cancellazione del volo aereo

Cancellazione del volo aereo comunitario – Risarcimento e altri diritti del passeggero

Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024

Cancellazione Volo Aereo

In un contesto sociale e politico ispirato al principio della libera circolazione delle persone all’interno dell’area dell’Unione Europea, si assiste sempre più di frequente al fenomeno che vede inadempiente una compagnia aerea comunitaria verso il passeggero con il quale abbia stipulato un contratto di trasporto aereo.

In particolare, si può analizzare un aumento esponenziale dei casi di cancellazione del volo aereo, in partenza o in arrivo, in uno Stato membro dell’Unione Europea da parte di una compagnia aerea comunitaria.

Si intende, dunque, offrire un sintetico vademecum a sostegno del passeggero che intenda tutelare i propri diritti.

 

Definizione e fonti normative del contratto di trasporto aereo

Il trasporto aereo di persone è quel contratto mediante il quale una compagnia aerea, che prende il nome di vettore, si obbliga in via principale a trasferire il passeggero da un luogo ad un altro, in cambio del pagamento di un prezzo. Sovente accade, tuttavia, che il vettore non riesca ad adempiere in tutto o in parte la propria obbligazione di trasporto.

Il legislatore ha, dunque, dettato un complesso di norme regolatrici, applicabili secondo la seguente gerarchia:

  1. Regolamenti comunitari;
  2. Convenzioni internazionali;
  3. Codice della navigazione;
  4. Legge nazionale.

 

È lo stesso art. 941 del codice della navigazione italiano, a ritenere gerarchicamente superiori le norme comunitarie ed internazionali, prevedendo che “il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”.

Pertanto, solo laddove le norme (comunitarie ed internazionali) richiamate dall’art. 941 Cod. Nav. non dettino una disciplina applicabile al caso concreto e questa carenza non possa sopperita neppure dal Codice della Navigazione, sarà necessario ricorrere al diritto comune nazionale (art. 1 Cod. Nav.).

 

Diritto di assistenza, compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per la cancellazione del volo aereo

Il caso che ci si appresta ad esaminare riguarda in particolar modo l’inadempimento da cancellazione del volo, nell’ambito di un contratto di trasporto aereo di passeggeri stipulato tra un vettore comunitario e il passeggero che viaggi da uno stato membro all’altro o anche semplicemente che sia in partenza da un Paese dell’U.E., o che voglia raggiungerlo.

cancellazione del volo aereo

La disciplina applicabile al caso di cancellazione del volo aereo comunitario si può rinvenire all’interno del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/02/2004.

Secondo l’art. 5 del suddetto Regolamento (CE), il vettore aereo che non effettui un trasvolo originariamente previsto per il quale sia stata eseguita la prenotazione registrata o l’acquisto di uno o più posti da parte del passeggero, è tenuto a garantire a quest’ultimo l’assistenza e la compensazione pecuniaria secondo gli artt. 7, 8 e 9 della normativa comunitaria richiamata, eccetto che la soppressione del suddetto volo non fosse dovuta a circostanze eccezionali assolutamente inevitabili.

È in ogni caso fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale e del danno non patrimoniale patito.

 

In particolare: la disciplina degli artt. 7, 8 e 9 Regolamento (CE) n. 261/2004

Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (CE), in caso di cancellazione del volo aereo il passeggero ha diritto:

  • al rimborso del prezzo pieno d’acquisto del biglietto aereo per le parti del viaggio non effettuate e per quelle effettuate se il volo è divenuto inutile, garantendo al contempo il trasvolo di ritorno verso il punto di partenza del proprio viaggio;

nonché, alternativamente:

  • all’imbarco verso la destinazione finale prescelta a condizioni simili al volo cancellato, nel tempo più rapido possibile, oppure
  • all’imbarco verso la destinazione finale prescelta a condizioni simili al volo cancellato, in una data successiva a scelta del passeggero.

Non solo, nel caso in cui il viaggiatore decida di fruire del volo alternativo, potrà beneficiare, nell’attesa, di pasti e bevande senza alcun costo aggiuntivo, nonché di due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o posta elettronica.

