Avv. Simona Zuccarini - La successione del minorenne

La successione del minorenne

Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024

Cosa succede quando il chiamato all’eredità è un minorenne? Chi può accettare o rinunciare in suo nome? E quali sono le forme di tutela previste dall’ordinamento?

Per il nostro ordinamento, i minorenni possono essere nominati eredi in un testamento o essere chiamati alla successione legittima di un loro parente, ma, non avendo la capacità di agire (che si acquista con la maggiore età), non possono decidere autonomamente se accettare o rinunciare all’eredità. Per far questo hanno bisogno dell’intervento dei genitori (o di diverso legale rappresentante) e del giudice tutelare.
Inoltre, considerato che la successione potrebbe esporre il minorenne a responsabilità per i debiti del proprio dante causa, sono previste tutele specifiche volte ad impedire che l’acquisto dell’eredità possa danneggiarlo.

In questo breve articolo, esamineremo nello specifico le modalità di accettazione dell’eredità nel caso in cui il chiamato sia un minorenne e le particolari tutele previste dall’ordinamento in suo favore.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Successione del minorenne: il ruolo dei genitori

Nel caso in cui il chiamato all’eredità sia un minorenne, è il suo legale rappresentante (di norma, i genitori congiuntamente o quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio) che può accettare o rinunciare (art. 320, comma 1, c.c.).

Sia in caso di accettazione che in caso di rinuncia, i genitori (o altro legale rappresentante) non possono decidere autonomamente per il minore, ma devono essere autorizzati dal giudice tutelare (art. 320, comma 3, c.c.).

§ 2. Successione dei minorenni: l’autorizzazione del giudice tutelare

Per ottenere l’autorizzazione all’accettazione (o, in alternativa, alla rinuncia) dell’eredità in nome e per conto del minore, i genitori (o altro legale rappresentante) devono depositare un apposito ricorso dinanzi al giudice tutelare competente, ossia quello del luogo in cui il minore abbia la residenza o il domicilio.

Solo una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale del G.T., i genitori potranno presentarsi davanti ad un notaio o al cancelliere del tribunale competente per la successione (ossia quello dell’ultima residenza del de cuius) per compiere l’atto pubblico di accettazione o di rinuncia dell’eredità.

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§ 3. Successione del minorenne: l’obbligatorietà dell’accettazione con beneficio d’inventario

L’art. 470 c.c. prevede, in via generale, che “L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario”. Il successivo art. 471 c.c. prescrive, però, che l’accettazione dell’eredità del minore deve essere fatta necessariamente con beneficio d’inventario.

L’accettazione “pura e semplice” dell’eredità comporta la c.d. confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. Ciò significa che, se nella massa ereditaria ci sono debiti, questi si trasmettono integralmente all’erede. E l’erede sarà tenuto a pagarli anche con i propri beni personali, nel caso in cui quelli del de cuius non fossero sufficienti.

L’accettazione “con beneficio d’inventario”, invece, fa sì che il patrimonio dell’erede resti separato da quello del defunto, per cui i creditori di quest’ultimo potranno soddisfarsi solo sui beni caduti in successione. L’erede, in questo caso, risponderà di eventuali debiti del de cuius nei soli limiti del patrimonio ereditato, senza correre il rischio di dovervi far fronte con i propri beni personali.

Generalmente, la scelta tra le due opzioni è il frutto di una libera valutazione di convenienza dell’erede. Nel caso in cui l’erede sia un minorenne, invece, l’ordinamento – spinto da una evidente ratio protettiva – lo tutela in modo particolare, prevedendo che non si possa accettare l’eredità se non col beneficio d’inventario (art. 471 c.c.).

Questa norma, di fatto, impedisce l’effetto della confusione tra il patrimonio dell’erede minorenne ed il patrimonio del defunto, con conseguente limitazione della sua responsabilità nei confronti di eventuali creditori del de cuius.

§ 4. Come opera l’accettazione con beneficio di inventario in caso di successione dei minorenni

In linea generale, in caso di accettazione con beneficio d’inventario, il codice prevede termini precisi e stringenti per il compimento di una serie di attività volte a ricostruire il patrimonio del de cuius. Prima fra tutte, la redazione dell’inventario, ovvero un documento nel quale vengono elencati e descritti tutti i beni ricompresi nell’asse ereditario.

Nel caso in cui dette attività non vengano debitamente e tempestivamente compiute, l’erede decade dal beneficio di inventario e diventa dunque erede puro e semplice (con conseguente confusione del patrimonio personale con quello ereditato).

Ma cosa succede se i genitori o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità, dopo aver accettato (previa autorizzazione del giudice tutelare) non redigono l’inventario?

Anche in questo caso, l’ordinamento prevede una tutela particolare per il chiamato all’eredità minore di età. L’art. 489 c.c. dispone infatti che non possa applicarsi ai minori la decadenza dal beneficio d’inventario, prorogando per loro la possibilità di procedere alla redazione dell’inventario sino al compimento dei 19 anni (un anno dopo il raggiungimento della maggiore età).

In pratica: anche se il rappresentante legale non compie l’inventario nei termini prescritti dalla legge, il minore non decade dal beneficio se, entro l’anno dal compimento della maggiore età, completerà la procedura di accettazione procedendo alla redazione dell’inventario. In difetto, sarà considerato un erede puro e semplice.

§ 5. Conclusioni in tema di successione dei minori

L’eredità devoluta ai minori può essere accettata solo con beneficio d’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.

In difetto di accettazione, il minore rimane nella posizione di chiamato all’eredità e, nel termine di prescrizione di cui all’art. 480 c.c. (10 anni), il genitore (o altro rappresentante legale) potrà accettare l’eredità (purché con beneficio d’inventario); mentre lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio o rinunciare all’eredità.

Da ultimo, qualora il genitore (o il legale rappresentante) del minore accetti l’eredità con beneficio d’inventario (ed il minore acquisiti così la qualità di erede), ma ometta di redigere l’inventario (necessario per la conservazione del beneficio e della conseguente limitazione di responsabilità dell’erede), sarà il minore stesso che potrà procedervi entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. In difetto, l’accettante (nelle more divenuto maggiorenne) sarà considerato erede puro e semplice.