ATP conciliativo

Accertamento tecnico preventivo Legge Gelli

Ultimo Aggiornamento 18 Marzo 2025

Hai subito un danno da malasanità e stai valutando di intraprendere un’azione legale? L’Accertamento Tecnico Preventivo secondo la Legge Gelli (ATP) rappresenta oggi la strada obbligatoria per ottenere giustizia in tempi ragionevoli.

Ma come funziona esattamente questa procedura? Quali vantaggi offre rispetto alla mediazione? E quali sono le probabilità concrete di ottenere un risarcimento senza affrontare un lungo processo?

In questo articolo, frutto della nostra ultra-ventennale esperienza nella tutela delle vittime di malpractice medica, ti spieghiamo in modo chiaro e completo tutto ciò che devi sapere sull’ATP nella Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017). Analizzeremo le fasi della procedura, i vantaggi per il danneggiato, le recenti novità normative e, soprattutto, come questo strumento possa concretamente aiutarti a ottenere un giusto risarcimento.

§ 1. Cos’è l’accertamento tecnico preventivo secondo la legge Gelli-Bianco

L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) è uno strumento processuale disciplinato dall’art. 696-bis del Codice di Procedura Civile che ha acquisito particolare rilevanza con l’entrata in vigore della legge Gelli (L. n. 24/2017). Questa procedura consente di accertare e valutare, prima dell’eventuale giudizio ordinario, l’esistenza di responsabilità medica e l’entità del danno subito dal paziente.

L’ATP previsto dalla Legge Gelli ha una duplice finalità:

  1. Funzione istruttoria: acquisire preventivamente elementi di prova tecnica sulla responsabilità sanitaria
  2. Funzione conciliativa: favorire la composizione della lite attraverso un tentativo di conciliazione tra le parti

Questo istituto giuridico rappresenta uno strumento fondamentale per risolvere controversie in ambito sanitario in modo più rapido ed economico rispetto al tradizionale processo ordinario. L’ATP conciliativo permette infatti di:

  • Verificare il fondamento tecnico delle pretese del danneggiato
  • Evitare le lungaggini della giustizia ordinaria
  • Mitigare i conflitti tra pazienti, strutture e professionisti sanitari
  • Ottenere, in caso di conciliazione, un risarcimento in tempi relativamente brevi

La sua peculiarità consiste nell’affidare a consulenti tecnici nominati dal giudice (CTU) il compito di accertare le eventuali responsabilità e quantificare il danno, favorendo al contempo un accordo tra le parti.

§ 2. Obbligatorietà dell’ATP nei casi di responsabilità sanitaria

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto una novità fondamentale: l’ATP e la mediazione come condizioni di procedibilità alternative per le cause di risarcimento danni in ambito sanitario. Questo significa che, prima di poter iniziare un processo ordinario, è necessario esperire una di queste procedure.

L’art. 8 della Legge n. 24/2017 stabilisce infatti che:

“Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.”

Questa disposizione rappresenta una scelta precisa del legislatore volta a:

  • Deflazionare il contenzioso giudiziario in materia sanitaria
  • Promuovere la risoluzione rapida delle controversie
  • Ridurre i costi per tutte le parti coinvolte
  • Preservare il rapporto tra sistema sanitario e pazienti

Sebbene la legge preveda, in alternativa all’ATP, la possibilità di esperire il procedimento di mediazione, nella pratica, l’ATP è generalmente preferito.

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§ 3. Le fasi principali dell’accertamento tecnico preventivo in ambito di responsabilità medica

Ci sono alcune principali “fasi” che ruotano attorno all’ATP e alla sua finalità conciliativa.
Beninteso: non sono fasi in senso tecnico e non hanno alcun rilievo processual-civilistico.

Però sono passaggi utili (almeno secondo la nostra esperienza) per spiegare come funziona o dovrebbe funzionare questo strumento. Cioè cosa succede prima di decidere l’ATP, durante l’ATP, e dopo l’ATP, nel caso il tentativo di conciliazione abbia fallito. Queste fasi avvengono:

  • PRIMA” dell’ATP (si va dall’apertura del sinistro e dalla trattativa stragiudiziale, alla proposizione del ricorso, in alternativa alla mediazione, e si arriva fino all’adozione del provvedimento da parte del giudice, con l’eventuale udienza);
  • DURANTE” l’ATP (sono il giuramento e il conferimento dell’incarico; le operazioni peritali; il tentativo di conciliazione e i vari passi attraverso cui si arriva al deposito della relazione peritale);
  • DOPO” l’ATP (sono il giudizio di merito, l’assegnazione al giudice, l’eventuale conversione del rito e la sempre possibile chance di transigere la lite nel corso della causa di merito).

