causalità secondo la nostra giurisprudenza di legittimità. Esistono tre principi fondamentali, ognuno dei quali rappresenta una negazione, che ci aiutano a delineare meglio il concetto di nesso causale in ambito legale.
Il primo principio stabilisce una distinzione fondamentale: la causalità giuridica differisce sostanzialmente dalla causalità scientifica. Questa distinzione è centrale per comprendere come il diritto e la scienza affrontano il concetto di causalità in modi diversi e tendenzialmente non sovrapponibili.
Il secondo principio, che poi è un corollario derivante direttamente dal primo, afferma che, nel diritto, si considera rilevante esclusivamente la causalità particolare, non quella generale. Questo implica che il focus del diritto sia mirato sull’analisi dettagliata di casi specifici, piuttosto che su generalizzazioni o tendenze ampie.
Il terzo principio si occupa della natura dell’interpretazione causale in giurisprudenza. A differenza di quanto accade in ambito scientifico, dove si ricerca una certezza empirica, nel diritto la spiegazione causale si basa sulla probabilità. Ciò significa che il diritto si accontenta di una probabilità – più o meno ragionevole – per stabilire un nesso causale, piuttosto che richiedere una certezza assoluta.
Questi principi ci guidano attraverso la complessa rete di interpretazioni e applicazioni del nesso causale in giurisprudenza, e sono essenziali per comprendere come le decisioni legali vengano prese e motivate. Ora, esaminiamo più da vicino il primo principio per capire meglio questa distinzione critica tra causalità e statistica.
§ 2. Causalità giuridica e causalità scientifica
Approfondendo il primo punto, concentriamoci su questo concetto: la causalità giuridica è nettamente diversa dalla causalità scientifica. Questo distacco è fondamentale e la giurisprudenza lo tiene ben presente per sottolineare l’approccio unico che il diritto adotta rispetto alla scienza. In effetti, le conclusioni degli epistemologi, sebbene valide nel loro campo, non trovano la stessa applicazione nel contesto giuridico.
Come affermano i giuristi nordamericani: “correlation is not causation“, o “correlation does not imply causation“.
Per illustrare meglio questo concetto, consideriamo un esempio in ambito sanitario. Secondo le statistiche, tra il 60 e il 70% delle infezioni nosocomiali è attribuibile a pratiche sanitarie inadeguate, come il mancato o errato lavaggio delle mani del personale sanitario. Questa affermazione, benché statisticamente fondata e attendibile, rimane nel regno dell’ipotesi e non raggiunge la soglia di scientificità.
Questo genere di spiegazione causale, basata su osservazioni generali di migliaia di ospedali, è tipica del metodo scientifico. Si può concludere che, in media, la maggior parte delle infezioni correlate all’assistenza deriva da una carente asepsi. Tuttavia, questa constatazione generale perde di rilevanza quando ci si concentra su un singolo paziente in un ospedale specifico, magari affetto da un’infezione da stafilococco aureo multiresistente.
In questo scenario, non è sufficiente affidarsi alle statistiche generali per determinare la causa dell’infezione. Il diritto, infatti, si concentra sulla causalità particolare, ovvero sull’analisi dettagliata di ciascun caso individuale, piuttosto che su conclusioni generalizzate. La causalità giuridica, per sua natura, è sempre specifica e relativa a un caso, mai generica o basata su dati generali.
La nostra causalità giuridica è sempre una causalità particolare.
Non è mai una causalità generale.
Questa distinzione è fondamentale per comprendere come il diritto valuti e interpreti il nesso causale in uno specifico contesto in cui si invoca la responsabilità di una struttura o di un professionista.
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§ 3. La distinzione tra correlazione e causalità
Il concetto “correlation is not causation” evidenzia una differenza sostanziale tra correlazione e causalità. Per comprendere meglio questa distinzione, analizziamo alcuni esempi che mettono in luce la natura spesso ingannevole delle correlazioni.
Consideriamo, ad esempio, il grafico seguente, che correla l’importazione di petrolio greggio dalla Norvegia negli Stati Uniti con il numero di automobilisti uccisi in collisioni con treni. Sebbene vi sia una correlazione visibile, è palesemente insensato dedurre un nesso causale diretto tra questi due fenomeni.
Un altro grafico altrettanto curioso mostra la correlazione tra persone affogate dopo essere cadute da un peschereccio e il tasso di matrimoni nello stato del Kentucky. Ancora una volta, pur esistendo una correlazione statisticamente significativa, è evidente che un nesso causale in questo caso sarebbe una conclusione errata.
Un esempio ancora più celebre e diffuso correla il numero di persone affogate in piscina con il numero di film in cui è apparso un famoso attore. Questo grafico, pur mostrando una coincidenza incredibile, sottolinea ulteriormente l’assurdità di affidarsi ciecamente alle correlazioni statistiche per affermare un nesso causale.
Questi esempi dimostrano chiaramente che non si può semplicemente affermare l’esistenza di un nesso causale basandosi unicamente sulla statistica.
Nella giurisprudenza, in particolare, è essenziale un’analisi più approfondita e critica dei dati per stabilire una relazione causale convalidata e giuridicamente rilevante.
§ 4. Il ruolo limitato della statistica nella determinazione della causalità
Nel contesto della determinazione del nesso causale, il ruolo della statistica è indubbiamente importante, ma certamente limitato. La statistica può fornire indizi utili, ma da sola non è sufficiente per stabilire un nesso causale concreto. È un elemento che contribuisce alla comprensione del contesto, ma non può essere l’unico fattore su cui basare le nostre conclusioni giuridiche.
Un esempio tipico di questo approccio lo troviamo nell’analisi delle infezioni nosocomiali. Si potrebbe scoprire che in un determinato ospedale, in un certo anno, si sono verificati numerosi casi di infezione da Klebsiella Pneumoniae multiresistente. Questa informazione, presentata come prova dall’attore, potrebbe sembrare indicare una mancata osservanza delle norme di sanificazione e sterilizzazione da parte dell’ospedale.
Tuttavia, una situazione di questo tipo richiede un’indagine più approfondita. La sola presenza di un numero elevato di infezioni non è di per sé sufficiente per stabilire un legame causale diretto con le pratiche ospedaliere. È fondamentale esaminare la situazione nel suo complesso, valutando se le misure di sicurezza erano adeguate e se esistevano altre circostanze che potrebbero aver contribuito all’insorgere delle infezioni, facendo applicazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova.
In linea con l’articolo 2729 del codice civile, la statistica è un indizio che deve essere valutato insieme ad altri elementi di prova, gravi, precisi e concordanti. Solo attraverso un’analisi completa e multidimensionale è possibile ricostruire in modo affidabile la causalità in ambito legale. La statistica, dunque, entra nel processo decisionale giuridico come un tassello di un puzzle più ampio, non come una risposta definitiva.
«Le sole statistiche di cui ci possiamo fidare sono quelle che noi abbiamo falsificato.»
(Winston Churchill)