Avv. Lucia Spadoni - Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale e il suo risarcimento

Ultimo Aggiornamento 3 Ottobre 2024

Quando un danno è giuridicamente rilevante? Che cosa si intende per danno non patrimoniale? Come viene risarcito il pregiudizio non patrimoniale?

Nell’esperienza quotidiana molto probabilmente ci sarà purtroppo accaduto di subire un danno o di cagionarlo ad altri (ad esempio in occasione di un incidente stradale), trovandoci quindi nella condizione di voler essere risarciti o di essere destinatari di una richiesta risarcitoria. Nell’ambito del risarcimento danni vengono in rilievo i concetti giuridici di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale. Cerchiamo di chiarire, in questo approfondimento, quando si configura un danno giuridicamente rilevante, passibile di risarcimento, e che cosa si intende per “danno non patrimoniale”, evidenziando sinteticamente le peculiarità della sua disciplina risarcitoria.


INDICE SOMMARIO | Danno non patrimoniale & risarcimento


§ 1. Il danno in generale

Il concetto di “danno” è correlato alla necessità di ogni individuo di soddisfare i bisogni di cui è portatore; tale esigenza implica, di volta in volta, l’instaurazione di un legame con un “bene” idoneo ad apportare l’utilità desiderata: il bene in questione può essere una cosa materiale (es. un’auto, un telefono, una casa) o immateriale (es. un rapporto affettivo, la propria reputazione), per la quale esiste un mercato (c.d. bene patrimoniale) oppure insuscettibile di valutazione economica (c.d. bene non patrimoniale).

Parliamo di danno giuridicamente rilevante quando:

  • si verifica la lesione di un interesse ad un bene della vita, inteso quale legame tra l’individuo ed un bene che arreca un’utilità atta a soddisfare un suo bisogno;
  • l’interesse leso è soggetto a protezione normativa;
  • la lesione dell’interesse giuridicamente protetto determina una perdita apprezzabile (ovvero il mancato conseguimento o la dispersione) dell’utilità attesa o goduta.

Quando il danno incide sull’utilità fornita da un bene patrimoniale, e quindi su un interesse patrimoniale suscettibile di valutazione economica, parliamo di danno patrimoniale; allorquando si verifica una lesione di un’utilità non patrimoniale, e quindi la lesione dell’interesse ad ottenere o conservare beni non patrimoniali, parliamo invece di danno non patrimoniale.

La tutela risarcitoria si esplica, pertanto, in un sistema bipolare in cui i pregiudizi risarcibili vengono ricondotti nelle due fondamentali categorie del “danno patrimoniale” e del “danno non patrimoniale”.

§ 2. Il danno non patrimoniale: cosa è e quando è risarcibile?

Il danno non patrimoniale può essere definito come la lesione di un interesse protetto dall’ordinamento ed avente ad oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato. La Corte di Cassazione ha definito il danno non patrimoniale come quello “determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).

Ai sensi dell’art. 2059 c.c.Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge“. Si afferma, al riguardo, che il danno non patrimoniale è “tipico“, nel senso che sono tipiche le condizioni richieste dalla legge per poter accogliere la pretesa risarcitoria inerente lo stesso.

Nel nostro ordinamento, infatti, il danno non patrimoniale è risarcibile:

a) quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (es. diffamazione, lesioni personali); il disposto dell’art. 185 c.p. prevede infatti che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui“;

b) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; il danno non patrimoniale è, ad esempio, risarcibile per espressa previsione normativa quando sia determinato dall’uso di espressioni offensive negli scritti difensivi durante un procedimento civile (art. 89 c.p.c.), dall’irragionevole durata del processo (art. 2, comma 1, legge n. 89/2001), da lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale causato da un veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile (art. 138 e 139 d.lgs n. 209/2005), dalla violazione del diritto di autore (art. 158, comma 3, legge 633/1941);

c) quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. Quest’ultimo rilevante approdo è relativamente recente e deriva da una lettura dell’art. 2059 c.c. costituzionalmente orientata: secondo tale interpretazione, i “casi previsti dalla legge” che, ai sensi del menzionato articolo, consentono il risarcimento del danno non patrimoniale, debbono necessariamente ricomprendere anche “i casi previsti dalla Costituzione”.

§ 2.1 La risarcibilità del danno da lesione di diritti inviolabili della persona

La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, a partire dal 2003, hanno chiarito che:

Ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in riferimento all’art. 2059 c.c., è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica […] venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. […] D’altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale“.

