Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024
Disciplina e Limiti delle Vendite Promozionali
L’Azienda che voglia commercializzare i propri prodotti a prezzi agevolati si trova, attualmente, a doversi districare all’interno di una fitta rete di norme, nazionali e regionali, dettate in materia di vendite straordinarie.
Nella suddetta macrocategoria, se da un lato è ormai comunemente individuata la figura delle vendite di fine stagione (cd. “saldi”), la proliferazione della normativa regionale rende meno intelligibile la disciplina che concerne le vendite promozionali.
Ecco, dunque, una breve guida utile al fine di rispettare la normativa vigente ed evitare il rischio di incorrere nelle (anche ingenti) sanzioni prescritte a seguito della violazione dei precetti dettati in materia.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Vendite straordinarie vs vendite promozionali, tra normativa nazionale e regionale
- § 2. I rimedi esperibili contro le sanzioni applicate per la violazione delle regole dettate in materia di vendite straordinarie
- § 3. La disciplina delle vendite promozionali nelle singole Regioni
§ 1. Vendite straordinarie vs vendite promozionali, tra normativa nazionale e regionale
L’art. 15 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di “Riforma della disciplina relativa al settore commercio” definisce in cosa consistano le vendite straordinarie, ricomprendendovi:
“le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”.
Ciò premesso, dunque, per un rapporto da genus a species, la categoria delle vendite straordinarie racchiude tre tipologie di vendita:
- Vendite di liquidazione, effettuate al fine di cedere in breve tempo le proprie merci in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al Comune dei dati comprovanti che la vendita avviene a seguito di:
- cessazione dell’attività commerciale;
- cessione dell’azienda;
- trasferimento dell’azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
- Vendite di fine stagione, riguardanti prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento nel caso in cui non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
- Vendite promozionali, eseguite relativamente a tutti o parte di prodotti senza distinzione e per periodi limitati di tempo.
La suddetta norma specifica inoltre che, in tutte le fattispecie di vendita straordinaria, lo sconto o il ribasso debbono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita, il quale deve essere comunque esposto.
Nello specifico, è demandata alle Regioni – previa consultazione con i rappresentanti degli Enti Locali, nonché con le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio – l’individuazione dei seguenti elementi:
- modalità di svolgimento;
- pubblicità a garanzia di una corretta informazione dei consumatori;
- periodi e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
§ 2. I rimedi esperibili contro le sanzioni applicate per la violazione delle regole dettate in materia di vendite straordinarie
Le disposizioni dettate dalla normativa statale di cornice, dunque, vengono concretizzate di volta in volta dalla specifica normativa regionale, che contiene altresì la previsione delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole dettate in materia di vendite straordinarie.
Si tratta, in particolare, di sanzioni amministrative la cui disciplina generale è contenuta all’interno della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di “Modifiche al sistema penale”.
L’agente accertatore della presunta violazione della normativa regionale deve provvedere alla contestazione immediata della stessa, redigendo opportuno verbale ai sensi dell’art. 14 della menzionata legge 689/1981.
Laddove non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati all’azienda interessata entro 90 giorni dall’accertamento, pena l’annullabilità della contestazione successivamente notificata.
In seguito alla regolare notifica del verbale di contestazione (immediata o differita) l’azienda avrà facoltà di:
- procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione dell’accertamento ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981 (c.d. “oblazione amministrativa”); in questo caso la somma da pagare è pari a 1/3 rispetto al massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale.
Se l’azienda dovesse procedere al pagamento in misura ridotta, il procedimento amministrativo si concluderebbe, con preclusione di ogni futura impugnazione. - Nel caso in cui l’azienda decida di non procedere al pagamento in misura ridotta, avrà facoltà, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di depositare scritti difensivi e documenti, nonché di fare richiesta di audizione presso l’autorità competente, così da rappresentare ogni circostanza utile ad evitare l’emissione della ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione prevista.
