Malasanità transazione - Avv. Gabriele Chiarini

Malasanità, buone transazioni e cattivi giudizi

Ultimo Aggiornamento 3 Ottobre 2024

Meglio una cattiva transazione che una buona causa?

Un risarcimento di 300.000 euro è l’oggetto di una transazione raggiunta in sede giudiziale, con la nostra assistenza, in favore di due congiunti di un paziente deceduto per una vicenda di malasanità (in calce puoi scaricare l’atto di transazione e quietanza).

Si diceva, un tempo, che

"Una cattiva transazione è meglio di una buona causa".

Oggigiorno, a ben vedere, è forse il caso di dire che una transazione, a certe condizioni, è la cosa migliore che possa capitare a tutte le parti in causa. Scopriamo perché, in base all’esperienza del nostro Avv. Gabriele Chiarini, che ha seguito il caso e finalizzato l’intesa transattiva con la controparte.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Il caso di malasanità ed il giudizio

Il caso di cui stiamo parlando è una “ordinaria” vicenda di malasanità: una morte evitabile avvenuta in ospedale, come ne accadono tante. Un paziente sottoposto a cure mediche va incontro a complicanze, che non vengono adeguatamente contrastate e si aggravano sempre più, sino a condurre al decesso dell’uomo.

Può trattarsi di una complicanza infettiva, un tipico caso di infezione ospedaliera; oppure di un evento avverso dipendente da un deficit organizzativo, come nel caso di specie.

Poco importa. Siamo sempre di fronte ad un decesso evitabile, come dicevamo, o – più correttamente – un decesso riconducibile ai servizi sanitari. La letteratura definisce “mortalità trattabile“, infatti, l’insieme dei decessi che potrebbero essere evitati mediante una assistenza sanitaria di elevata qualità, cioè tempestiva ed efficace.

Una grave ipotesi di danno iatrogeno, in ogni caso.

Non si tratta di un fenomeno di scarso rilievo, se si considera che, in Unione Europea, mediamente sono 500mila i decessi che rientrano ogni anno nella categoria della “amenable mortality” (decessi potenzialmente trattabili, e quindi evitabili, attraverso un intervento sanitario adeguato), mentre nella sola Italia se ne verificano circa 70 casi ogni 100mila abitanti.

Sospettando che il decesso del proprio congiunto fosse imputabile a responsabilità professionale medica, la moglie ed il fratello si sono rivolti al nostro studio per promuovere una azione civile avente ad oggetto il risarcimento danni da malasanità. Ritenuta la fondatezza degli addebiti, abbiamo istruito il caso ed introdotto il procedimento nelle forme del giudizio ordinario.

§ 2. L’esito dell’istruttoria e le ragioni della transazione

Va segnalato che, prima di addivenire al giudizio civile, le parti offese avevano tentato, poco accortamente, la strada di una denuncia per malasanità. Essa era terminata, come spesso accade, con una archiviazione del fascicolo da parte del Pubblico Ministero. Il che aveva complicato la questione e, a ben vedere, reso più difficile la posizione dei richiedenti, che si accingevano a promuovere la causa civile con il fardello di un pregresso riconoscimento di irrilevanza della fattispecie, beninteso dal punto di vista della giustizia penale.

Ciò nonostante, dopo alterne vicende processuali e forti contrasti in sede di operazioni peritali, l’ipotesi di errore medico è uscita pienamente confermata dalla relazione definitiva di C.T.U. collegiale, in uno con il nesso eziologico tra la condotta colpevole e la morte del paziente per malasanità. Centrale, in questo contesto, si è confermato il ruolo del C.T.P. medico legale e del suo omologo specialista in medicina interna, i quali hanno convinto, con la forza delle argomentazioni basate sull’evidenza scientifica, i rispettivi colleghi nominati dal Tribunale.

Si aprivano, a questo punto, due strade alternative: attendere la pronuncia della sentenza conclusiva, che avrebbe – con tutta probabilità – riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria evocata in giudizio, seppur nei tempi (non celeri) imposti dalla giustizia civile e con le variabili incognite che inevitabilmente la caratterizzano.

Oppure darsi da fare per trovare una soluzione alternativa. Si è scelta la seconda opzione.

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§ 3. L’opportunità di una transazione per casi di malasanità

Ci sono diverse ragioni per le quali, in ambito di cd. “malasanità”, una transazione deve essere considerata un’ottima soluzione, per tutte le parti in causa.

Per la parte attrice (o ricorrente, secondo lo strumento processuale utilizzato), perché, come sanno tutti gli operatori del diritto, gli uffici giudiziari del nostro Paese – vuoi per inefficienze processuali, vuoi per carenze di organico, vuoi per altre più o meno insondabili motivazioni – sono ingolfati da innumerevoli cause pendenti. Perciò, come accennavamo sopra, la esasperante lentezza della giustizia civile determina ampie postergazioni, talvolta intollerabili, del momento in cui l’avente diritto vedrà darsi ragione dal Giudice.

Ci sono poi da considerare molti altri fattori:

  • l’inevitabile aleatorietà di ogni giudizio (“habent sua sidera lites“, dicevano i latini),
  • i mutamenti che possono intervenire nella giurisprudenza e nella normativa,
  • le eterogenee vicissitudini umane relative alla vita – o alla morte – delle parti in causa (basti pensare alle spinose questioni liquidatorie che insorgono in tema di “danno intermittente” o “danno definito da premorienza”, vale a dire quel pregiudizio sofferto da persona che venga a mancare, per cause indipendenti dall’illecito, prima che il suo credito risarcitorio sia stato soddisfatto).

