Ritardo diagnostico in oncologia risarcimento

Malasanità: ritardo diagnostico in oncologia e risarcimento

Ultimo Aggiornamento 21 Novembre 2024

Risarcito il danno da colpevole ritardo nella diagnosi di un tumore della mammella

Gli Avv.ti Gabriele Chiarini e Lucia Spadoni hanno condotto a soluzione – circa euro 92.000,00 il risarcimento erogato dall’assicurazione del sanitario responsabile – il caso di una donna vittima di malasanità: per un colpevole ritardo dignostico in oncologia (tumore della mammella), dovuto alla erronea refertazione di un esame mammografico, la paziente aveva sofferto un danno biologico permanente ed una perdita di chances di sopravvivenza (seppur contenuta e, invero, fortunatamente non tradottasi in evento infausto).

In questo articolo, qualche dettaglio in più sulla vicenda clinica (ritardo diagnosi tumore) e sulle modalità attraverso le quali il sinistro è stato definito transattivamente con il risarcimento danni da “malasanità”.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Il ritardo diagnostico

Il ritardo di diagnosi oggetto di questa vicenda clinica prende le mosse alla fine del 2016, quando la sig.ra Olga (nome fittizio, per evidenti ragioni di riservatezza) si sottopone ad un esame mammografico presso un ambulatorio privato per un controllo di routine, nel contesto di una familiarità alla neoplasia mammaria. L’esame eseguito, documentato su pellicola radiografica, viene così refertato: “Primo esame in visione. Mammella a struttura prevalentemente fibroadiposa, indenne da noduli, distorsioni parenchimali o microcalcificazioni sospette. Utili controlli periodici”.

Il referto, tuttavia, risulterà grossolanamente asintono rispetto ai radiogrammi (le immagini radiografiche su pellicola). Diversamente da quanto refertato, infatti, il sanitario avrebbe dovuto evidenziare una chiara immagine ad elevata densità nodulare al quadrante superiore esterno del seno sinistro, asimmetrica rispetto al seno controlaterale. Detto reperto avrebbe meritato di essere innanzitutto descritto, e poi studiato in modo adeguato mediante un completamento ecografico, che invece non è stato effettuato (e nemmeno consigliato).

L’errata interpretazione dei risultati mammografici e la mancata descrizione della immagine ad elevata densità nodulare nel referto della mammografia sono alla base del grave ritardo diagnostico e terapeutico della patologia tumorale da cui è risultata affetta la sig.ra Olga. Rassicurata infatti da questo referto, la paziente torna a sottoporsi a controllo mammografico solo un anno più tardi, questa volta presso una rinomata struttura sanitaria pubblica.

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§ 2. La scoperta del tumore alla mammella e la tardiva diagnosi

La fattispecie si rivela, purtroppo per Olga, una classica ipotesi di diagnosi tardiva in oncologia: il medico avrebbe avuto gli elementi idonei per addivenire alla scoperta della patologia (tumore della mammella), ma la corretta diagnosi viene formulata solo a distanza di tempo. Quando, verso la fine del 2017, la paziente si sottopone nuovamente ad esame ecografico, si constata la presenza nel quadrante superiore esterno del seno sinistro di una massa con dimensioni di circa 4×3 cm, con aspetti altamente suggestivi di una patologia nodulare neoplastica.

La neoformazione viene sottoposta a tipizzazione microistologica, che ne attesta, purtroppo, la natura di neoplasia ad elevato grado di malignità (G3, ampiamente necrotica), negativa ai recettori ormonali e all’Her 2 (triplo negativo), con elevato valore di proliferazione cellulare (50%). Gli ulteriori approfondimenti diagnostico-strumentali, eseguiti nelle settimane successive, confermano la gravità del quadro clinico della sig.ra Olga, conducendo a diagnosi di carcinoma della mammella allo stadio III, considerate le dimensioni raggiunte dal tumore, l’impegno linfonodale e l’impegno metastatico a distanza.

Oltre al tumore della mammella sinistra, infatti, le indagini strumentali effettuate presso una struttura specializzata oncologica evidenziano anche la presenza di un carcinoma infiltrante G2/G3 di tipo duttale al seno destro, suggestivo di una evoluzione verso l’anaplasia della forma tumorale maggiore al seno sinistro, lasciata libera di progredire ed accrescersi nel vistoso lasso di tempo (quasi un anno) inutilmente trascorso a causa del ritardo diagnostico, ormai conclamato.

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§ 3. Il danno biologico e la perdita di chances per il ritardo diagnostico

Dunque, l’errore di refertazione dell’esame mammografico ha determinato un sensibile ritardo nella diagnosi della patologia tumorale che ha colpito la sig.ra Olga. La diagnosi tardiva è andata a incidere pesantemente sul quadro clinico della paziente, dal punto di vista sia terapeutico sia prognostico.

