Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Il concetto di “colpa medica”: capire i meccanismi della responsabilità in ambito sanitario
Ci siamo ormai liberati dal problema della identità o non identità della colpa civile rispetto alla colpa penale, perché abbiamo capito che, in ambito civile, la colpa medica non ha niente di diverso dalla colpa medica in ambito penale: sono la stessa cosa.
E abbiamo detto che:
- è imprudente chi una cosa non la sa fare, ma si mette ugualmente a farla;
- è imperito chi una cosa la sa fare, ma quel giorno gli viene male, non gli riesce;
- è negligente chi omette – per sciatteria, per trasandatezza – di fare una cosa che avrebbe potuto e dovuto fare.
Leggi anche il nostro articolo su negligenza, imprudenza, imperizia!
Allora cerchiamo di capire meglio: ma questa colpa medica, che cosa è? in cosa consiste?
In realtà, si tratta di un concetto piuttosto semplice.
E lasciamo stare, mettiamo da parte tutte le ricostruzioni e le elucubrazioni sulla nozione soggettiva, sulla nozione oggettiva o sulla nozione mista di colpa. No!
Noi siamo artigiani del diritto e non dobbiamo scrivere trattati o manuali.
Dobbiamo scrivere atti di parte: ricorsi o atti di citazione, oppure comparse di costituzione e risposta, per chi sta dall’altra parte del tavolo.
I Giudici invece devono scrivere i provvedimenti: ordinanze e sentenze, e devono motivarle.
Quando si scrivono atti o provvedimenti, la colpa medica bisogna descriverla.
Chiaramente l’attore avrà interesse a descriverla per affermarla; il convenuto per contestarla.
INDICE SOMMARIO
- § 1. La descrizione della colpa
- § 2. L’insieme delle regole di condotta
- § 3. Norme giuridiche e principio “iura novit curia”
- § 4. Le regole di comune prudenza
- § 5. Qualche esempio di colpa medica
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§ 1. La descrizione della colpa medica
Ma come si descrive la colpa medica?
E’ molto semplice: la descrizione non è altro che la allegazione (cioè la illustrazione) di due elementi che devono essere messi bene in evidenza, due elementi costitutivi della condotta colposa, vale a dire:
1) la condotta concretamente tenuta, e
2) la regola di condotta che si sarebbe dovuta tenere, e che invece non è stata tenuta.
Questo concetto di colpa medica noi lo possiamo raffigurare graficamente come due insiemi: uno rappresenta le regole da seguire, l’altro la condotta concretamente tenuta.
Fino a che la condotta concretamente tenuta dal nostro presunto colpevole coincide con l’insieme delle regole, avremo una condotta diligente: quindi non ci sarà colpa medica.
Ma se la condotta concretamente tenuta si discosta, si allontana dalla condotta che si sarebbe dovuta tenere, allora quella è una condotta colposa.
E potrà essere una condotta lievemente colposa, se c’è un piccolo allontanamento dall’insieme delle regole (parleremo quindi di “colpa lieve”).
Sarà invece una condotta gravemente colposa nel caso di uno scostamento rilevante, macroscopico rispetto all’insieme delle regole (e allora parleremo di “colpa grave”).
§ 2. Colpa medica: l’insieme delle regole di condotta
Stabilito questo concetto di colpa, dobbiamo allora chiederci: cosa c’è dentro l’insieme delle regole da rispettare?
Allora il problema diventa: quali sono queste regole, il mancato rispetto delle quali determina l’insorgenza della colpa medica?
Beh, questo è veramente un caleidoscopio di elementi diversi.
Dentro l’insieme delle regole ci sono davvero tante cose.
Ci sono innanzitutto le norme di legge: violare una norma di legge è una condotta colposa.
Ad esempio, la legge prevede che il medico deve informare il paziente e raccogliere il suo consenso, preferibilmente per iscritto, prima di un intervento chirurgico.
Violare questa norma della legge n. 219/2017, quindi non informare il paziente, o peggio operarlo senza il suo consenso, significa chiaramente tenere una condotta colposa.