(Cass. Sez. III n. 8828/2003)

Alla luce di tale interpretazione della portata dell’art. 2059 c.c., il panorama risarcitorio del danno non patrimoniale si è notevolmente ampliato, superando le maglie restrittive della riserva di legge e del richiamo all’art. 185 c.p., che avevano a lungo determinato la limitazione della risarcibilità alle sole ipotesi di danno derivante da reato.

§ 2.1.1. I requisiti necessari della gravità della lesione e della serietà del danno

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, anche al fine di contenere il possibile proliferare di liti bagatellari, ha successivamente puntualizzato che, quando il danno non patrimoniale è dovuto alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, il risarcimento è dovuto solo a fronte della gravità della lesione e della serietà del danno.

La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità, ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).
Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico
“.

(Cass. Sez. Un. n. 26972/2008)

Ad esempio, quindi, non potranno trovare accoglimento le istanze risarcitorie relative al preteso danno per una lieve contusione senza ecchimosi o per il fastidio derivante da immissioni acustiche protrattesi per breve tempo in orario non notturno.

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§ 3. Il danno non patrimoniale: categoria unitaria e omnicomprensiva

Il pregiudizio non patrimoniale può concretarsi in vari ambiti dell’esistenza umana (ad es. lesione del diritto all’immagine, lesione del diritto alla reputazione, lesione della salute psicofisica, morte di un congiunto, ecc.) e può manifestarsi sotto molteplici forme ed esplicarsi nella perdita di varie utilità attese e/o godute; tuttavia, la pluralità di manifestazione non incide sulla essenza ontologica e sulla unitarietà della categoria del danno non patrimoniale. Il pregiudizio che ne deriva è della stessa natura: perdita di valori ed utilità non suscettibili di valutazione economica. In altri termini, non è corretto ritenere che esistano varie categorie di danno non patrimoniale: la categoria del danno patrimoniale è unitaria, ma esistono più forme di manifestazione e “componenti” di esso.

E’ quanto chiarito nel 2008 dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), intervenute a dirimere un lungo ed articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale ed a sancire l’unitarietà dalla categoria del danno non patrimoniale, considerata “una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici“.

La categoria unitaria del danno non patrimoniale è stata anche recentemente ribadita dall’ordinanza n. 7513 del 27 marzo 2018, con la quale la Corte di Cassazione è tornata a puntualizzare che “il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria” e che “categoria unitaria vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.)“.

§ 4. Le forme di manifestazione del pregiudizio non patrimoniale

Nel corso del lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul danno non patrimoniale, peraltro ancora oggi tutt’altro che sopito, sono stati elaborati e sono divenuti di uso comune i concetti di:

  • Danno biologico: inteso quale lesione al bene “salute” costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost., concretantesi nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
  • Danno morale: concretantesi nella perturbatio dell’animo e nella sofferenza patita;
  • Danno da perdita del rapporto parentale (o da morte del congiunto): inteso quale privazione del rapporto affettivo con il congiunto, per cui viene meno un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti con il medesimo;
  • Danno esistenziale: consistente nella alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare, con modificazioni negative delle modalità di espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno;
  • Danno estetico: concretantesi nella compromissione dell’aspetto esteriore del danneggiato (ad esempio per cicatrici antiestetiche).

Per lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno ritenuto che i pregiudizi non patrimoniali fossero molteplici, ontologicamente diversi fra loro, suscettibili di autonomo riconoscimento e di separata liquidazione.

Dopo le menzionate sentenze di San Martino 2008 della Suprema Corte, il sistema del risarcimento (rectius: della riparabilità) della categoria di danno in discorso si è invece indirizzato a fare propria una concezione giuridicamente unitaria del danno non patrimoniale, volta ad evitare la duplicazione delle voci di pregiudizio.
In tale nuova prospettiva i concetti di danno biologico, danno morale, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale, danno estetico, non sono stati abbandonati ma sono andati ad assumere una valenza meramente descrittiva delle possibili forme di manifestazione del danno non patrimoniale, da prendersi in considerazione e da valutare nella loro globalità per parametrare in modo corretto ed esaustivo la riparazione del danno.

§ 4.1. Categorie o componenti del danno non patrimoniale?

