Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Il primo pilastro della responsabilità professionale medica: la colpa (nei suoi connotati di imperizia, imprudenza e negligenza)
Parafrasando Tolstoj, possiamo dire che “le azioni lecite si assomigliano tutte, mentre ogni fatto illecito è unico nel suo genere”.
E però abbiamo constatato che ci sono alcuni elementi essenziali della responsabilità sanitaria che sono sempre gli stessi: il fatto, la colpa, il danno e il nesso causale tra loro.
Oggi iniziamo a esplorare con cura ogni singolo elemento, scomponendo questo quadro complesso ma unitario, e cominciamo dalla nozione di colpa (nelle sue connotazioni di imprudenza, negligenza e imperizia).
INDICE SOMMARIO
- § 1. Colpa civile vs colpa penale?
- § 2. L’imprudenza
- § 3. L’imperizia
- § 4. La negligenza
- § 5. La vera differenza tra colpa penale e colpa civile
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§ 1. Colpa civile vs colpa penale?
Per prima cosa, sgombriamo il campo da un equivoco che a volte impegna la nostra dottrina giuridica e, in qualche caso, anche la nostra giurisprudenza: che differenza c’è tra la colpa civile e la colpa penale?
O meglio: c’è differenza tra colpa civile e colpa penale, oppure queste due nozioni coincidono?
Questo problema nasce perché, se leggiamo attentamente i 2969 articoli del nostro codice civile (anzi, considerando i bis, ter, ecc., anche qualcuno di più), la definizione di colpa non la troviamo.
La troviamo invece sfogliando il codice penale, dove leggiamo, all’art. 43 c.p., che l’elemento psicologico della colpa lo abbiamo
“quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Allora qualcuno ha cominciato a interrogarsi, chiedendosi se questa nozione penalistica di “colpa” si possa estendere oppure no anche all’ambito civile.
E c’è chi ha detto di sì, perché della colpa dobbiamo adottare una concezione soggettiva, cioè la colpa è un rimprovero e quindi è rimproverabile sia la condotta che provoca un reato, sia la condotta che provoca un fatto illecito.
E c’è invece chi ha detto: no! perché la colpa penale incide sulla pena, mentre la colpa civile non incide sul risarcimento, e poi perché l’art. 651 c.p.p., che riguarda l’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno non attribuisce, al giudicato penale sulla colpa, effetto di vincolo in sede civile.
Tutte teorie, tutte divagazioni molto interessanti(?!), certamente…
Ma resta il fatto che, sul piano pratico, nei giudizi che tutti i giorni si celebrano davanti ai nostri Tribunali, non esiste un caso in cui un Giudice civile possa rigettare una domanda di risarcimento del danno sul presupposto che ci sia una colpa, sì, però si tratti di una colpa penale e non di una colpa civile, o viceversa.
Quindi, liberiamoci serenamente dal problema delle presunte differenze tra colpa civile e colpa penale: la colpa in ambito civile non ha nulla di diverso dalla colpa in ambito penale.
§ 2. L’imprudenza
E infatti, proviamo a confrontare le due definizioni: quella penale ci dice che è colpa l’imprudenza.
Chi è imprudente? E’ imprudente chi una cosa non la sa fare e si mette a farla.
Il medico specializzato in geriatria o in dermatologia, per esempio: lo mettono di turno al Pronto Soccorso (succede eh, non è che non succede!). Arriva un paziente politraumatizzato della strada, perché ha avuto un grave incidente, con una frattura scomposta dell’omero, all’altezza della spalla, magari una frattura così grave che la testa dell’omero si è spezzata in tante parti.
Allora il dermatologo o il geriatra, nell’esempio che facevamo, dice: no no, questa spalla la opero io, e si mette a ridurre chirurgicamente la frattura scomposta pluriframmentaria, intervento che non aveva mai eseguito e per il quale non possiede, naturalmente la necessaria competenza.
Questa è una condotta imprudente, per il diritto penale.
E nello stesso tempo, per il diritto civile, è una condotta che contrasta con le previsioni dell’articolo 1176, comma 2, del codice civile: cioè quella regola secondo la quale chi adempie una obbligazione professionale la deve adempiere con la stessa identica diligenza che qualunque altro professionista, che si fosse trovato nelle medesime condizioni, avrebbe impiegato.
Negligenza, imperizia o imprudenza, hai bisogno di fare chiarezza?