Nel caso in cui il trasvolo scelto in alternativa sia rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario e alla data originariamente fissati, la compagnia aerea sarà tenuta a garantire altresì la sistemazione – ed il relativo trasporto – in una struttura alberghiera.

In ogni caso, il viaggiatore danneggiato avrà diritto ad una compensazione pecuniaria determinata in base alla distanza della tratta che avrebbe dovuto percorrere, eccezion fatta per il caso in cui il viaggiatore sia stato informato, in tempo utile, della ridetta eliminazione.

 

La prova del danno da cancellazione del volo aereo

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 lascia intendere l’esistenza di una presunzione di responsabilità da inadempimento a carico del vettore aereo, che risulterebbe peraltro in linea con gli ordinari criteri interno di ripartizione dell’onere della prova in ambito di responsabilità contrattuale.

L’art. 5 del ridetto Regolamento, infatti, precisa che, ai fini dell’esonero dalla compensazione pecuniaria e dall’assistenza suesposte, il vettore aereo deve dimostrare l’avvenuta sopravvenienza di circostanze eccezionali o comunque il pronto avvertimento della soppressione del volo. La disciplina normativa nulla specifica, tuttavia, in ordine all’onere della prova dell’inadempimento del contratto di trasporto aereo.

La Corte di Cassazione è intervenuta all’uopo onde colmare la lacuna normativa e specificando definitivamente che, una volta provato l’inadempimento, l’imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile solamente attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, nonché in caso di cancellazione tempestivamente prevista e comunicata al passeggero.

La Suprema Corte ha inteso specificare, infatti, che:

La presunzione di responsabilità del vettore opera, com’è ovvio, sul piano dell’imputabilità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 c.c., non su quello della prova oggettiva dello stesso

La Cassazione ha infatti richiamato il seguente principio generale di diritto:

“[…] in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.

Conseguentemente, la Corte ha potuto formulare la massima che si riporta di seguito:

Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004“.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584)

 

La vicenda di volo aereo cancellato seguita dallo Studio

Lo Studio ha seguito e definito vittoriosamente il caso di due Clienti che hanno dovuto subire l’improvvisa cancellazione del volo aereo acquistato.

I signori Marco e Luca (nomi ovviamente di fantasia, per tutelare la privacy dei nostri assistiti) avevano acquistato dalla nota compagnia aerea Vueling Airlines S.a. due biglietti aerei per la tratta comunitaria Barcellona-Firenze.
Tuttavia, una volta a bordo del velivolo e dopo una lunga attesa, sono stati informati della cancellazione del trasvolo e successivamente indirizzati verso un volo alternativo con destinazione Roma, potendo raggiungere la città di Firenze solo molte ore dopo a bordo di un autobus.

Una volta terminato lo stremante viaggio, i Signori Marco e Luca hanno avanzato la richiesta di risarcimento dei danni patìti, che tuttavia è stata riscontrata negativamente dalla Vueling Airlines S.a. attraverso giustificazioni inconsistenti.
I viaggiatori si sono quindi rivolti al nostro Studio per poter ottenere quanto a dovuto.

Inizialmente lo Studio ha tentato di definire bonariamente la controversia, invitando la Vueling Airlines S.a. ad aderire alla procedura di Negoziazione Assistita prevista dall’art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014; invito tuttavia rimasto inevaso.

I signori Marco e Luca hanno quindi deciso di intraprendere la causa civile innanzi al Giudice di Pace di Urbino.

 

L’accoglimento della domanda e la condanna della compagnia al risarcimento dei danni per la cancellazione del volo aereo

Il Giudice di Pace di Urbino, alla luce di quanto esposto dalla difesa, reputando sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno, ha accolto la richiesta di risarcimento del danno causato dalla cancellazione del volo aereo e quindi ha condannato la compagnia aerea al versamento della compensazione pecuniaria dovuta ai sensi dell’art. 7 Regolamento (CE) 261/2004.

Non solo: il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria di cui all’art. 96 c.p.c., per avere la compagnia aerea agito con “intendimento defatigatorio […], assente non solo in giudizio, ma anche inerte a fronte della condizione di procedibilità della negoziazione assistita“.

 

CONTENUTI SCARICABILI