Il puntualizzare se il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale ecc. debbano essere considerati quali categorie del danno non patrimoniale o quali sue componenti non è soltanto una questione di correttezza terminologica, come potrebbe apparire; in realtà far propria l’una o l’altra concezione sottende delle importanti ricadute pratiche.
In passato, infatti, l’isolare particolari aspetti di pregiudizio non patrimoniale per farli assurgere a categorie autonome di danno, ontologicamente diverse le une dalle altre, ha condotto a delle duplicazioni risarcitorie sulla scorta di liquidazioni forfettarie e autonome di aspetti di pregiudizio che in realtà sovente si compenetrano e si sovrappongono.

Nel caso di morte di un congiunto, ad esempio, è corretto affermare che i parenti patiscono un danno non patrimoniale costituito dal dolore, dalla rinuncia al rapporto affettivo con la persona cara, dalla modifica delle abitudini di vita per l’abbandono delle attività o dei progetti coltivati con quest’ultima, dalla sindrome ansioso-depressiva che ne è derivata.
Non è invece corretto affermare che i parenti patiscono un danno morale, un danno da perdita del rapporto parentale, un danno esistenziale ed un danno biologico, specie laddove con tali categorizzazioni si volessero intendere forme autonome di danno da fare oggetto di separata liquidazione, anziché aspetti, o componenti, di un medesimo pregiudizio unitario da valutare complessivamente ai fini di un ristoro omnicomprensivo.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, non a caso, ha avuto modo di puntualizzare che:

La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del “danno biologico” e del “danno morale” continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile“.

(Cass. Civ., Sez. lav., sent. 15/01/2014, n. 687)

Ed ancora:

Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici“.

(Cass. Civ. sez. III, ord. 27.3.2018 n. 7513)

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§ 5. L’accertamento del danno non patrimoniale: onere di allegazione e di prova a carico del danneggiato

Il danno non patrimoniale, come abbiamo visto, consiste nella perdita di una (o diverse) utilità di carattere non patrimoniale; l’oggetto dell’accertamento (anche giudiziale) dovrà quindi riguardare tutte le utilità perdute dalla vittima ovvero l’impossibilità di esercitare le facoltà e le prerogative costituenti il contenuto dell’interesse leso.

L’accertamento del danno non patrimoniale, pertanto, esige necessariamente che sia allegata e provata l’esistenza della lesione dell’interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è derivata.

Il danneggiato nel formulare la richiesta risarcitoria deve, quindi, allegare (cioè descrivere) necessariamente:
– la condotta che ha determinato la lesione dell’interesse giuridicamente protetto,
– la perdita di tutte le utilità (e quindi anche le rinunce e le sofferenze) che sono derivate dalla lesione dell’interesse protetto, per le quali si domanda il risarcimento,
– l’ammontare del risarcimento o i criteri di liquidazione invocati per la monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale.

Il danneggiato deve poi provare l’esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità; va quindi dimostrata sia la subita lesione dell’interesse protetto, sia le disutilità che ne sono conseguite.
Tale onere probatorio può essere assolto facendo ricorso a tutti i consueti mezzi di prova previsti dall’ordinamento: documenti, prova testimoniale, confessione, giuramento, presunzioni, C.T.U. ecc.

La Corte di Cassazione ha puntualizzato che:

In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio“.

(Cass. Civ. sez. III, ord. 27.3.2018 n. 7513)

§ 5.1. La rilevanza della prova presuntiva

Nell’ambito della prova delle conseguenze dannose di tipo non patrimoniale, posto che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e l’essenza del danno risiede nel valore umano perduto ossia nelle conseguenze negative che la lesione dell’interesse ha prodotto sulla vita del danneggiato, la prova per presunzioni assume particolare rilievo, a fronte della possibile difficoltà oggettiva di assolvere altrimenti all’onere probatorio richiesto.

Ai sensi dell’art. 2727 c.c.:

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato“.

(art. 2727 c.c.)

Le presunzioni costituiscono pertanto uno strumento probatorio che consente al giudice di pervenire alla conoscenza di un fatto principale o secondario non tramite la diretta dimostrazione dello stesso, bensì attraverso un ragionamento logico idoneo a far ritenere sussistente, partendo dalla conoscenza di un fatto noto, l’esistenza di un fatto ignoto in via di ragionevole certezza.