§ 3. L’imperizia
Poi per il diritto penale è colpa l’imperizia. E che cos’è l’imperizia?
L’imperizia è la condizione di chi una cosa la sa fare, l’ha sempre fatta e gli è sempre riuscita bene. Eh, però quel giorno gli viene male, non ci riesce.
Il chirurgo ha eseguito decine e decine di colecistectomie per via laparoscopica in vita sua. Le ha eseguite e le ha fatte tutte correttamente. Quel giorno però si distrae, magari ha litigato con la moglie o è arrabbiato con i figli, la notte prima ha dormito male, e in quell’intervento sbaglia a tagliare e danneggia la via biliare principale, e questo poi provoca un versamento di bile, infezione, e magari uno stato settico che è molto pericoloso per la vita stessa del paziente.
Questa è una condotta imperita, sicuramente rilevante in ambito penale.
Rileva anche in ambito civile? Certo che sì!
Rileverà anche in sede civile, perché anche qui c’è una discrasia, uno iato, una distanza tra la condotta che il chirurgo ha concretamente tenuto e la condotta che il chirurgo ideale, il chirurgo “medio” avrebbe dovuto tenere.
§ 4. La negligenza
Infine, ipotesi penalistica di colpa per eccellenza è la negligenza.
E chi è negligente?
Abbiamo detto che imprudente è chi una cosa non la sa fare e pretende di farla.
E’ imperito chi una cosa la sa fare, ma quel giorno non gli riesce, sbaglia, la fa male.
Invece è negligente chi si astiene dal fare una cosa che avrebbe potuto o dovuto fare.
Il medico si dimentica di eseguire l’anamnesi del paziente e non raccoglie informazioni importanti sulla sua storia clinica, come ad esempio l’allergia ad un farmaco, che poco dopo gli somministra mandandolo in shock anafilattico.
La ferrista non tiene bene il conto e succede che rimane una pinza nella pancia del paziente, come dice la famosa canzone…
Queste sono senz’altro condotte negligenti per il diritto penale.
Ma è la stessa nozione che rientra nella generale previsione dell’art. 1176 c.c.
§ 5. La vera differenza tra colpa penale e colpa civile
E allora dobbiamo constatare che, effettivamente, non ci sono differenze tra la concezione di colpa in ambito civile e quella in ambito penale.
Però, a ben vedere, una differenza seria tra la disciplina penale e quella civile della colpa c’è: ed è il fatto che in ambito civile, in materia di responsabilità civile, la colpa talvolta è presunta dalla legge.
La presunzione di colpa, come sappiamo, è un’inversione dell’onere della prova, che opera in sede processuale, ma di fatto ha importanti implicazioni anche in campo sostanziale.
Il conducente di un veicolo a motore che causa un danno, si presume in colpa se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso (art. 2054 c.c.).
Il fabbricante di fuochi d’artificio, che è un’attività pericolosa, si presume in colpa, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 2050 c.c.).
Il proprietario di un cane che azzanna un passante si presume in colpa se non prova che magari è stato il passante a disturbare l’animale (art. 2052 c.c.).
Addirittura, ci sono ipotesi in cui questa inversione dell’onere della prova non può essere superata: il datore di lavoro risponde nei confronti dei terzi del danno causato dal suo dipendente, senza nessuna possibilità di prova liberatoria (art. 2049 c.c.). Salvo, naturalmente, che non dimostri che il danno non esiste o che non lo ha commesso il suo dipendente.
E la struttura sanitaria, tornando alla nostra materia, si presume in colpa se non prova di aver messo in campo tutta la diligenza esigibile nel caso concreto.
Perché oggi c’è una legge, la n. 24/2017, meglio nota al pubbilco come “legge Gelli“, che dice espressamente – ma lo aveva sempre detto anche la giurisprudenza, prima di lei – che al rapporto struttura-paziente si devono applicare le regole della responsabilità contrattuale, che prevedono, appunto, una presunzione di colpa a carico del debitore della prestazione, che è la struttura sanitaria.
Ma sulla colpa, così come sul nesso causale e sugli altri presupposti della responsabilità, abbiamo ancora diverse cose importanti da dire…
«La vita è breve, l’arte vasta, l’occasione fuggevole, l’esperimento malcerto, il giudizio difficile.»
(Ippocrate di Coo)