Trascorso il termine per il deposito di memorie e documenti, dunque, l’autorità competente, sulla base degli elementi raccolti, valuterà la fondatezza dell’accertamento e potrà emettere alternativamente i seguenti tipi di provvedimento motivato:
- Ordinanza di archiviazione degli atti, oppure
- Ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione.
In caso di emissione dell’ordinanza di ingiunzione, l’azienda potrà opporsi, proponendo impugnazione ex art. 6 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, sulla quale il Giudice competente deciderà adottando una delle seguenti decisioni:
- inammissibilità, nel caso di ricorso presentato oltre 30 giorni dalla notificazione del provvedimento;
- convalida del provvedimento opposto, per mancata presenza alla prima udienza dell’opponente o del suo difensore senza allegazione di un legittimo impedimento;
- rigetto dell’opposizione, ove ritenga fondato l’accertamento della violazione;
- accoglimento dell’opposizione, per insufficienza di prova sulla responsabilità dell’opponente.
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§ 3. La disciplina delle vendite promozionali nelle singole Regioni
Come sopra anticipato, sono le leggi regionali a stabilire la specifica disciplina delle vendite straordinarie e ad individuare le imprese destinatarie degli obblighi e dei divieti prescritti in questa materia. Analizziamo quindi la normativa delle singole Regioni, così da fornire indicazioni chiare sulle modalità di svolgimento delle vendite promozionali ed aiutare gli esercenti commerciali ad evitare di incorrere nella relativa violazione e nella conseguente applicazione di sanzioni.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione ABRUZZO
Normativa di riferimento: Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 23, art. 44
Principi applicabili:
– possibilità di effettuazione di un numero indefinito di vendite promozionali durante tutto il periodo dell’anno, col limite del trenta per cento delle merci presenti nel punto vendita;
– applicabilità del principio a tutti i settori merceologici.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione BASILICATA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 20 luglio 1999, n. 19, art. 21, 21 bis e 22 (modificata e integrata da L.R. 30 settembre 2008, n. 23, art. 17)
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei periodi delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti e nel mese di dicembre;
– applicabilità del divieto ai prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione CALABRIA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17, artt. 17 e 18 (e ss. mod. ed integrazioni con L.R. 13 giugno 2008, n. 15)
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei quindici giorni precedenti i saldi di fine stagione;
– applicabilità del divieto ai prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, per tali intendendosi:
a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) gli articoli di elettronica;
f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione CAMPANIA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, art. 25 comma 19
Principi applicabili:
– possibilità di effettuazione di vendite promozionali per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell’anno e senza limitazioni di tempo o tipologia;
– applicabilità del principio a tutti i settori merceologici.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione EMILIA ROMAGNA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14 e Delibera di Giunta regionale n. 1804 del 9 novembre 2016
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti il periodo dei saldi;
– applicabilità del divieto ai prodotti di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, art. 35
Principi applicabili:
– Possibilità di praticare vendite promozionali per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a discrezione dell’esercente;
– applicabilità del principio a tutti i settori merceologici.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione LAZIO
Normativa di riferimento: Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33, art. 49
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione;
– applicabilità del divieto al settore dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione LIGURIA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 3 gennaio 2007, n. 1, art. 113
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi;
– applicabilità del divieto ai prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione, per tali intendendosi:
a) abbigliamento;
b) calzature;
c) biancheria intima;
d) accessori di abbigliamento;
e) pelletterie.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione LOMBARDIA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6, artt. 115 e 116
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali durante il periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti;
– applicabilità del divieto ai prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento;
– inapplicabilità del divieto ai prodotti alimentari, per l’igiene della persona e della casa.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione MARCHE
Normativa di riferimento: Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, art. 32
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti il periodo dei saldi;
– applicabilità del divieto agli articoli di vestiario confezionati, compresa maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione MOLISE
Normativa di riferimento: Legge Regionale 27 settembre 1999, n. 33, art. 16-bis, modificata dalla Legge Regionale 23 novembre 2010, n. 20
Principi applicabili:
– possibilità di effettuare vendite promozionali solo per prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi;
– divieto di effettuazione di vendite promozionali durante le vendite di fine stagione o saldi, nei quaranta giorni antecedenti e nei venti giorni successivi alle stesse, nonché nel mese di dicembre;
– applicabilità del divieto a tutti i settori merceologici.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione PIEMONTE
Normativa di riferimento: Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 14-bis
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi, esteso agli articoli di carattere stagionale o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
– nessuna ulteriore indicazione specifica in ordine ai singoli settori merceologici.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione PUGLIA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, art. 8, nonché Regolamento Regionale 18 ottobre 2016, n. 10, art. 5
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali per tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi;
– le vendite promozionali non possono riguardare la totalità dei prodotti, né interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale; devono altresì avere una durata massima di trenta giorni.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione SARDEGNA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 7
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti l’inizio dei saldi;
– le vendite promozionali relative al settore non alimentare sono ammesse per non più di trenta giorni e per non più di due volte all’anno; possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione SICILIA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 25 marzo 1996, n. 9, art. 7 (e ss. mod. e integrazioni da L.R. 28/97, art. 7, L.R. 20/2003 art. 50 co.1, L.R. 17/2004, art. 96, co. 1)
Principi applicabili:
– possibilità di effettuazione di un massimo di tre vendite promozionali con durata non superiore a ventuno giorni per ogni anno solare, nell’ambito del periodo stabilito con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell’ANCI;
– le vendite promozionali possono riguardare tutti i settori merceologici compresi nell’autorizzazione d’esercizio con un massimo di cinque prodotti per ciascuna tabella merceologica;
– le vendite promozionali dei generi alimentari e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa si possono effettuare in qualunque periodo dell’anno e senza preventiva comunicazione.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione TOSCANA
Normativa di riferimento: Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, art. 109
Principi applicabili:
– divieto di effettuazione di vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti il periodo dei saldi;
– il divieto si applica alle merci del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’art. 108 (“prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo“).
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione UMBRIA
Normativa di riferimento: Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, art. 31
Principi applicabili:
– le vendite di liquidazione e promozionali possono essere effettuate durante tutto il periodo dell’anno, senza distinzioni relative al settore merceologico.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione VAL D’AOSTA
Normativa di riferimento: Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 12, art. 14-bis (come modificato L.R. 29 marzo 2007, n. 4) e art. 16
Principi applicabili:
– le vendite di fine stagione (saldi) possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:
a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo;
b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre.
– l’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione (saldi) durante i periodi di cui sopra, avendo in corso vendite promozionali dei medesimi prodotti, deve sospendere queste ultime almeno quindici giorni prima dell’inizio della vendita di fine stagione o saldo e per l’intera durata della stessa.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione VENETO
Normativa di riferimento: Legge Regionale del 28 dicembre 2012, n. 50, art. 25; D.G.R. n. 1105 del 28 giugno 2013, aggiornata con la D.G.R. n. 1619 del 19 novembre 2015
Principi applicabili:
– l’adozione della disciplina di dettaglio in tema di vendite promozionali è demandata alla Giunta regionale;
– in ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali;
– l’operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei
trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione (saldi);
– tale ultimo divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione PROVINCIA DI TRENTO
Normativa di riferimento: Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17, art. 28
Principi applicabili:
– le vendite pubblicizzate come promozionali non sono soggette a limitazioni temporali.
Vendite straordinarie e vendite promozionali nella Regione PROVINCIA DI BOLZANO
Normativa di riferimento: Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, art. 10, e relativo regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 ottobre 2000, n. 391, art. 14)
Principi applicabili:
– le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, eccettuati i 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e il mese di dicembre;
– le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l’igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, senza obbligo di preventiva comunicazione al comune;
– non sono considerate vendite promozionali le offerte che riguardano un numero assai limitato di articoli, quali ad esempio gli angoli delle offerte, purché non pubblicizzate in alcun modo.