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§ 3.1 Prima dell’ATP

Questa fase inizia con l’apertura del sinistro e prosegue fino all’adozione del provvedimento da parte del giudice.

  1. Trattativa stragiudiziale: Prima di avviare un ATP, il legale del paziente (noi!) dovrebbe sempre tentare una trattativa stragiudiziale. Dopo aver concluso l’istruttoria con il proprio medico legale e gli specialisti, se il caso è ritenuto fondato, il legale invia una comunicazione formale ai presunti responsabili (medico e/o struttura sanitaria).
  2. Apertura del sinistro: Questa comunicazione non è un atto ostile, ma l’inizio di un possibile dialogo costruttivo che potrebbe portare a una transazione vantaggiosa per entrambe le parti.
  3. Preparazione e deposito del ricorso: Se la trattativa stragiudiziale non ha successo, si procede con il ricorso per ATP, che deve contenere:
    • L’indicazione del giudice competente
    • L’identificazione delle parti
    • L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
    • L’indicazione specifica dell’oggetto della consulenza tecnica
    • La nomina del consulente tecnico di parte
  4. Decreto del giudice: Il giudice fissa l’udienza per la comparizione delle parti e nomina il collegio di consulenti tecnici d’ufficio (CTU) secondo quanto previsto dall’art. 15 della Legge Gelli.

È fondamentale che il legale prepari accuratamente questa fase, raccogliendo tutta la documentazione clinica rilevante e formulando in modo preciso i quesiti da sottoporre ai CTU.

§ 3.2 Durante l’ATP

Questa fase comprende il giuramento dei CTU, le operazioni peritali, il tentativo di conciliazione e il deposito della relazione peritale.

  1. Giuramento e conferimento dell’incarico: I consulenti tecnici d’ufficio prestano giuramento e ricevono formalmente l’incarico dal giudice, con l’indicazione dei quesiti a cui dovranno rispondere.
  2. Operazioni peritali: I CTU esaminano la documentazione clinica, ascoltano le parti e i loro consulenti tecnici, ed effettuano tutte le valutazioni necessarie per accertare eventuali profili di responsabilità sanitaria e il nesso causale con i danni lamentati.
  3. Tentativo di conciliazione: I CC.TT.UU possono decidere di procedere in modi diversi:
    • a volte dimenticano di proporre la conciliazione (sic!) saltandola a piè pari (in contrasto con la lettera dell’art. 696 bis c.p.c., che prescrive almeno di farlo, questo tentativo);
    • si limitano a chiedere alle parti se c’è disponibilità alla conciliazione, e qui di solito la controparte (la struttura sanitaria) prende tempo, spesso facendo finire tutto in un nulla di fatto.
    • C’è poi la terza via, quella in cui i CC.TT.UU. tentano veramente la conciliazione, e fanno una proposta alle parti, il cui contenuto può essere di due tipi:
      • di natura tecnica: propongono alle parti di conciliare sulla base di un’ipotesi ricostruttiva della vicenda clinica, e poi saranno i legali a trattare gli aspetti economici della questione. Qui un esempio di un caso di infezione ospedaliera in cardiochirurgia chiuso con ATP conciliativa e una consulenza di natura prettamente tecnica. In questo caso i CC.TT.UU, dopo aver esaminato i documenti, ascoltato le rispettive posizioni dei CC.TT.PP. (i consulenti tecnici di ciascuna parte), hanno riconosciuto come l’infezione contratta dal paziente durante la degenza fosse causalmente correlata al decesso. Però, nell’ottica della conciliazione, hanno invitato a considerare che il paziente in questione, date le sue comorbilità, avesse un’aspettativa di vita ridotta (cinque anni in meno) rispetto ad un paziente privo di quelle comorbilità.
      • di natura economica: sono gli stessi CC.TT.UU. ad indicare quale debba essere la definizione monetaria del danno. In questo caso, ad esempio, una donna tracheostomizzata è deceduta in seguito a una decannulazione che non avrebbe dovuto essere fatta. Qui il nesso causale era chiaro, e i consulenti hanno proposto di conciliare in base alle tabelle di Milano: un certo numero di giorni di invalidità temporanea totale (con sofferenza di grado elevato) e danno da perdita del rapporto parentale ai congiunti superstiti. Qui la conciliazione è andata bene, ma ci sono stati casi in cui i CC.TT.UU hanno proposto risarcimenti che la controparte non ha accettato e la conciliazione è saltata.

