Autopsia

Autopsia: cos’è, quando e perché viene disposta

Ultimo Aggiornamento 10 Ottobre 2024

L’autopsia (o autopsia giudiziaria) è un accertamento tecnico disposto dal Pubblico Ministero quando si sospetta che la morte di una persona sia collegata a un reato.  Viene effettuata in casi di omicidio, suicidio, o sospetta responsabilità professionale sanitaria (cd. malasanità).

§ 1. L’autopsia giudiziale e il riscontro diagnostico: facciamo chiarezza

L’asame autoptico, comunemente detto autopsia,  è un esame post mortem che ha l’obiettivo di determinare la causa, l’epoca e le modalità della morte attraverso un’ispezione accurata del cadavere. In ambito medico-legale, esistono due principali tipologie di esame autoptico: 

  1. L’autopsia giudiziaria, disposta dall’Autorità Giudiziaria quando il decesso avviene in circostanze sospette o per cause non naturali, e
  2. Il riscontro diagnostico, eseguito in ambito clinico-ospedaliero per confermare la diagnosi e chiarire le cause della morte.

Sebbene spesso confusi, l’autopsia giudiziaria e il riscontro diagnostico sono procedure distinte: l’autopsia giudiziaria è sempre richiesta in un contesto legale per indagare la possibilità di un reato, mentre il riscontro diagnostico è un esame medico finalizzato a scopi clinici.

Per un approfondimento sul riscontro diagnostico, rimandiamo all’articolo dedicato: “L’esame Autoptico e il Riscontro Diagnostico: aspetti clinici e giuridici”.

§ 2. Quando viene disposta l’autopsia giudiziaria

L’autopsia giudiziaria viene disposta dal Pubblico Ministero quando si ipotizza una connessione eziologica tra la morte e una condotta penalmente rilevante. Questo esame è necessario per chiarire le cause, i mezzi e le circostanze del decesso, nonché per raccogliere elementi utili alle indagini e al successivo iter processuale.

Un tipico esempio è l’omicidio, sia doloso (volontario) sia colposo (causato da imperizia, imprudenza o negligenza). In tali casi, il P.M. nomina uno o più medici tra gli iscritti all’albo del Tribunale, che condurranno l’indagine alla presenza dei consulenti tecnici designati dalle persone offese (i familiari del defunto) e dagli indagati, se già identificati.

In ambito di responsabilità sanitaria, l’autopsia giudiziaria è spesso richiesta a seguito di un esposto-denuncia da parte dei congiunti del paziente deceduto, qualora si sospettino profili di colpa medica. In tali situazioni, l’autopsia serve a verificare se il personale sanitario possa essere perseguito penalmente per la morte del paziente.

§ 2.1 Obbligo di autopsia: cosa dice la legge

Lezione di anatomia del dottor Tulp, Rembrandt, 1632
Lezione di anatomia del dottor Tulp, Rembrandt, 1632

Il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990) è la normativa italiana che disciplina le procedure da seguire in caso di decesso, compresi i requisiti per il seppellimento e le indagini post mortem, come l’autopsia. Questo regolamento riflette un principio generale previsto anche dall’articolo 365 del codice penale, che introduce il cosiddetto obbligo di referto. Tale obbligo impone a qualsiasi professionista sanitario, che durante la propria attività si imbatta in circostanze che possano configurare un delitto perseguibile d’ufficio, di riferirne all’Autorità Giudiziaria.

Un caso tipico in cui è richiesto l’intervento d’ufficio è l’omicidio, sia colposo (dovuto a negligenza o imprudenza) sia doloso (volontario), che è spesso legato a situazioni di morte sospetta. In tali circostanze, il medico ha l’obbligo di informare l’Autorità Giudiziaria, in particolare il Procuratore della Repubblica competente per territorio. Il Procuratore, in risposta a questa comunicazione, può disporre un’autopsia giudiziaria.

Di solito, questa viene eseguita seguendo la procedura degli accertamenti tecnici non ripetibili, ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura penale, poiché il corpo del defunto è soggetto a fenomeni di alterazione e decomposizione, con il rischio di perdita di prove essenziali.

