Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Risarcimento del danno da investimento pedone
L’investimento del pedone da parte del conducente di un veicolo è un caso sempre piuttosto frequente di incidente stradale, nel nostro come in altri paesi. Il pedone e il conducente sono destinatari, rispettivamente, di proprie regole di comportamento che, se violate, generano la responsabilità del trasgressore e consentono di individuare il responsabile in caso di sinistro.
Il nostro ordinamento prevede, per il pedone investito, nella sua qualità di “utente vulnerabile” della strada, una tutela particolare.
Riepiloghiamo allora, in questo breve approfondimento, quali sono i criteri e le presunzioni di legge previste per individuare il responsabile del sinistro in caso di investimento del pedone, e secondo quali regole il soggetto danneggiato può ottenere il risarcimento del danno subito.
INDICE SOMMARIO
- § 1. L’investimento del pedone, “utente vulnerabile” della strada
- § 2. Investimento pedone: gli obblighi delle parti nella circolazione stradale
- § 3. Presunzione di colpa del conducente e prova liberatoria
- § 4. Casi giurisprudenziali di responsabilità esclusiva o concorrente del pedone in caso di investimento
§ 1. L’investimento del pedone, “utente vulnerabile” della strada
Con l’espressione “investimento del pedone” ci si riferisce all’incidente stradale che vede il pedone attinto (cioè colpito) da un veicolo.
Il pedone, ai sensi dell’art. 3, comma 53 bis del d.l. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della Strada”, è un “utente vulnerabile” della strada e, in quanto tale, merita una tutela particolare rispetto ai pericoli derivanti dalla circolazione su strada.
Nel caso in cui il pedone investito subisca un danno – come avviene purtroppo nella quasi totalità dei casi di investimento – potrà chiederne, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., il risarcimento al conducente del veicolo che risulti responsabile.
Infatti, come abbiamo avuto modo di approfondire nel nostro articolo sul risarcimento del danno da circolazione veicoli, l’art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“.
La procedura che il pedone può attivare, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, è sempre quella ordinaria prevista dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005 ss.mm.) e dal Codice Civile, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Secondo la procedura ordinaria di risarcimento del danno, il pedone, per ottenere la rifusione dei danni subiti, ha facoltà di azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del conducente del veicolo che lo ha danneggiato. Nell’inoltrare la richiesta di risarcimento del danno, il pedone investito deve fare particolare attenzione ad indicare tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione dei pregiudizi patiti. In particolare, deve riportare:
- la descrizione dei soggetti, del/i veicolo/i coinvolto/i e delle assicurazioni;
- la descrizione della dinamica del sinistro e dei danni e/o lesioni che ne sono derivati;
- l’indicazione di eventuali testimoni e delle Autorità eventualmente intervenute;
- il luogo in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere visionate dal perito che dovrà accertare l’entità del danno.
Qualora dal sinistro, oltre a danni materiali, siano derivate anche lesioni personali, o addirittura si tratti di un sinistro mortale, nella richiesta di risarcimento sarà, altresì, necessario indicare:
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato/deceduto;
- l’entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni (circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie);
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima;
- le spese mediche sostenute.
Tutti gli ulteriori dettagli sull’iter del risarcimento secondo la procedura ordinaria, li potete trovare nel nostro approfondimento sul risarcimento nei sinistri stradali.
Non è mai possibile ricorrere alla procedura di “indennizzo diretto” verso la propria eventuale compagnia assicurativa, in quanto l’investimento del pedone non rientra nell’ambito di operatività del D.P.R. n. 254 del 2006 che concerne appunto la disciplina del risarcimento diretto.
§ 2. Investimento pedone: gli obblighi delle parti nella circolazione stradale
Per poter risalire al responsabile del sinistro, e dunque a chi sia tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, è necessario preliminarmente delineare quali sono gli obblighi che il nostro ordinamento pone a carico del pedone e quali invece a carico del conducente di un veicolo.
§ 2.1 Obblighi del pedone
All’art. 190 Codice della Strada, il legislatore ha dettato una serie di obblighi ai quali il pedone deve attenersi quando transita in strada.