Sotto il profilo terapeutico, lo stadio raggiunto dalla neoplasia al momento della corretta diagnosi ha reso necessarie terapie ed interventi altamente invasivi: alla data della mancata diagnosi (fine 2016), le dimensioni del carcinoma mammario a sinistra erano verosimilmente inferiori a 2 cm, ed è del tutto plausibile che non vi fossero estensioni linfonodali e tantomeno a distanza, perciò il tumore della mammella era allo stadio I. Quindi il trattamento chirurgico del seno sinistro sarebbe stato meno demolitivo, limitandosi ad una quadrantectomia, seguita da un ciclo di radioterapia locale; altrettanto meno demolitivo sarebbe stato il trattamento alla mammella destra.

Invece, alla data dell’effettiva diagnosi (fine 2017) il tumore aveva raggiunto lo stadio III, perciò si è resa necessaria una mastectomia bilaterale, seppur con metodica di risparmio del capezzolo (“nipple sparing”), seguita da ricostruzione con espansore e trattamento con importanti cicli di chemioterapia e di radioterapia. Dunque, a fronte di un danno permanente biologico che avrebbe potuto limitarsi al 10% circa, si è realizzato un danno permanente biologico stimabile pari al 20% circa, con conseguente danno iatrogeno differenziale di 10 punti percentuali (dal 10 al 20%).

Il ritardo diagnostico ha avuto rilievo anche sotto il profilo prognostico: l’evoluzione della patologia tumorale – dallo stadio I allo stadio III – ha determinato un peggioramento delle possibilità guarigione e di sopravvivenza di Olga. In particolare, sono risultate statisticamente ridotte le sue chances di sopravvivenza a 5 anni (anche se, va fortunatamente precisato, il tempo è trascorso e la paziente gode ottima salute).

§ 4. La trattativa con l’assicuratore del sanitario responsabile del ritardo di diagnosi

Come ogni vicenda di malpractice medica, anche una ipotesi di ritardo diagnostico in oncologia va analizzata e ricostruita con l’ausilio del medico legale e degli specialisti nella disciplina “che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” (in questo caso: radiologo ed oncologo), come condivisibilmente indica l’art. 15 della legge Gelli. Qualunque avvocato esperto in malasanità deve rispettare questa regola e, a dirla tutta, la competenza e la forza persuasiva del collegio di consulenti tecnici di parte hanno un’incidenza rilevante sulle possibilità di buon esito del fascicolo.

Così, anche nel caso di Olga, è stato grazie al supporto di pareri tecnici autorevoli ed attendibili che si è potuta intavolare una seria trattativa con la compagnia assicuratrice dell’operatore sanitario responsabile della tardiva diagnosi. Nella dialettica intercorsa si è, infine, trovata condivisione in merito ai seguenti punti chiave:

  • si era verificato un macroscopico e colpevole ritardo di diagnosi in oncologia, che aveva inciso sull’evoluzione della patologia, trattabile con intervento di tipo conservativo anziché con mastectomia;
  • qualora la condotta professionale fosse stata corretta per perizia, prudenza e diligenza, si sarebbero di fatto ridotte le conseguenze pregiudizievoli, con aliquota iatrogena di danno biologico permanente stimabile nell’ordine equitativo del 10%;
  • era altresì ravvisabile una peggioramento prognostico di qualche punto percentuale in termini di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi.

§ 5. L’accordo e la liquidazione del risarcimento per diagnosi tardiva di tumore

Il primum movens della intera vicenda clinica in esame andava quindi riconosciuto nel comportamento imperito dell’operatore sanitario radiologo che, leggendo in modo scorretto l’esame strumentale effettuato nel 2016, non riconobbe l’opacità nodulare mammografica e non propose subito un completamento diagnostico mediante ecografia né un esame citologico di agoaspirato. Così acclarato il ritardo di dignosi, è stato agevole trovare un accordo transattivo per il risarcimento dei danni sofferti dalla sig.ra Olga e la conseguente definizione economica del sinistro.

L’importo complessivamente liquidato dalla compagnia assicurativa del responsabile, come sopra accennato, ammonta ad oltre 92.000,00 euro. Esso comprende il danno non patrimoniale, valorizzato in base ai noti criteri per la determinazione del danno differenziale, nonché una quota minore concordata a titolo di perdita di chance (benché possa ormai dirsi che, provvidenzialmente, la stessa non si sia concretizzata). La somma include anche gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e la rifusione delle spese (legali e di C.T.P.).

“[…] Yes, we must try to prevent errors through careful systems improvement and years of dedicated study and meticulous practices. But mistakes will happen. And when we find ourselves in these terrifying moments, physicians must summon the compassion for ourselves and our patients to apologize honestly and sincerely for the harms caused. […]”

(“[…] Sì: dobbiamo cercare di prevenire gli errori medici attraverso un attento miglioramento dei sistemi e anni di studio dedicato e meticolosa applicazione. Ma gli errori continueranno ad accadere. E quando ci troviamo in questi terribili momenti, noi medici dobbiamo evocare l’empatia per noi stessi e per i nostri pazienti, al fine di scusarci onestamente e sinceramente per i danni causati. […]”)

T. MARGALIT KRAKOWER, To err is human, to apologize is hard (Sbagliare è umano, scusarsi è difficile), in JAMA, 20/07/2021, p. 224

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