Malasanità Genova - Avv. Gabriele Chiarini(1)

Genova: “malasanità” e risarcimento danno parentale

Ultimo Aggiornamento 30 Settembre 2024

Malasanità a Genova: liquidato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in conformità alle tabelle di Roma

In questo caso di malasanità risolto a Genova, i familiari di un paziente deceduto a causa di un’emorragia interna, provocata da un errore chirurgico durante un intervento di colecistectomia, hanno potuto ricevere un risarcimento complessivo di 560.000 euro (oltre rivalutazione, interessi e spese di lite). Dopo un primo tentativo di mediazione stragiudiziale, assistiti dal nostro avvocato Gabriele Chiarini, i familiari del defunto hanno proseguito con il giudizio ordinario, concluso con sentenza parzialmente favorevole, impugnata a causa di una liquidazione ritenuta inadeguata. Si è quindi giunti alla sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 57/2022, emessa il 18 gennaio 2022, che ha invece riconosciuto agli appellanti importi più congrui.

Gli elementi interessanti di questo caso di malasanità a Genova riguardano soprattutto i parametri utilizzati per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale: il provvedimento si segnala, infatti, per costituire una delle prime applicazioni, sul territorio nazionale, della tabella di Roma, in luogo di quella di Milano, ai fini della quantificazione del cd. “danno parentale”, in ossequio alle indicazioni recentemente fornite dalla Corte di Cassazione (per dettagli leggi qui).

Avendo preso in considerazione le tabelle di Roma, che calcolano il danno secondo uno specifico punteggio, l’entità del risarcimento finale è stata considerevolmente aumentata. Vedremo, tuttavia, che il ragionamento fatto dalla sentenza di Genova non risulta interamente convincente, tanto è vero che non se ne esclude una ulteriore impugnazione con ricorso per Cassazione.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Malasanità a Genova: la vicenda clinica

Questa è, in sintesi, la vicenda clinica oggetto del processo svoltosi davanti alla Corte genovese. Alcuni anni fa il signor Sempronio (nome di fantasia) era stato ricoverato in una struttura pubblica con diagnosi di epigastralgia in colelitiasi (un dolore epigastrico associato ai calcoli biliari).

A seguito di un peggioramento delle condizioni cliniche, il paziente era stato sottoposto d’urgenza ad intervento chirurgico di colecistectomia (rimozione della cistifellea per i calcoli infiammati).

Dopo l’operazione, il signor Sempronio era rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva e solo in seguito, qualche giorno dopo, era stato trasferito presso il reparto di chirurgia.

Nei giorni successivi, le condizioni dell’uomo si sono aggravate e, poco dopo, il signor Sempronio è deceduto a causa di un’emorragia interna, provocata dall’intervento chirurgico e dall’inadeguata assistenza post-operatoria.

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§ 2. La sentenza di primo grado impugnata davanti alla Corte d’Appello di Genova

Prima di approdare in Corte d’Appello a Genova, questa vicenda di malasanità era stata affrontata in sede di primo grado, dove era stato accertato che la morte di Sempronio era stata determinata da un’emorragia inarrestabile, che a sua volta aveva dato luogo a una piastrinopenia da consumo. L’emorragia era da imputarsi, secondo il Tribunale, ad una non corretta legatura dell’arteria cistica effettuata durante l’intervento.

Inoltre, il Giudice di prime cure aveva imputato ulteriori negligenze al personale medico per quanto riguardava l’assistenza post-operatoria.

Il risarcimento era stato stabilito sulla base della sofferenza profonda patita dai congiunti dell’uomo, benché fosse stato escluso che l’evento potesse aver sconvolto radicalmente le loro abitudini di vita.

Per queste ragioni, la sentenza di primo grado aveva liquidato il danno da perdita parentale riconoscendo a un figlio l’importo di euro 165.000, e agli altri due figli quello di euro 100.000 ciascuno. Oltre a ciò, era stato anche riconosciuto il “danno terminale” patito da Sempronio, quantificato in complessivi euro 15.000.

Per calcolare il risarcimento, il Giudice di primo grado aveva utilizzato le tabelle di Milano.