Poi la colpa può scaturire dalla violazione di una norma che è sì giuridica, ma non è una norma di legge: ad esempio, una norma contenuta in un regolamento amministrativo oppure un ordine di servizio.
Mettiamo il caso dell’infermiere che, in base all’organigramma, al piano dei turni preparato dal direttore sanitario, o dal direttore di reparto, deve prendere servizio in ospedale alle 8 del pomeriggio, alle ore 20:00, perché comincia il turno di notte.
E questo infermiere non si presenta in ospedale, ma arriva alle 22:00.
E tra le 20:00 e le 22:00 c’era un paziente che doveva essere operato in urgenza, ma non lo abbiamo potuto operare perché l’infermiere era assente, ed era lui l’unico strumentista che poteva andare in sala operatoria.
Ecco, qui il nostro infermiere ritardatario quale regola ha violato?
Ha violato una regola che stava scritta nell’ordine di servizio.
Era una norma giuridica?
Certo: l’ordine di servizio contiene regole amministrative; non sono sicuramente norme di legge, ma anche la violazione di questa norma amministrativa, in quanto giuridica, costituisce una condotta colposa.
Hai bisogno di capire se c’è stata colpa medica?
§ 3. Norme giuridiche e principio “iura novit curia”
Chiaramente c’è una differenza quando la regola, la norma giuridica sta scritta in una legge oppure quando la troviamo in un regolamento amministrativo.
Se abbiamo una norma di legge, vale la regola “iura novit curia”: il Giudice deve conoscere le leggi, quindi deve essere lui ad andarsi a trovare qual è la norma violata.
Invece se è violato un ordine di servizio non vale la regola “iura novit curia”, perché sì, i regolamenti amministrativi sono norme giuridiche, ma non sono norme di legge.
Quindi il Giudice non è tenuto a conoscerli: la regola violata bisogna che chi invoca la colpa la porti sul banco del Giudice, gliela faccia conoscere, la produca, depositando il piano dei turni, l’organigramma, o l’ordine di servizio che imponeva la regola violata.
§ 4. Colpa medica e regole di comune prudenza
Ora però dobbiamo sinceramente aggiungere che, in materia di responsabilità sanitaria, la stragrande maggioranza delle controversie che occupano i nostri Tribunali hanno ad oggetto fatti illeciti in cui la colpa medica non è consistita nella violazione di una norma di legge, e neppure di una norma amministrativa.
Nella maggior parte dei casi, la colpa medica di cui si finisce per discutere in giudizio consiste nella violazione di una regola di comune prudenza.
Potevi stare attento nell’esecuzione di quell’intervento, potevi accertare meglio le condizioni del paziente, potevi lavarti le mani prima di visitarlo, potevi chiedere una consulenza specialistica…
Qualche esempio concreto.
§ 5. Qualche esempio di colpa medica
Il paziente aveva manifestato dolore toracico e aveva una storia nota di aneurisma e tu, medico, non hai sospettato la dissezione aortica, e così il paziente è morto per shock ipovolemico.
Dovevi somministrare una dose specifica di un farmaco in base alla prescrizione e tu, infermiere, hai dato una dose dieci volte superiore, così il paziente ha avuto, nella migliore delle ipotesi, gravi effetti collaterali.
Dovevi sterilizzare gli strumenti chirurgici e invece hai usato un bisturi contaminato, e c’è stata una infezione della ferita.
Dovevi comunicare i risultati critici di un esame, invece non hai detto niente al paziente e neppure al suo medico curante, così hai ritardato la diagnosi e il trattamento della sua malattia.
Queste sono tutte, sicuramente, condotte colpose, ma in cui ad essere violata non è una norma di legge, e neppure una norma amministrativa.
Quella che viene violata è una norma di comune prudenza.
Eccoci dunque arrivati al nucleo pulsante della nozione di colpa medica…
«L’umile, sente che sbaglia e lo ammette,
(Youness Khalki)
l’ipocrita, sente che sbaglia e lo nasconde,
l’arrogante è immune all’errore.»