Questo per dire che, per la nostra esperienza, forse sarebbe meglio se i consulenti si limitassero a fare analisi tecniche, lasciando la quantificazione del danno ai legali delle parti.

Infatti, quando gli avvocati, i consulenti tecnici ma anche la controparte lavorano in modo efficiente, si possono portare avanti ATP in modo snello, con un giusto risarcimento per le parti offese. Come ci è successo spesso, ad esempio in questo caso: i famigliari di un uomo, deceduto a causa di un ritardo nell’intervento chirurgico, hanno ottenuto un equo risarcimento (420.0000 euro) con ATP conciliativo, grazie all’autorevole impulso offerto dai CC.TT.UU., all’impegno profuso dalla difesa dei familiari di Ottavio e – va detto – anche all’onesta disponibilità manifestata dalla compagnia assicurativa dell’azienda sanitaria.

  1. Deposito della relazione peritale: Se la conciliazione non riesce, i CTU trasmettono alle parti una “bozza” di relazione su cui possono essere formulate osservazioni, per poi depositare la versione definitiva.

§ 3.3 Dopo l’ATP

Se la conciliazione non ha avuto successo, si procede con l’eventuale giudizio di merito.

  1. Avvio del giudizio di merito: è consigliabile iniziare il giudizio entro 90 giorni dalla conclusione dell’ATP, come indicato dall’art. 8, comma 3 della Legge Gelli.
  2. Procedimento sommario di cognizione: la causa viene normalmente avviata con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. (prima era l’art. 702-bis c.p.c.), che introduce il “procedimento semplificato di cognizione”, e assegnata allo stesso giudice che ha trattato l’ATP.
  3. Prosecuzione del procedimento: il giudice può mantenere il rito semplificato o convertirlo in rito ordinario, a seconda della complessità della causa.
  4. Possibilità di conciliazione in corso di causa: è importante sottolineare che la conciliazione è sempre possibile anche durante il giudizio di merito. Anzi, le transazioni in sede di merito sono più frequenti di quanto si pensi, specialmente quando le parti comprendono i tempi e i costi di un procedimento completo.

Secondo la nostra esperienza, circa il 26% dei casi di responsabilità sanitaria si chiude con una transazione durante il giudizio di merito, mentre quasi la metà arriva a sentenza.

§ 4. Il Collegio dei CTU nell’ATP secondo la Legge Gelli

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto regole specifiche per la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio nei procedimenti di responsabilità sanitaria. L’art. 15 prevede che:

“Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.”

Questa disposizione garantisce che la valutazione tecnica sia completa e multidisciplinare, combinando:

  • Competenze medico-legali: per la valutazione del nesso causale e del danno
  • Competenze specialistiche: per l’analisi degli aspetti tecnici specifici della branca medica coinvolta

I CTU nominati devono inoltre:

  • Non trovarsi in posizione di conflitto di interessi
  • Possedere adeguate competenze nell’ambito della conciliazione

Con l’istituzione dell’Albo nazionale dei CTU (D.M. 109 del 4.8.2023, operativo dal 4.3.2024), la selezione dei consulenti è diventata più trasparente e qualitativamente migliore, garantendo l’individuazione di professionisti realmente qualificati.

Il ruolo dei CTU è determinante per il successo dell’ATP, poiché dalla qualità della loro analisi e dalla loro capacità di facilitare il dialogo tra le parti dipende in larga misura l’esito conciliativo della procedura.

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§ 5. ATP vs mediazione: quale scegliere per i casi di malasanità

Come anticipato, la Legge Gelli-Bianco prevede due alternative come condizione di procedibilità per le azioni di risarcimento in ambito sanitario: l’ATP e la mediazione. Sebbene entrambi gli strumenti siano volti alla composizione stragiudiziale della controversia, presentano differenze sostanziali che è importante conoscere.