In molte circostanze l’esistenza di un danno non patrimoniale è quasi intuitiva oltre che presumibile, avuto riguardo al condiviso e normale sentire: pensiamo alle conseguenze di una lesione della salute, della morte di un congiunto, della lesione della reputazione. In tali casi, l’esperienza ed il senso comune ci indicano che, seppure le reazioni negative a siffatti eventi possono variare da soggetto a soggetto, è comunque ravvisabile un minimo comune denominatore, uno “standard” di pregiudizi non evitabili a fronte di tali accadimenti dannosi che qualsiasi persona di normale sensibilità non potrebbe non subire.
E’ quindi prassi piuttosto diffusa che, per tali pregiudizi, il giudicante ricorra alla prova presuntiva per ritenere sussistente un’effettiva disutilità non patrimoniale.

Va tuttavia puntualizzato che “prova presuntiva” non è ogni mera illazione, congettura o deduzione che possa ricavarsi in via ipotetica partendo da un fatto certo, ma è necessario che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità e di regole di esperienza.
In ragione di ciò, eventuali aspetti peculiari del pregiudizio subito, o circostanze che nel caso di specie hanno determinato una particolare ed incisiva maggiore acutezza del danno non patrimoniale, non possono essere affidati alla presunzione ma debbono essere provati specificamente dal danneggiato per l’opportuna “personalizzazione” del danno non patrimoniale.

§ 5.2. La rilevanza della consulenza tecnica d’ufficio

In linea generale, la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova, ma uno strumento nella disponibilità del giudice per valutare, sotto il profilo scientifico o tecnico, elementi oggettivi già acquisiti al giudizio.

Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte:

La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati“.

(Cass. Civ., Sez. VI, 07/06/2019, n. 15521)

Tuttavia, quando la consulenza costituisce l’unico mezzo per accertare fatti rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche, allora essa può costituire fonte oggettiva di prova.

Ricorre questa ipotesi qualora, con gli ordinari mezzi istruttori (documenti, testimonianza, confessione, giuramento, presunzioni), sia impossibile oppure estremamente difficile per la parte fornire la prova di quanto allegato e posto a fondamento della propria domanda, se non con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche o scientifiche. In tali casi, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ammette il ricorso alla consulenza tecnica cd “percipiente”, ovvero la consulenza con la quale si demanda al tecnico non una mera valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti ma un vero e proprio accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.

La consulenza tecnica d’ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all’attività valutativa dell’organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche“.

(Cass. Civ., Sez. III, Sent. 12/02/2015, n. 2761)

In alcuni ambiti di rilievo del danno non patrimoniale la consulenza tecnica d’ufficio assume la valenza di strumento processuale di primaria importanza per l’accertamento del pregiudizio.
E’ quello che si registra, ad esempio, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno alla salute della persona: nella maggioranza dei casi sarebbe assolutamente impossibile stabilire l’esatta entità delle lesioni e delle loro conseguenze senza l’ausilio del medico legale.

§ 6. Il risarcimento del danno non patrimoniale

L’essenza del danno non patrimoniale, come abbiamo visto, risiede nella lesione di beni che per definizione non hanno un mercato e sono quindi privi di un valore economico oggettivo; il valore dell’utilità perduta, in quanto tesa a soddisfare un bisogno non patrimoniale, può essere concretamente apprezzato soltanto dalla vittima.
Il tema del risarcimento del danno non patrimoniale pone, quindi, il problema di “dare un prezzo” ad un qualcosa che per definizione non lo ha, nell’intento di offrire un ristoro economico adeguato alla perdita di utilità patita dal danneggiato.

Il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale attraverso la liquidazione di una somma di denaro convenzionalmente ritenuta rappresentativa e ristoratoria, secondo criteri razionalmente condivisibili, delle utilità perdute, ha pertanto una funzione reintegratrice per equivalente.

La determinazione dell’equivalente pecuniario, per poter risultare “giusta”, deve:

  • essere integrale, ovvero rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dal danneggiato, evitando però duplicazioni risarcitorie, ovvero evitando di liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
  • garantire uniformità di trattamento a parità di conseguenze lesive;
  • dare adeguato rilievo alle peculiarità del caso concreto, affinché siano adeguatamente valorizzate nella monetizzazione del risarcimento.