In situazioni più rare, il Pubblico Ministero potrebbe richiedere l’autopsia nell’ambito di un incidente probatorio, che serve a garantire la raccolta di prove in una fase anticipata del processo.

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§ 3. Quali documenti servono per richiedere un’autopsia giudiziaria?

Per richiedere un’autopsia giudiziaria, non è necessario che i privati cittadini presentino una richiesta formale con documenti specifici. Tuttavia, in caso di sospetta responsabilità penale, i familiari della persona deceduta possono presentare un esposto o una denuncia alle autorità competenti, come il Pubblico Ministero o le forze dell’ordine. Una volta presentata la denuncia o l’esposto, spetta al Pubblico Ministero decidere se disporre l’autopsia giudiziaria. 

§ 3.1 Esposto o denuncia

  • Esposto: un documento in cui i familiari o le persone interessate espongono i fatti e manifestano dubbi sulla causa del decesso. In genere, viene inviato al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria.
  • Denuncia: se si sospetta che la morte sia stata causata da un reato (ad esempio, omicidio o malasanità), si può presentare una denuncia formale per chiedere che venga avviata un’indagine.

§ 3.2 Certificato di morte

Viene solitamente allegato alla denuncia o all’esposto come prova del decesso. Questo documento viene rilasciato dall’ufficiale dello stato civile e certifica ufficialmente la morte della persona.

§ 3.3 Relazioni mediche precedenti

Se esistono documenti medici rilevanti, come la cartella clinica o i referti medici, è utile includerli nella richiesta o denuncia per chiarire eventuali sospetti di malasanità o negligenza medica.

§ 4. Chi esegue l’autopsia giudiziaria

L’autopsia giudiziaria viene solitamente affidata dal Pubblico Ministero a un medico legale. La legge non prevede espressamente quale specializzazione debba possedere il medico che viene incaricato di effettuare un riscontro diagnostico o un’autopsia giudiziaria, ma di regola si tratta di un medico legale o di un anatomopatologo.

Alle operazioni peritali possono partecipare anche consulenti tecnici designati dalle persone offese (i congiunti della vittima) e dall’indagato, ove già individuato.

§ 5. Come si svolge l’autopsia

L’autopsia giudiziaria si articola in diverse fasi, ciascuna finalizzata a raccogliere dati utili per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità penali. Ecco come si svolge:

  1. Ispezione esterna del cadavere: l’operazione inizia con un esame accurato dell’aspetto esterno del corpo, volto a rilevare eventuali segni visibili di violenza, traumi o altre anomalie. Questo include la documentazione fotografica di lividi, ferite, fratture, o altre lesioni osservabili.
  2. Esame interno degli organi e tessuti: si procede poi con un’ispezione interna del corpo. Gli organi vengono estratti e analizzati per rilevare segni di patologie, traumi o sostanze tossiche. Alcuni tessuti o organi possono essere prelevati per ulteriori esami di laboratorio, come test istologici o tossicologici.
  3. Documentazione delle operazioni: ogni fase dell’autopsia viene dettagliatamente documentata, con rapporti scritti e fotografie che riportano le condizioni del cadavere e le eventuali alterazioni anatomiche riscontrate durante l’esame.
  4. Ricomposizione del corpo: al termine dell’autopsia, il corpo viene ricomposto e suturato. Il Pubblico Ministero, conclusa l’indagine, emette il “nullaosta al seppellimento o alla cremazione”, permettendo così ai familiari di procedere con le esequie.
  5. Redazione della relazione peritale: entro un termine stabilito, solitamente tra 60 e 120 giorni, i consulenti nominati dal Pubblico Ministero devono presentare una relazione scritta. In questa relazione vengono descritti in dettaglio i dati raccolti durante l’autopsia, comprese eventuali alterazioni anatomiche riscontrate. Viene inoltre espresso un giudizio sull’epoca, le cause e i mezzi che hanno determinato la morte, insieme a ulteriori valutazioni cliniche e scientifiche rilevanti.
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§ 5.1 Durata della autopsia giudiziaria

Le operazioni autoptiche non possono iniziare prima che siano trascorse almeno 24 ore dal momento del decesso. Questo periodo, noto come “periodo di osservazione dei cadaveri”, serve a scongiurare il rischio di procedere in casi di “morte apparente”.