In particolare, secondo le prescrizioni di maggior rilievo, che generano più facilmente l’investimento, il pedone:
- deve circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per esso predisposti. In assenza di questi spazi, deve circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli;
- deve attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti (cd. strisce) pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando non esistono attraversamenti pedonali, o quando le strisce distano più di cento metri, deve attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare;
- ha il divieto di attraversare diagonalmente le intersezioni;
- ha il divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità;
- in caso debba attraversare la carreggiata in zona sprovvista di strisce pedonali, deve dare la precedenza ai conducenti di veicoli;
- ha il divieto di attraversamento anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate;
- su strade esterne ai centri abitati e prive di illuminazione pubblica, mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, deve marciare su unica fila con gli altri pedoni.
Ai sensi dell’art. 3 del Codice della Strada, l’attraversamento pedonale è “quella parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli“.
§ 2.2 Obblighi del conducente
Il successivo art. 191 Codice della Strada stabilisce gli obblighi a carico del conducente nei confronti dei pedoni. Nello specifico i conducenti:
- devono dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità, qualora il traffico non sia regolato da agenti o semafori;
- nello svoltare in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, devono rallentare gradualmente, fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità;
- devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
Con il recente cd. “decreto infrastrutture” – D.L. 10 settembre 2021, n. 121, conv. dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 – sono state estese alle immediate vicinanze le prescrizioni già previste a carico del conducente in caso di attraversamento del pedone sulle strisce pedonali. Quindi il conducente deve dare precedenza non solo ai pedoni in procinto di attraversare sugli attraversamenti pedonali, ma anche a coloro che transitano in prossimità delle strisce.
La soglia di attenzione del guidatore deve, pertanto, ulteriormente alzarsi.
L’art. 141 Codice della Strada, come noto, impone al conducente del veicolo di regolare la velocità in base alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza, di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
La violazione reciproca degli obblighi previsti dal legislatore espone dunque entrambi gli utenti della strada, conducente del veicolo e pedone, a una possibile responsabilità concorrente in caso di incidente stradale con investimento del pedone.
Devi chiedere il risarcimento danni per un investimento del pedone?
§ 3. Presunzione di colpa del conducente e prova liberatoria
A questo punto è necessario comprendere quali regole consentono di individuare il responsabile del sinistro stradale e, dunque, se e quando il conducente è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del pedone.
Nel nostro ordinamento, in caso di sinistro stradale tra due veicoli vige la presunzione di legge di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., secondo il quale:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Vige dunque la presunzione, fino a prova contraria, del pari concorso di colpa tra i conducenti nella causazione di un sinistro.
Questa presunzione di concorso di colpa, chiaramente, non opera in caso di investimento del pedone. In assenza di dimostrazioni sulle reciproche responsabilità, infatti, si presume una colpa esclusiva del conducente del veicolo.
Oltre che dal menzionato art. 2054, comma 1, c.c., questa forma di responsabilità, particolarmente gravosa per il conducente, discende dalla previsione contenuta nell’art. 141 Codice della Strada, secondo il quale:
“E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.“
(Art. 141, commi 1 e 2, Codice della Strada)
Sarà l’automobilista che voglia andare esente da colpa a dovere, pertanto, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento. Il pedone, invece, è dispensato dall’onere di provare che il suo comportamento non ha causato l’incidente.
L’ardua prova liberatoria del conducente si sostanzia, dunque, nella dimostrazione del caso fortuito – un evento imprevedibile ed inevitabile – oppure nella dimostrazione che l’investimento è avvenuto a causa del comportamento, in nessun modo prevedibile ed evitabile, del pedone investito. L’automobilista, in sostanza, può andare esente da colpa solo qualora dimostri che non c’era alcuna possibilità di prevenire l’evento.
§ 3.1 Il concorso di colpa tra conducente e pedone investito
Talvolta, però, è possibile ravvisare anche un comportamento colpevole del pedone investito, che magari ha violato una o più tra le regole di comportamento che, come abbiamo visto, il Codice della Strada pone a suo carico. In questo caso siamo di fronte ad una situazione di concorso di colpa tra le due parti (conducente e pedone): perciò la responsabilità sarà graduata secondo la percentuale delle rispettive responsabilità nella causazione dell’investimento e, conseguentemente, l’entità del risarcimento del danno dovrà essere commisurata al grado di colpa di ciascuno. L’onere di provare il ruolo e l’incidenza causale della condotta tenuta dal pedone investito, ad ogni modo, compete al conducente del veicolo.