Il legislatore, come di seguito evidenziato, è finora intervenuto solo in limitati ambiti a dettare specifici criteri prestabiliti per la liquidazione del danno non patrimoniale: in assenza di apposita disciplina legislativa, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

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§ 6.1. I criteri legali di liquidazione del danno non patrimoniale

Il legislatore ha dettato specifici criteri di liquidazione del danno non patrimoniale soltanto in relazione alla lesione della integrità psicofisica conseguente a:

a) Sinistro stradale

L’art. 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (c.d. lesioni micropermanenti), ovvero con postumi permanenti inferiori o pari al 9% della validità psicofisica; in tal caso, si prescrive l’adozione del criterio “a punto”, che prevede la risarcibilità:

  • del danno biologico permanente, determinando in misura percentuale il grado di invalidità patita dalla vittima, in base alla tabella delle menomazioni approvata con d.m. 03/07/2003, e calibrando il risarcimento, con una apposita formula matematica, in funzione della percentuale di invalidità accertata e dell’età del danneggiato partendo da un valore standard attribuito al singolo punto di invalidità;
  • del danno biologico temporaneo, assegnando il valore di euro 47,49, soggetto ad aggiornamento annuale, ad ogni giorno di inabilità assoluta.

L’importo così determinato può essere aumentato (c.d. personalizzazione) fino ad un massimo del 20% “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità“.

L’art. 138 cod. ass. prevede l’adozione di un criterio di liquidazione analogo anche per i danni alla persona con postumi permanenti superiori al 9%, derivanti da sinistri stradali; tuttavia, tale norma è – ad oggi – inapplicabile in quanto si è ancora in attesa della emanazione dei decreti che avrebbero dovuto approvare la tabella delle menomazioni ed i corrispondenti valori monetari del punto di invalidità.

b) Colpa medica

L’art. 7, comma 4, della legge Gelli, stabilisce che “Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private […]“.

c) Infortunio sul lavoro

Qualora, anche in caso di infortunio in itinere, sia derivato un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15% della validità psicofisica, l’Inail eroga un indennizzo in capitale per la menomazione psicofisica subita dal lavoratore; la prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 45/2019, in una unica soluzione e in funzione dell’età e del grado di menomazione accertato sulla base della Tabella delle menomazioni prevista dal d.lgs. 38/2000.

Se dall’infortunio è conseguito un danno biologico permanente inferiore al 6%, non è riconosciuto indennizzo da parte dell’Inail (c.d. franchigia).

Qualora sia accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, l’Inail eroga al lavoratore un indennizzo in rendita con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica. L’importo della rendita viene calcolato sulla base di apposite tabelle previste dal d.m. 12/07/2000.

§ 6.2. L’equità

L’art. 1226 c.c. stabilisce che:

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa“.

(art. 1226 c.c.)

La quantificazione del danno non patrimoniale, per sua natura, è sovente rimessa ad un sistema di valutazione fondato sull’equità, avente natura “integrativa” o “suppletiva” rispetto alla disciplina normativa, ed intesa quale strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti nel caso in cui gli strumenti ordinari si palesino inadeguati allo scopo.

Liquidare in via equitativa un danno non patrimoniale non significa (o non dovrebbe significare) applicare una liquidazione arbitraria: la valutazione equitativa, pur offrendo margini di discrezionalità al giudice, deve fondarsi su criteri di adeguatezza, di proporzione, di prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e dare adeguatamente conto dei parametri valutativi adottati in sede motivazionale.

La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale tuttavia può lasciare spazio a possibili sperequazioni, laddove non sia in qualche modo ancorata a parametri base di standardizzazione e di oggettivizzazione del danno; è quanto si è ad esempio registrato per lungo tempo in relazione alla liquidazione del danno alla salute: in tale ambito non era rara l’ipotesi in cui danni assolutamente identici fossero liquidati in modo diverso da un Tribunale all’altro, dal Tribunale e dalla Corte di Appello e finanche da diverse sezioni dello stesso Tribunale o della stessa Corte di Appello.

A tale situazione incresciosa ha cercato di porre rimedio la giurisprudenza.
In primo luogo, i maggiori Tribunali italiani (ad esempio Milano e Roma) hanno elaborato in relazione ai più incisivi e ricorrenti ambiti di manifestazione del danno non patrimoniale (danno alla salute, danno da perdita di un congiunto, danno da diffamazione) dei criteri standardizzati (c.d. Tabelle) di liquidazione, così da uniformare e rendere prevedibili le pronunce risarcitorie di ciascun fòro, in ossequio al principio di parità di trattamento cui deve essere votato il risarcimento del danno.