La definizione transattiva di una controversia per malasanità consente, al paziente danneggiato e/o ai suoi familiari, di voltare pagina e chiudere per sempre una vicenda che è comunque triste e dolorosa.

Con la transazione, essi accettano un importo risarcitorio magari un po’ inferiore a quello che potrebbero auspicare come liquidazione giudiziale, ma con l’indubbio vantaggio della certezza sui tempi e sui valori.

Senza considerare, infine, il privilegio dell’irretrattabilità della soluzione concordata, posto che una sentenza, per quanto favorevole, è sempre impugnabile dalla controparte soccombente.

§ 3.1 Transazioni mancate: il possibile controllo della Corte dei Conti

Ma anche per la parte convenuta (o resistente) può essere decisamente consigliabile raggiungere una transazione per malasanità.

Una struttura sanitaria che riconosca (o sia costretta a riconoscere, alla luce degli esiti di una C.T.U.) la fondatezza di una pretesa risarcitoria, e conseguentemente cerchi di trovare un accordo con il danneggiato per la sua soddisfazione, può confidare nella possibilità di definire transattivamente a condizioni economiche preferibili rispetto a quelle che un Giudice potrebbe imporre.

La transazione, per definizione, consiste nell’accordo “col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (così l’art. 1965 c.c.). L’essenza della transazione, dunque, sta proprio in quella reciprocità di concessioni, vale a dire nel sacrificio che ciascuna parte sopporta per la definizione della lite (attuale o potenziale), sacrificio che viene “ricompensato” dell’analogo sacrificio compiuto dalla parte avversaria.

Per le strutture pubbliche coinvolte in un giudizio di malpractice medica, poi, bisogna considerare che la mancata adesione ad un accordo transattivo favorevole potrebbe esporre gli organi apicali che tale scelta abbiano fatto ad un possibile addebito di responsabilità erariale.

E’ piuttosto nota, in proposito, la recente pronuncia di una Corte dei Conti regionale che ha condannato il direttore generale e il responsabile dell’ufficio legale di una Azienda Sanitaria Locale per avere, colpevolmente e irragionevolmente, rifiutato di perfezionare una transazione che avrebbe comportato, per l’ente pubblico, un rilevante risparmio di spesa rispetto all’onere poi risultato dalla sentenza.

I due sono stati condannati al pagamento della differenza tra l’offerta transattiva rifiutata e il contenuto della condanna giudiziale, in misura pari a quasi 90mila euro.

Si è trattato, a ben vedere, di una sentenza pronunciata in materia giuslavoristica, e non in ambito di responsabilità sanitaria, ma la vis espansiva del principio, ben suscettibile di applicazione generalizzata, sembra piuttosto evidente. La direzione di una struttura sanitaria pubblica, pertanto, dovrà adeguatamente ponderare quale contegno assumere di fronte a una proposta transattiva, provenga essa

  • da un Giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.,
  • da un collegio di CC.TT.UU. che stiano assolvendo l’obbligo di tentare la conciliazione di cui all’art. 696 bis c.p.c.,
  • o più semplicemente da una controparte.

§ 4. Malasanità, transazione, mediazione ed A.D.R.: il rilievo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

Veniamo così al tema, da più parti sottolineato, dell’importanza degli istituti della mediazione e, soprattutto, del tentativo di conciliazione ex art. 696 bis c.p.c. nelle vicende soggette al regime della legge Gelli, che rappresenta probabilmente il migliore strumento disponibile, se lo si saprà utilizzare al meglio, al fine di rendere davvero efficiente il processo civile in questa materia. Evitandolo.

Ci limitiamo a evidenziare che negli Stati Uniti sono già stati sperimentati, con successo, interessanti programmi volti ad incentivare la risoluzione alternativa delle controversie e, più in generale, la diffusione di modelli innovativi di approccio al contenzioso MedMal. Si consideri, ad esempio, il “Massachusetts Alliance for Communication and Resolution following Medical Injury – MACRMI“, che si fonda sull’impegno ad una comunicazione trasparente, scuse sincere quando occorre, e un’equa compensazione in caso di danni medici evitabili.

Del resto, studi internazionali dimostrano che i sistemi di scuse tempestive e trasparenza contribuiscono ad evitare le controversie e a contenere gli importi risarcitori versati per ogni sinistro. Del che sarebbe soddisfatta, ove se ne facesse applicazione in Italia, anche la nostra Corte dei Conti.

In argomento, vi segnaliamo un interessante convegno nazionale (al quale parteciperà come relatore anche il nostro Avv. Gabriele Chiarini), che si terrà a Milano venerdì 07/10/2022, a partire dalle ore 08:30, dal titolo:

ATP Conciliativa: missione possibile? Responsabilità professionale e ATP ai sensi del 696 bis

Il convegno è organizzato dall’AMLA (Associazione Medico Legale Ambrosiana) con il patrocinio della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni).

QUI maggiori informazioni sull’evento.

QUI il programma dell’incontro con tutti i relatori.

QUI la scheda di iscrizione al convegno.

Transazione Conciliazione

Per scaricare la transazione relativa al caso di malasanità