Tuttavia, il periodo di osservazione non è necessario in situazioni particolari, come nei casi di decapitazione o maciullamento, o quando la morte sia accertata da un elettrocardiogramma piatto della durata di almeno 20 minuti, con assenza di attività elettrica cerebrale e respiratoria.

Le operazioni dell’autopsia giudiziaria possono durare diverse ore, a seconda della complessità del caso e degli accertamenti necessari. Al termine, gli esiti dell’indagine vengono riassunti in una relazione peritale, che il consulente medico legale deposita entro i tempi stabiliti dal Pubblico Ministero, generalmente tra i 60 e i 90 giorni.

§ 6. Rilevanza dell’autopsia giudiziaria in ambito legale e medico-legale

L’autopsia giudiziaria assolve molteplici funzioni di interesse giuridico e medico-legale:

  • Determinazione della causa, dei mezzi e dell’epoca della morte: l’’autopsia giudiziaria permette di accertare con precisione la causa del decesso, identificando le lesioni letali e chiarendo se la morte sia stata provocata da un’azione violenta, accidentale o naturale. Inoltre, l’esame autoptico consente di stabilire l’esatta epoca della morte, un elemento fondamentale nelle indagini penali.
  • Individuazione di lesioni o segni di violenza, anche iatrogena: durante l’autopsia, è possibile individuare lesioni che potrebbero non essere immediatamente visibili, come fratture, ematomi interni o traumi cranici. L’esame accurato del corpo permette di identificare segni di violenza, comprese eventuali lesioni iatrogene causate da trattamenti medici errati o inappropriati.
  • Fornitura di elementi di prova per il procedimento penale: le evidenze raccolte durante l’autopsia giudiziaria forniscono dati importanti che possono influenzare significativamente l’esito di un processo penale. In particolare, l’autopsia riveste un ruolo determinante nelle indagini di medical malpractice, aiutando a stabilire se il decesso sia stato causato da negligenza o imperizia da parte del personale sanitario.
  • Ricostruzione della dinamica dell’evento letale: le informazioni ottenute dall’autopsia giudiziaria permettono di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato al decesso, chiarendo se e in che modo eventuali condotte illecite abbiano contribuito alla morte. Questa ricostruzione può rivelarsi decisiva per attribuire responsabilità penali, anche in capo al personale sanitario.

L’autopsia giudiziaria si configura, dunque, come un accertamento imprescindibile nell’ambito delle indagini medico-legali. Essa consente di far luce sulle circostanze di una morte sospetta, anche quando connotata da potenziale responsabilità professionale medica, e di raccogliere elementi utili per l’accertamento processuale dei fatti.

La corretta esecuzione e interpretazione dell’autopsia giudiziaria richiede competenze specialistiche proprie della medicina legale, nonché una stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria procedente, al fine di garantire la corretta conduzione delle indagini e l’acquisizione delle prove necessarie per il processo.

§ 7. Riflessioni conclusive

Sì, è vero: non è un tema allegro quello di cui abbiamo parlato in questo articolo, ma l’autopsia è una attività essenziale nelle società contemporanee.

Pensiamo al suo ruolo nella repressione dei crimini, e a quanto sarebbe difficile, e forse talvolta impossibile, condurre alcune investigazioni se non ci fosse la patologia forense che consente di identificare un cadavere e, soprattutto, accertare la causa, i mezzi produttivi e l’epoca del decesso.

Pensiamo inoltre all’importanza che l’autopsia ha a livello epidemiologico, perché consente di comprendere le dinamiche di alcune malattie e, quindi, aiuta a prevenirle e anche a curarle. Come, ad esempio, abbiamo avuto modo di constatare nel corso della pandemia da Covid-19.

Sono questioni delicate, ma chi si occupa di salute, diritto e responsabilità non può trascurarle.