Nel 2011 la Corte di Cassazione (sentenza n. 12408/2011) ha individuato nella “tabella” elaborata dal Tribunale di Milano un generale “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono“, così attribuendo alla stessa un rilievo para-normativo e, con esso, la valenza di criterio guida a livello nazionale.

Guarda l’episodio di MedMal Talks dedicato alle tabelle (giudiziali e civili) per il risarcimento del danno non patrimoniale!

§ 6.2.1. Le tabelle di Milano: criteri guida per la valutazione equitativa

La Corte di Cassazione ha tuttavia puntualizzato che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità del’organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto.

L’applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime quindi l’esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur: il giudice è perciò comunque tenuto all’obbligo di motivazione sia in ordine alla sussistenza dell’an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) sia in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute, le tabelle di Milano adottano il criterio del c.d. punto variabile, che si fonda su un postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata da lesioni personali cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere dei postumi permanenti.
Il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato alle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità, e quindi abbattendo il risultato in funzione dell’età della vittima. La peculiarità del sistema è data dal fatto che il valore monetario del punto di invalidità non è costante, ma varia in funzione del grado di invalidità permanente: più è elevato quest’ultimo e maggiore è il peso pecuniario del punto.
Le tabelle milanesi operano una liquidazione congiunta del pregiudizio conseguente alla lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale con i suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (cd. danno biologico / dinamico relazionale) nonché delle ulteriori conseguenze della medesima lesione, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, in termini di dolore e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale o da sofferenza soggettiva interiore). Si prevedono inoltre percentuali massime di aumento da utilizzare per l’eventuale personalizzazione del danno.

Le tabelle milanesi, anche per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, propongono una liquidazione congiunta delle sopra evidenziate componenti di danno non patrimoniale, stabilendo un valore monetario “medio” (euro 99,00) di liquidazione per ciascun giorno di inabilità temporanea assoluta, con possibilità di aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità fino al 50%.

Nella più recente edizione della Tabella di Milano, divulgata nel marzo 2021, si è scelto di adottare una nuova “veste grafica”, che esplicita i diversi valori monetari attribuiti alla componente biologica / dinamico-relazionale e, rispettivamente, alla componente morale / da sofferenza soggettiva interiore, la somma dei quali corrisponde all’ammontare del danno non patrimoniale liquidabile, in caso tanto di invalidità permanente quanto di invalidità temporanea. Solo il tempo potrà dire se questa impostazione saprà davvero agevolare gli operatori del diritto in sede applicativa, e se si tratti di una risposta adeguata alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte con la celebre sentenza “Fortunato” di Cass. n. 25164/2020.

Per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale le tabelle milanesi prevedono una posta risarcitoria compresa tra un minimo (valore base) ed un massimo (a seguito di personalizzazione) in relazione ai principali legami di parentela con la vittima, da determinarsi tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, come ad esempio la convivenza tra la vittima e il superstite, l’esistenza di altri congiunti nel nucleo familiare, l’età della vittima primaria e secondaria, ecc.

Infine, le tabelle milanesi contemplano criteri orientativi per la liquidazione di una serie di ulteriori ipotesi di danno non patrimoniale, come ad esempio il danno da mancato o carente consenso informato in ambito sanitario, il danno da diffamazione a mezzo stampa, il danno terminale, il danno definito da premorienza (o “danno intermittente”), il danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Un tema complesso e indubbiamente affascinante, quello della liquidazione tabellare del danno non patrimoniale, peraltro in continuo fermento tra novità giurisprudenziali e sussulti del legislatore. Con il consueto scrupolo, faremo del nostro meglio per tenervi aggiornati su questo argomento, che merita costante ed assidua attenzione da parte degli interpreti e di tutti gli operatori del settore!

§ 7. Strumenti di calcolo del danno non patrimoniale

Per gentile concessione del portale AvvocatoAndreani.it, ecco due agevoli strumenti per il del danno non patrimoniale, rispettivamente, da “lesioni micropermanenti” (sino a 9 punti percentuali di invalidità) e da “lesioni macropermanenti” (superiori ai 9 punti percentuali di invalidità).

§ 7.1. Calcolo danno non patrimoniale da “lesioni micropermanenti” (fino al 9% di i.p.)

§ 7.2. Calcolo danno non patrimoniale da “lesioni macropermanenti” (sopra il 9% di i.p.)