Caio, Tizio e Mevio, figli del paziente deceduto in questo triste caso di malasanità, si sono rivolti al nostro Studio per impugnare il suddetto provvedimento e ne hanno chiesto la riforma parziale, in quanto il Tribunale aveva sottovalutato alcune voci di danno e, in particolare, aveva erroneamente liquidato il danno da perdita del rapporto parentale. Abbiamo perciò proposto impugnazione davanti alla Corte di Appello di Genova.

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§ 3. Malasanità Genova: le tabelle per calcolare il risarcimento del danno

Per poter esaminare più in dettaglio questa sentenza della Corte d’Appello di Genova, vale la pena di fare un po’ di chiarezza sulle tabelle usate per il risarcimento del danno, il vero oggetto del contendere di questa vicenda di malasanità.

Dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana, e le sue ripercussioni sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti, l’unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Ma l’equità non può essere determinata arbitrariamente, per questo gli uffici giudiziari hanno predisposto alcune tabelle al fine di determinare i suddetti danni, tabelle elaborate dalla Corti sulla base delle decisioni assunte nei casi simili.

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Negli ultimi tempi, sulle tabelle risarcitorie del danno da morte vi è stato un vero e proprio “terremoto” giurisprudenziale.

La sentenza d’appello di Genova si inserisce nel solco di questo dibattito, mettendo in luce l’impiego sempre più frequente delle tabelle di Roma per calcolare il danno da perdita del rapporto parentale.

La Corte di Cassazione, infatti, dopo avere, in un primo momento, sostenuto che, nella determinazione del danno parentale, è possibile, ancorché non obbligatorio, tenere conto dei parametri di liquidazione delle tabelle di Milano (Cass. III 7770/2021 e Cass. III 29495/2019), ha, poi, più recentemente, mutato orientamento:

“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d’appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull’individuazione di un importo minimo e di un “tetto” massimo, con un intervallo molto ampio tra l’uno e l’altro)

(Cass. III, 21/04/2021, n. 10579)

Principi analoghi sono stati ribaditi in altre recenti sentenze della Cassazione (cfr., in particolare, Cass. III 26300/2021 e 33005/2021, che hanno esplicitamente affermato la necessità di utilizzare, allo stato, la tabella Roma.

È evidente che le tabelle di Milano non assolvono queste funzioni, perché si limitano ad individuare un range piuttosto ampio tra un valore minimo ed un valore massimo, attribuendo all’interprete il compito di scegliere l’importo equo, sulla base di una serie di parametri discrezionali.

Le tabelle di Roma, invece, si adattano meglio al calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, perché si basano su un sistema a punti, attribuendo al danno un punteggio numerico a seconda  delle diverse circostanze accertate; l’importo liquidato è il prodotto della moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad oggi ad € 9.806,70, il valore ideale di ogni punto.

I fattori che determinano il punteggio da moltiplicare per l’importo di cui sopra, sono:

  1. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento;
  2. l’età del congiunto;
  3. l’età della vittima;
  4. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite;
  5. la presenza all’interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela).

§ 4. I motivi di impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Genova

Le principali motivazioni dell’impugnazione proposta davanti alla Corte d’Appello di Genova per questo caso di malsanità, dunque, lamentavano l’avvenuta liquidazione di un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale inadeguato perché inferiore rispetto a quanto risultante dalle tabelle romane.

In primo grado, come sopra accennato, il Giudice aveva utilizzato le tabelle di Milano, addivenendo peraltro a una liquidazione inferiore, per due dei tre figli, rispetto addirittura alla soglia minima ivi prevista (euro 100.000, a fronte di un valore “base” oggi pari ad euro 168.250).

Nondimeno, tale opzione ermeneutica risultava ingiusta ed erronea.

Infatti, come ha precisato la Suprema Corte, quando il Giudice di merito sceglie di applicare le tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un prossimo congiunto, non può scendere al di sotto né salire al di sopra delle soglie, rispettivamente minime e massime, ivi previste (si v., in proposito, l’Ordinanza di Cass. III 13269/2020), da cui si cita letteralmente:

“[…] un sistema che lascia al giudice la facoltà di scegliere il risarcimento ritenuto equo tra un minimo ed un massimo molto distanti tra loro è, nella sostanza, un sistema equitativo puro, con l’unico temperamento del divieto di scendere al di sotto, o salire al disopra delle soglie tabellari […]”.

