Eccesso di garanzie bancarie

Pegno e ipoteca: l’eccesso di garanzie bancarie nel mutuo

Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024

Eccesso Garanzie Bancarie

Nel nostro ordinamento vige un principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all’entità del debito cui esse accedono, che trova applicazione ad esempio negli artt. 2872 c.c. e 39, comma 5, T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Tuttavia, non è infrequente che gli istituti di credito mirino ad assicurarsi la maggiore garanzia bancaria possibile nei confronti del mutuatario, così ponendo in essere una situazione di eccesso di garanzie bancarie, discostandosi dalla richiamata regola di proporzionalità, come nei casi concreti, recentemente sottoposti al nostro esame e risolti con esito favorevole, che si vanno ad illustrare.

 

INDICE SOMMARIO

 

Caso I: mutuo garantito da ipoteca e pegno

Una Società in nome collettivo stipulava nel gennaio 2009 un contratto condizionato di mutuo fondiario con l’Istituto di credito per l’importo di euro 1.000.000,00, garantito da ipoteca per la somma complessiva di euro 2.000.000,00.

Parte della somma mutuata (euro 200.000,00) – su richiesta dell’Istituto di Credito – veniva destinata dalla Società all’acquisto di strumenti finanziari (buoni di risparmio), i quali erano stati pressoché contestualmente costituiti in pegno in favore dell’Istituto di Credito, ad ulteriore garanzia restitutoria della somma mutuata.

La Società, dopo otto anni di regolare pagamento del piano di ammortamento del mutuo ed a fronte di un debito residuo nei confronti dell’Istituto di Credito di circa euro 650.000,00, formulava richiesta di svincolo e restituzione delle somme rinvenienti dai titoli a suo tempo costituiti in pegno, per poterle investire nella propria attività di impresa.

L’Istituto di credito rigettava la richiesta di svincolo e restituzione.

 

Caso II: mutuo garantito da fideiussione e pegno

Una Società a responsabilità limitata stipulava nel marzo 2016 con l’Istituto di credito un mutuo chirografario dell’importo di euro 150.000,00 in convenzione con Coopfidi, garantito da:

  • fideiussione di Coopfidi dell’importo di euro 120.000,00 (a sua volta garantita da fideiussione specifica personale del legale rappresentante della società mutuataria dell’importo di euro 150.000,00),
  • fideiussione specifica personale dei soci della società mutuataria sino alla concorrenza dell’importo di euro 180.000,00, nonché
  • pegno su titoli (di un socio) per l’importo di euro 50.000,00.

 

Di fatto, dunque, la restituzione delle somme mutuate veniva garantita ab origine dalla concessione di fideiussioni di terzi sino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 300.000,00 e da pegno su titoli per l’importo di euro 50.000,00.

La Società, dopo 2 anni e mezzo di regolare pagamento del piano di ammortamento del mutuo, a fronte di un debito residuo nei confronti dell’Istituto di credito di euro 80.000,00, formulava la richiesta di svincolo e restituzione delle somme rinvenienti dai titoli a suo tempo costituiti in pegno da uno dei soci.

L’Istituto di credito rigettava la richiesta di svincolo e restituzione.

 

Abuso del diritto di garanzia bancaria

La giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il seguente principio relativo ai casi di sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito. La condotta della banca finalizzata ad ottenere, all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie è stata ritenuta illegittima. Ciò, sulla base dei criteri di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi il comportamento delle parti nel corso delle trattative contrattuali, in modo tale da impedire la pattuizione di condizioni contrattuali del tutto irragionevoli ed ingiustificate (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015).

Anche la giurisprudenza di legittimità ha stigmatizzato, in termini di abuso del diritto, la condotta del creditore che si traduca nel porre in essere una sproporzione originaria tra garanzie e credito garantito:

il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l’importo dei crediti iscritti pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore

(Cassazione Civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533)

 

Nullità del contratto di pegno

Nei casi in oggetto, la condotta dell’Istituto di credito, si pone in netto contrasto con il principio di generale di proporzionalità delle garanzie creditorie nonché con il principio di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi la condotta delle banche nella gestione dei rapporti con la clientela, sopra richiamati.

In entrambi i casi, l’atto di costituzione del pegno deve ritenersi nullo per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto lo stesso non è idoneo a svolgere una funzione di garanzia, essendo quest’ultima già integralmente assolta:

  • nel Caso I, dall’ipoteca – già ampiamente capiente – all’uopo costituita;
  • nel Caso II, dalle fideiussioni prestate per una somma complessiva pari al doppio della somma mutuata.

Nel Caso I – nel quale, a fronte di un’iscrizione ipotecaria, l’Istituto di credito ha preteso la costituzione di un vincolo pignoratizio su strumenti finanziari appositamente acquistati con parte delle somme concesse in prestito – la mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza è ancora più evidente.

Come rimarcato dall’ABF (si veda ABF Collegio di Roma, decisione n. 7532/2015), nell’operazione finanziaria in questione, volta a garantire la restituzione delle somme vincolando a garanzia parte delle stesse somme (atteso che la concessione del pegno su titoli si è risolta nella corrispondente diminuzione della somma mutuata), non può ravvisarsi un interesse meritevole di tutela, alla luce del principio di solidarietà e salvaguardia dell’interesse della controparte che deve informare i rapporti tra banche e clientela.

Di qui il diritto della Società mutuataria allo svincolo dei titoli costituiti in pegno ed alla restituzione degli stessi nella piena e libera disponibilità della proprietaria (si veda ABF Collegio di Roma, decisione n. 7532/2015).

 

Diritto alla riduzione dell’ipoteca ex art. 39, comma 5, TUB (in caso di sproporzione sopravvenuta)

Nel caso I – ove il debito residuo, pari ad euro 650.000,00, risultava garantito da ipoteca per euro 2.000.000,00 – viene peraltro in rilievo anche il disposto dell’art. 39, comma 5, T.U.B.

Tale norma stutuisce il diritto, per il debitore che abbia estinto la quinta parte del debito originario, di ottenere una riduzione proporzionale della somma iscritta a ipoteca o la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati, nel caso di sufficienza del valore dei beni residui rispetto al rapporto massimo richiesto dalla normativa fondiaria.

 

Definizione stragiudiziale della vertenza con svincolo dell’importo in pegno.

La puntuale rappresentazione all’Istituto di credito dei sopra ripercorsi profili di illegittimità del proprio operato ha indotto l’Istituto medesimo, in sede stragiudiziale, a rivedere la propria posizione.

E’ stato così concesso alle Società mutuatarie:

  • nel Caso I, lo svincolo immediato delle somme rinvenienti dai titoli costituiti in pegno, convenendo la destinazione delle stesse al pagamento delle rate residue del mutuo;
  • nel Caso II, lo svincolo immediato della quasi totalità delle somme rinvenienti dai titoli costituiti in pegno, con restituzione al socio proprietario.

 

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