Solo nel (raro) caso in cui il conducente riesca a dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele idonee ad evitare l’investimento e il sinistro derivi unicamente dalla condotta del pedone, si avrà una colpa esclusiva di quest’ultimo, con totale esclusione della responsabilità del conducente. In questo caso, il pedone oltre a non poter chiedere il risarcimento per i danni derivanti dall’investimento, potrà essere chiamato a rifondere l’eventuale danno riportato dal conducente del veicolo.
§ 4. Casi giurisprudenziali di responsabilità esclusiva o concorrente del pedone in caso di investimento
A titolo esemplificativo, riportiamo alcuni casi utili a capire quando il comportamento del pedone delinei una responsabilità esclusiva o concorrente dello stesso, che esclude in tutto o in parte l’addebito del suo investimento al conducente del veicolo. In particolare risulta responsabile il pedone che:
- transiti in strada provinciale stretta, ad una sola carreggiata, senza alcuna illuminazione diretta o indiretta, in condizione di minore visibilità di eventuali ostacoli, vestito di scuro nel medesimo senso di marcia dei veicoli con una bicicletta a spinta a mano priva di dispositivi di illuminazione. In questo caso, nonostante la condotta altamente negligente del pedone, la giurisprudenza ha ritenuto che si potesse ravvisare la colpa concorrente del conducente che non ha posto in essere tutte le cautele idonee ad evitare l’investimento (Cass. III n. 5819/2019);
- attraversi una strada a scorrimento veloce in ora notturna, in zona di divieto di attraversamento pedonale, con colpa esclusiva. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che il sinistro si sarebbe in egual modo verificato anche se il conducente avesse utilizzato tutte le opportune cautele (Cass. III n. 25027/2019);
- transiti in strada stretta con margine angusto, in assenza di marciapiede o banchina sul lato destro, in presenza di un costone roccioso. Nel caso citato la Corte ha ravvisato la colpa concorrente del conducente, in quanto la presunzione di legge di colpevolezza dello stesso non è stata superata a causa del mancato accertamento sulla piena correttezza del comportamento del conducente (Cass. VI n. 31714/2019);
- non attraversi sulle strisce pedonali, ma sbuchi improvvisamente tra due autobus in sosta, rendendo impossibile al conducente di evitare l’impatto, con colpa esclusiva stante la assoluta imprevedibilità della condotta concretamente posta in essere (Cass. Pen. IV n. 29833/2020).
Notiamo, dunque, che è necessaria una attenta analisi del caso concreto per comprendere se l’investimento del pedone possa essere addebitabile esclusivamente al conducente del veicolo o se il pedone stesso abbia, col suo comportamento, concorso alla causazione del sinistro o sia addirittura responsabile in via esclusiva.
§ 4.1 Un po’ di statistica sull’investimento di pedoni
Chi desiderasse approfondire i dettagli sulle rilevazioni periodiche effettuate dall’ISTAT in materia di sinistrosità stradale in caso di investimento del pedone, può consultare la pagina dedicata a “morti e feriti in incidenti stradali” ed effettuare una specifica interrogazione scegliendo tra le opzioni, nel campo dedicato alla “natura dell’incidente”, la voce “incidente tra veicolo e pedone”.
Alla luce delle ultime rilevazioni possiamo osservare che, nell’anno 2020, 14.301 persone sono state coinvolte in un incidente stradale concernente l’investimento di pedoni. I pedoni si confermano, purtroppo, utenti vulnerabili della strada: sono ben 13.471 i pedoni che hanno riportato danni fisici in conseguenza dell’investimento (393 dei quali hanno perso la vita, mentre altri 13.078 sono rimasti feriti, più o meno gravemente).
Resta soltanto da auspicare che un comportamento responsabile degli automobilisti, anche alla luce della recente modifica operata dal c.d. decreto infrastrutture, generi in futuro una significativa diminuzione dei pedoni vittima di investimento.