Atto medico

Atto Medico

Ultimo Aggiornamento 21 Novembre 2024

Cosa è e come si definisce un “atto medico”

Comprendere cosa sia un atto medico non è semplice, anche perché, di fatto, non esiste una legge o un provvedimento che ne fornisca una definizione.

La classe medica ha chiesto più volte una formale delimitazione del proprio ruolo, sia per sottolineare le proprie prerogative professionali, sia per tentare di chiarire dove inizia e dove finisce la propria responsabilità.

Ma è possibile individuare esattamente quali siano i confini dell’atto medico?
Approfondiamo l’argomento con l’Avv. Gabriele Chiarini.

MedMal WORDS | Le parole della responsabilità sanitaria” è un progetto divulgativo a cura di STUDIO LEGALE CHIARINI – Associazione Professionale.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Atto medico ed esercizio abusivo della professione

Cominciamo col dire che una definizione di atto medico potrebbe avere una certa utilità.

Ci sono tante professioni sanitarie oltre a quella del medico ed esiste il rischio concreto di uno sconfinamento di attribuzioni, per non parlare della possibilità che soggetti privi del titolo si rendano responsabili di esercizio abusivo della professione medica.

Questo è anche un delitto e, ad esempio, la Corte di Cassazione lo ravvisato:

  • nella pratica dell’agopuntura (Cass. 22528/2003);
  • nella raccolta dell’anamnesi e nel suggerimento di esami clinici (Cass. 30590/2003);
  • nella formulazione di una diagnosi (Cass. 29667/2018);
  • nella prescrizione di prodotti omeopatici (Cass. 34200/2007);
  • o addirittura nella pratica di un intervento chirurgico come la circoncisione, ad opera di una persona che non abbia la laurea in medicina (Cass. 43646/2011).

§ 2. I tentativi definitori dell’atto medico

Non sono mancati tentativi di disciplinare normativamente l’atto medico: nel 2015 e nel 2020 si sono susseguite due proposte di legge, ma entrambe non hanno avuto fortuna.

Quindi, ad oggi, le uniche definizioni di atto medico presenti nel nostro ordinamento sono state delineate da organismi rappresentativi della stessa categoria dei medici e cristallizzate in documenti che, chiaramente, non hanno alcun valore giuridico.

Serve aiuto in tema di “atto medico”?

§ 2.1 La definizione della FISM

Una definizione di atto medico è quella della FISM, la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche, che afferma:

“Nell’ottica della promozione della salute spettano alla competenza esclusiva e non delegabile del medico la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie, ottenibili sulla base di un’attenta valutazione clinica e di una ragionata e documentata prescrizione di esami diagnostici e procedure terapeutiche o riabilitative utili alla gestione ottimale del quadro clinico in atto e finalizzate alla possibilità di guarigione.
L’attuazione di tale principio è di fatto strettamente collegata a contenuti disciplinari che sono oggetto di abilitazione alla professione del medico chirurgo e/o dell’odontoiatra”.

§ 2.2 La definizione dell’UEMS

A questa definizione ha fatto eco quella proposta dall’UEMS, l’Unione Europea dei Medici Specialisti, con alcune versioni poi confluite nell’ultima approvata nel 2013, secondo cui:

“L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.

§ 2.3 Il Codice di Deontologia Medica

Poi c’è una definizione che possiamo ricavare dal Codice di Deontologia Medica, che risale al 2014. L’art. 3 prevede che:

“Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona […] .
Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle
competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti
didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria […].
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità”.

«Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare
«In primo luogo non fare del male, come seconda cosa agisci in sicurezza, infine favorisci la guarigione

(Ippocrate di Coo)

§ 3. Atto medico e legge Gelli

Sono tutte definizioni piuttosto ampie, a dire il vero.
Viene quasi da chiedersi cosa NON sia l’atto medico.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica, già nel 2001, aveva evidenziato che la distinzione tra “atto medico” e “trattamento terapeutico” si va facendo sempre più labile, com’è dimostrato dalla progressiva diffusione della cosiddetta chirurgia plastica con finalità meramente estetiche, la quale peraltro è spesso gravata da seri rischi di complicanze.

Se poi si considera quanto sia divenuta importante l’integrazione dell’attività svolta dal medico con quella tipica di altre professioni (infermieri, ostetriche, operatori sociosanitari), si intuisce bene quanto sia ancora più complicato delineare i confini dell’agire medico nell’ambito della salute rispetto all’agire degli altri operatori sanitari.

Non è un caso, allora, se la legge n. 24 del 2017, più nota come legge Gelli, ha disciplinato la “responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” descrivendo una concezione di prestazione sanitaria che non distingue l’atto del medico-chirurgo rispetto a quello tipico degli altri professionisti della salute.

L’art. 5 della legge Gelli, infatti, parla unitariamente di:

prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale”,

che devono essere svolte nel rispetto delle raccomandazioni dettate dalla linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

E alla responsabilità del singolo professionista si aggiunge, inglobandola, quella della struttura sanitaria, la quale risponde (così dice l’art. 7 della legge Gelli Bianco) delle condotte dolose o colpose dei professionisti che, a qualunque titolo, ivi prestano la propria opera.

Ma risponde anche di tutte quelle inefficienze, carenze o disfunzioni organizzative e gestionali che si riverberano in danno del paziente.

Di questo, però, dovremo parlare meglio in un altro approfondimento.

Guarda l’episodio di “MedMal WORDS | Le parole della responsabilità sanitaria” dedicato all’ATTO MEDICO!

«Una mela al giorno toglie il medico di torno. Basta avere una buona mira

(Winston Churchill)