Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Due mamme per un figlio? Altro “no” dalla Cassazione
Gli attuali progressi scientifici e tecnologici consentono, attraverso l’intervento medico, anche una procreazione non riconducibile all’atto sessuale, per consentire a chi aspira ad avere un figlio di diventare genitore. Ma il compito di stabilire quando e come questo desiderio possa essere realizzato, tramite l’uso delle tecnologie mediche avanzate, per la Suprema Corte, spetta al “legislatore, quale interprete della collettività nazionale“, che deve “ponderare gli interessi in gioco e trovare un equilibrio tra le diverse istanze, tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi all’interno del tessuto sociale nel singolo momento storico“.
La questione, che ha sempre provocato un acceso dibattito sociale e politico, ha avuto ampi riflessi in campo giuridico con importanti contrasti dottrinali e giurisprudenziali. Con la sentenza n. 8029, depositata il 22 aprile 2020, la prima sezione civile della Corte di Cassazione affronta un caso di genitorialità svincolata da un rapporto biologico con il nato e il conseguente rifiuto, opposto dall’ufficiale di Stato civile, a ricevere la dichiarazione di riconoscimento del minore, quale figlio naturale di due donne, seppure unite civilmente.
§ 1. Il caso
Due donne, legate in unione civile, avevano concepito un figlio, ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in Spagna, figlio partorito da una delle donne, senza alcun apporto biologico dell’altra.
La coppia, avendo ottenuto un rifiuto da parte dell’ufficiale di stato civile a ricevere la dichiarazione di riconoscimento del minore, quale figlio naturale di entrambe, si era rivolta al Tribunale di Pistoia nel 2018 che, con decreto, aveva disposto la rettificazione dell’atto di nascita del minore, con l’indicazione di entrambe le donne in qualità di madri e l’attribuzione al bambino dei relativi cognomi.
Il Pubblico Ministero aveva impugnato la decisione e la Corte di Appello di Firenze, nel 2019, con decreto, aveva rigettato il reclamo proposto. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Pistoia avevano proposto ricorso per Cassazione, e le due donne avevano resistito in giudizio con controricorso.
§ 2. Rapporto di filiazione e rapporto biologico
Per la Cassazione, la disciplina dettata dalla L. n. 40 del 2004 consente il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, solo nei casi d’infertilità patologica o di malattie genetiche trasmissibili, escludendo la possibilità di avvalersi delle predette tecniche per la realizzazione di forme di genitorialità svincolate dal rapporto biologico tra il nascituro ed i richiedenti.
Gli Ermellini non hanno ritenuto assolutamente condivisibile l’interpretazione della Corte territoriale di Firenze, secondo la quale il ricorso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita da parte di coppie omosessuali, in violazione dell’art. 5, L. n. 40, comporterebbe, a carico di chi ne ha fatto applicazione, soltanto l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 12, comma 2 della stessa legge, mentre non escluderebbe l’operatività dell’art. 8, in forza del quale il nato a seguito dell’applicazione delle suddette tecniche, ha lo stato di figlio riconosciuto della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla PMA e non soltanto del partner che lo ha messo al mondo: ciò in ossequio alla preminenza dell’interesse del minore al mantenimento di uno status filiationis corrispondente al progetto genitoriale concretizzatosi nella prestazione del consenso alla PMA.
Se è vero che lo sviluppo scientifico e tecnologico ha reso possibili forme di procreazione svincolate dall’atto sessuale, è anche vero però che l’intera disciplina del rapporto di filiazione, così come delineata dal codice civile, rimane tuttora saldamente ancorata alla necessità di un rapporto biologico tra il nato ed i genitori , la cui esclusione richiederebbe, a pena d’inevitabili squilibri, radicali modifiche di sistema. Pertanto, non può considerarsi sufficiente il mero dato volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione o comunque dall’adesione ad un comune progetto genitoriale da parte dell’altro componente della coppia.
§ 3. Il richiamo alla giurisprudenza della Cedu
Per la Suprema Corte, l’esclusione della possibilità di ricollegare, in assenza di un rapporto biologico, l’instaurazione del rapporto di filiazione tra il minore e il partner del genitore biologico al consenso da quest’ultimo prestato all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, non contrasta in alcun modo neppure con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo: quest’ultima, infatti, pur “riconoscendo alla coppia omosessuale il diritto al rispetto della vita privata, anche familiare, ed includendo in tale nozione anche il diritto al rispetto della decisione di diventare genitore, ha escluso la possibilità di ravvisare un trattamento discriminatorio nella legge nazionale che attribuisca alla procreazione medicalmente assistita finalità esclusivamente terapeutiche, riservando alle coppie eterosessuali sterili il ricorso alle relative tecniche ed ha riconosciuto che in tale materia gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento“.
Quanto poi all’interesse del minore, la Cedu, pur osservando che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione è destinato inevitabilmente ad incidere sulla vita familiare del minore, ha escluso “la configurabilità di una violazione del diritto al rispetto della stessa, ove sia assicurata in concreto la possibilità di condurre un’esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie“.
Ritornando al caso in esame, la sentenza sottolinea che il mancato riconoscimento sull’atto di nascita della maternità delle due donne non implica alcuna violazione dei diritti del minore in quanto “non è in discussione il rapporto di filiazione con il genitore biologico, ma solo quello con il genitore d’intenzione, il cui mancato riconoscimento non preclude al minore l’inserimento nel nucleo familiare della coppia genitoriale né l’accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo status filiationis, pacificamente riconosciuto nei confronti dell’altro genitore“.
§ 4. Conclusioni
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza esaminata, ha dato seguito al proprio orientamento già espresso con sentenza n. 7668 del 3 aprile 2020. Gli Ermellini hanno perciò cassato il decreto impugnato e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, hanno deciso la causa nel merito, riconoscendo la legittimità del rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere la dichiarazione di riconoscimento del minore quale figlio naturale delle due donne, seppure unite civilmente.