CaratteristicaATP ex art. 696-bis c.p.c.Mediazione
NaturaProcedimento giudizialeProcedimento stragiudiziale
ConduzioneGiudice e CTU nominati dal TribunaleMediatore presso organismo autorizzato
Valore dell’accertamentoElevato (CTU imparziali nominati dal giudice)Minore (spesso manca l’accertamento tecnico imparziale)
OpponibilitàL’istruttoria è opponibile anche alle parti contumaciNon vincolante per chi non partecipa
Sanzioni per mancata partecipazioneNon previste specificamentePreviste, ma raramente applicate
Influenza sul successivo giudizioLa consulenza ha valore di prova nel giudizio di meritoNessun valore probatorio
CostiPrincipalmente onorari legali, di CTU e CTPOnorari legali e compenso organismo di mediazione

L’ATP risulta generalmente più vantaggioso per il danneggiato perché:

  1. Garantisce un accertamento tecnico imparziale
  2. Produce una prova utilizzabile nell’eventuale giudizio successivo
  3. Facilita una conciliazione informata e tecnicamente fondata
  4. Assicura il contraddittorio tra tutte le parti coinvolte

La mediazione può essere preferibile in casi semplici o quando si voglia mantenere un maggiore controllo sulla procedura, ma offre minori garanzie tecniche e probatorie. Oppure si può scegliere di procedere con mediazione, seguita dall’azione di merito, per una specifica strategia processuale in materia di ICA (infezioni correlate all’assistenza).

Ad ogni modo, nella nostra esperienza pratica, l’ATP si rivela decisamente più efficace per risolvere controversie in materia di responsabilità sanitaria.

Per un approfondimento tecnico focalizzato sulle differenze tra l’istituto dell’ATP e quello della mediazione, vi invitiamo a leggere anche questo articolo che sintetizza il testo dell’intervento che il nostro Avv. Gabriele Chiarini ha tenuto al convegno organizzato da “Istituto Medico Legale“, svoltosi presso la Camera di Commercio di Chieti ed intitolato “La mediazione in responsabilità medica“.

§ 6. Novità 2024: assicurazioni e ATP

Il 1° marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 227 che attua gli articoli 10 e 11 della Legge Gelli-Bianco relativi all’obbligo assicurativo.

Questo decreto, atteso da anni, stabilisce:

  • I requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti
  • Le regole per l’autoassicurazione delle strutture sanitarie
  • I criteri per la gestione dei fondi rischi nel bilancio delle strutture

La sua importanza per l’ATP è questa: la Legge Gelli prevedeva la partecipazione obbligatoria delle compagnie assicurative al procedimento di ATP. Tuttavia, il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, attraverso l’attuazione dell’articolo 12 e la definizione dettagliata degli obblighi assicurativi, rafforza ulteriormente l’importanza del loro coinvolgimento facendo entrare in vigore la cd. azione diretta. In pratica, le compagnie assicurative diventano ora potenziali diretti convenuti in un successivo giudizio di merito, rendendo la loro partecipazione all’ATP preliminare ancora più utile ai fini di una possibile conciliazione. 

L’operatività dell’azione diretta contro le compagnie assicurative implica che i soggetti danneggiati possono ora rivolgersi direttamente all’assicuratore per ottenere il risarcimento. 

Questo potrebbe incentivare le compagnie assicurative a partecipare attivamente e a impegnarsi nella conciliazione durante l’ATP per evitare cause dirette. Il decreto chiarisce quali eccezioni contrattuali la compagnia assicurativa può e non può sollevare nei confronti del danneggiato in un’azione diretta, potenzialmente semplificando il processo di conciliazione nell’ambito dell’ATP

§ 7. Questioni processuali ricorrenti nell’ATP in ambito sanitario

Nella pratica dell’accertamento tecnico preventivo nell’ambito della sanità emergono diverse questioni processuali che meritano attenzione:

§ 7.1 Competenza territoriale

La competenza territoriale segue le regole ordinarie del codice di procedura civile. È importante notare che il foro del consumatore non si applica quando il rapporto è intercorso tra il paziente e una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN (Cass. 16767/2021).

§ 7.2 Ripetibilità dell’ATP

Si discute se sia possibile proporre un nuovo ATP quando ne sia già stato esperito uno precedentemente. In linea di principio:

  • L’ATP è riproponibile poiché non produce una decisione passibile di giudicato
  • Tuttavia, la riproposizione non dovrebbe essere strumentale ad ottenere conclusioni diverse e più favorevoli
  • È ammissibile quando lo stato di salute del paziente abbia subito modificazioni non previste o considerate nella precedente consulenza

§ 7.3 Rapporto con indagini tecniche penali

Quando è già stata svolta un’indagine tecnica in sede penale (es. autopsia), ci si chiede se sia necessario ripetere l’accertamento in sede civile:

  • Se l’indagine penale si è svolta con pieno contraddittorio (es. incidente probatorio), un nuovo ATP potrebbe apparire superfluo
  • Tuttavia, l’ATP può essere comunque utile per valutare il nesso causale secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” (diverso dallo standard penale dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”)
  • Può inoltre essere necessario per quantificare precisamente il danno o valutare la perdita di chance

§ 7.4 Prescrizione

Spesso in sede di ATP viene eccepita la prescrizione dell’azione di merito. Il giudice deve effettuare una valutazione sommaria, considerando che:

  • In caso di responsabilità contrattuale, la prescrizione è decennale
  • In caso di responsabilità extracontrattuale (ad esempio per il medico dipendente), è quinquennale
  • La prescrizione decorre dal momento in cui il danno viene percepito o può essere percepito come causalmente collegato alla condotta sanitaria (non dalla data dell’intervento)
  • Se la condotta costituisce reato, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato

§ 7.5 Coinvolgimento delle assicurazioni

Come già accennato, con il recente decreto attuativo (232/2023) si apre la possibilità di coinvolgere direttamente le compagnie assicurative nell’ATP, ma solo quando saranno stipulate polizze conformi ai requisiti stabiliti.

§ 7.6 Formulazione dei quesiti al collegio peritale

È fondamentale che i quesiti posti ai CTU facciano riferimento all’art. 5 della Legge Gelli, chiedendo di accertare se gli esercenti le professioni sanitarie si siano attenuti alle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, tenendo conto delle specificità del caso concreto.

§ 8. Conciliazione: non è mai finita finché non è finita

Sulla base della nostra esperienza professionale, possiamo fornire alcuni dati significativi sull’efficacia dell’ATP nei casi di responsabilità sanitaria.

Su un campione di casi definiti con riconoscimento di responsabilità:

  • 7,5% sono stati chiusi in fase stragiudiziale ante causam
  • 7,5% si sono conclusi in mediazione
  • 15% hanno trovato soluzione in sede di ATP
  • 26% sono stati definiti con transazione in sede di merito
  • Quasi la metà sono arrivati a sentenza
ATP CONCILIATIVA MISSIONE POSSIBILE

Questi dati mostrano che, sebbene l’ATP non risolva la maggioranza dei casi, rappresenta comunque uno strumento efficace, capace di definire circa il 15% delle controversie, evitando così il ricorso al più lungo e costoso giudizio ordinario.

§ 9. Conclusioni: efficacia dell’accertamento tecnico preventivo Legge Gelli

L’Accertamento Tecnico Preventivo introdotto dalla Legge Gelli-Bianco rappresenta un importante passo avanti nel sistema di gestione delle controversie in ambito sanitario. La sua obbligatorietà come condizione di procedibilità testimonia la volontà del legislatore di promuovere soluzioni conciliative in un settore particolarmente delicato.

I principali punti di forza dell’ATP sono:

  1. Garanzia di imparzialità attraverso un collegio di esperti nominati dal giudice
  2. Rapidità ed economicità rispetto al giudizio ordinario
  3. Valore probatorio della consulenza nel successivo eventuale giudizio
  4. Approccio tecnico che facilita una valutazione oggettiva delle responsabilità

L’esperienza pratica dimostra che, sebbene non tutti i procedimenti si concludano con una conciliazione, l’ATP svolge comunque un ruolo importante nel filtrare i casi infondati e nel favorire la composizione di quelli con evidenti profili di responsabilità.

L’efficacia dell’istituto dipende in larga misura dalla qualità dei CTU nominati e dalla loro capacità di gestire il tentativo di conciliazione, nonché dalla disponibilità delle parti a considerare soluzioni transattive.

Con l’attuazione completa della Legge Gelli-Bianco, in particolare dopo il recente decreto sui requisiti delle polizze assicurative, è ragionevole attendersi un ulteriore miglioramento dell’efficacia dell’ATP, soprattutto grazie alla possibilità di coinvolgere direttamente le compagnie assicurative.

Riteniamo che l’ATP rappresenti la strada maestra per affrontare i casi di responsabilità sanitaria, non solo perché obbligatorio per legge, ma perché, quando utilizzato correttamente, offre concrete possibilità di ottenere giustizia in tempi ragionevoli.

§ 10. FAQ sull’accertamento tecnico preventivo nella Legge Gelli

Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!

Matteo 5, 25-26