(Cass. III, 01/07/2020, n. 13269)

Nello stesso senso, si è espressa Cass. VI 10924/2020, da cui parimenti si cita in via letterale:

“[…] Qualora il giudice scelga di utilizzare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima prevista […]”.

(Cass. VI, 09/06/2020, n. 10924)

Inoltre, e soprattutto, il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale – come sopra precisato – il sistema tabellare milanese non costituisce concretizzazione paritaria, su tutto il territorio nazionale, dell’equità per risarcire il danno da sofferenza causato dalla lesione del rapporto parentale per morte di un congiunto (che è ontologicamente diverso da quello causato da una lesione biologica della propria integrità psico-fisica).

Del resto, diversamente dal sistema milanese, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma esplicitano i criteri liquidatori da utilizzare (in particolare: l’età della vittima, quella del congiunto avente diritto al risarcimento, la convivenza tra i due, la composizione del nucleo familiare), attribuendo agli stessi una specifica valenza ponderale. Ciò consente di individuare con una certa precisione l’importo spettante al superstite per la morte del congiunto, così assicurando omogeneità nel risarcimento e, al contempo, prevedibilità degli importi risarcibili.

Dal che consegue, peraltro, un incentivo alla definizione stragiudiziale delle vertenze risarcitorie, con benèfici effetti deflativi del contenzioso, senz’altro auspicabili anche alla luce della notoria lunga durata media di una causa civile.

L’appello proposto davanti al Collegio genovese invocava, pertanto, l’applicazione delle tabelle romane, sulla base delle quali a ciascuno dei tre figli del sig. Sempronio sarebbe spettato un importo risarcitorio ben più consistente di quello riconosciuto in sede di prime cure.

§ 5. I risarcimenti liquidati per questo caso di malasanità a Genova

In accoglimento dell’appello proposto da Tizio, Caio e Mevio, ed in parziale riforma dell’ordinanza pronunciata in primo grado su questa vicenda di malasanità, la sentenza della Corte di Appello di Genova ha ritenuto che, secondo le indicazioni capitoline, per ciascun figlio di Sempronio potesse essere liquidato un importo (definito “massimo”) pari ad euro 264.780,90.

Sennonché, la circostanza che il padre non fosse convivente con nessuno dei figli ha indotto la Corte a ritenere che l’importo riasrcibile potesse essere abbattuto fino al 50% (pari, cioè, ad euro 132.390,45). Con la conseguenza che, ad avviso del Collegio genovese, il danno patito dai figli di Sempronio poteva essere liquidato in un importo ricompreso tra euro 132.390,45 ed euro 264.780,90, col risultato di ricreare nuovamente quella forbice risarcitoria, ben nota alla tabella di Milano, che la Suprema Corte aveva invece voluto esplicitamente rifuggire.

Sulla scorta di tali presupposti, a Caio e Tizio sono stati liquidati euro 170.000 ciascuno, mentre a Mevio, che è stato riconosciuto intrattenere un rapporto con il padre significativamente più intenso, euro 220.000. Importi indubbiamente significativi, beninteso, ma – si ritiene – non del tutto in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione.

Infatti, la mancata convivenza con la vittima è già considerata, dalla tabella di Roma, tra i parametri necessari ad individuare il “punteggio” spettante al danneggiato. Pertanto, tale circostanza non può giustificare una dimidiazione del risarcimento, salve specifiche ed eccezionali ragioni di cui il Giudice avrebbe dovuto dare conto. Non avendovi provveduto, la sentenza di C. App. Genova presta il fianco ad una verosimile obiezione di legittimità, che potrà senz’altro esser fatta valere in sede di ricorso per Cassazione.

Ad ogni modo, oltre all’importo complessivo di euro 560.000, il provvedimento ha condivisibilmente condannato l’Azienda Sanitaria appellata al versamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, nonché di tutte le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, inclusi i compensi professionali liquidati in conformità al relativo valore, gli esborsi, le spese di trasferta, quelle per consulenze tecniche di parte e quelle di mediazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

Per scaricare la sentenza C. App. Genova 18/01/2022, n. 57

§ 6. Risorse utili: i principali Ospedali di Genova

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